Comune di Valderice
Città-territorio
PIANO
REGOLATORE GENERALE
Adeguato al Decreto del Dirigente Generale n° 1219 del
22.12.2005
pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del
03.03.2006
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO
I
Elementi
e finalità del Piano
Art. 1
Elaborati del P.R.G.
Sono
elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG), oltre alle presenti
"Norme tecniche di Attuazione",
i seguenti elaborati:
Tavola A2 Inquadramento
territoriale : il sistema delle comunicazioni
(Scala 1:50.000)
Tavola A3 Carte tematiche (Fonte: Linee Guida del
Piano Territoriale Paesistico
Regionale approvato con D.A. del 21.05.1999
pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 46 del 24.09.1999)
Tavola A4 I
confini comunali (scala 1.50.000)
Tavola A5 Il sistema della viabilità e
localizzazione attrezzature di interesse
generale (scala
1:25.000)
Tavola A6 Il
regime vincolistico (scala 1:10.000)
Tavola A7 Delimitazione Sito di Importanza
Comunitaria (Decreto Ministero
dell’Ambiente del
03.04.2000 pubblicato sulla G.U. n° 95 del
20.04.2000 (scala
1:25.000)
Tavola A8 Localizzazione
Chiese, Bagli, Casamenti, Ville,
abbeveratoi, mulini,
ecc…… (scala 1:10.000)
Tavola A9 Opere Pubbliche Programmate Anno 2002/2004
(scala 1:10.000)
Tavola
A10 Localizzazione aree di protezione
civile (scala 1:25.000)
Tavola
B1 Relazione "Gli strumenti
di programmazione negoziata"
Tavola B2 Gli strumenti di programmazione
negoziata - Provincia di Trapani
Tavola B3 Gli strumenti di programmazione
negoziata: Localizzazione varianti
urbanistiche provincia di Trapani
Tavola
B4 Gli strumenti di programmazione
negoziata ricadenti
nel territorio comunale di
Valderice (scala 1:10.000)
Tavola
C1 Relazione "Il
dimensionamento della città"
Tavola
C2 Planimetria delle sezioni censuarie e
Ambiti territoriali
Tavola
C3 Verifica zone omogenee : Rapporti di
copertura e densità edilizia
PLANIMETRIE
dello STATO DI FATTO
ALTEZZE dei FABBRICATI esistenti (scala 1:2000)
ZONA NORD
Tavola
C5 S.Andrea bassa – Anna Maria – Rione
Tavola
C6 Lido Valderice - Sciare
Tavola
C7 Rio Forgia – Sciare - Linciasa
ZONA CENTRO
Tavola
C8 Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea
- Misericordia
Tavola C9 Valderice
centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo
delle Scale – Ragosia – S.Croce)
Tavola
C10 Fico –
Rocca Giglio
ZONA SUD
Tavola
C11 S.Marco – Acquasorbe – Crocci -
Casalbianco
Tavola
C12 Chiesanuova
Tavola
C13 Crocevie
Tavola
C14 Lentina - Delfino
PLANIMETRIE
dello STATO DI FATTO (scala 1: 2000)
del centro abitato,
delle frazioni e dell'intero territorio comunale con edifici pubblici, servizi
ed attrezzature, manufatti industriali, immobili soggetti a tutela monumentale
o paesaggistica, vincoli di tutela e salvaguardi, bagli, ville e giardini
storici
ZONA NORD
Tavola
C15 Bonagia
Tavola
C16 S.Andrea bassa – Anna Maria – Rione
Tavola
C17 Lido Valderice - Sciare
Tavola
C18 Rio Forgia – Sciare - Linciasa
ZONA CENTRO
Tavola
C19 Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea -
Misericordia
Tavola C20 Valderice
centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo delle Scale – Ragosia –
S.Croce)
Tavola
C21 Fico
– Rocca Giglio
ZONA SUD
Tavola
C22 S.Marco –
Acquasorbe – Crocci - Casalbianco
Tavola
C23 Chiesanuova
Tavola
C24 Crocevie
Tavola
C25 Lentina - Delfino
Tavola
D2 Il Territorio comunale (scala
1:10.000): PROGETTO
del centro abitato,
delle frazioni e del territorio comunale con la suddivisione in zone omogenee,
le aree da destinare a spazi e servizi pubblici e di uso pubblico, gli impianti
di interesse generale, la rete stradale, e le vie di comunicazione
ZONA NORD
Tavola
D3 Bonagia
Tavola
D4 S.Andrea
bassa – Anna Maria – Rione
Tavola
D5 Lido Valderice - Sciare
Tavola
D6 Rio Forgia – Sciare - Linciasa
ZONA CENTRO
Tavola
D7 Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea
- Misericordia
Tavola D8 Valderice
centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo delle Scale – Ragosia –
S.Croce)
Tavola
D9 Fico – Rocca Giglio
ZONA SUD
Tavola
D10 S.Marco – Acquasorbe – Crocci -
Casalbianco
Tavola
D11 Chiesanuova
Tavola
D12 Crocevie
Tavola
D13 Lentina - Delfino
Tavola
D 14 NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE
Tavola D 15
REGOLAMENTO EDILIZIO (Titolo I –
DISPOSIZIONI GENERALI)
Tavola
D 16 REGOLAMENTO
EDILIZIO (Titolo II – DISCIPLINA URBANISTICA)
Nel caso che tra le
tavole a scala diversa si rilevi una mancata corrispondenza, fa testo la tavola
a scala più particolareggiata (scala 1:2.000)
Al
P.R.G. sono allegati inoltre i seguenti elaborati:
Planimetrie, disegni e proposte di
progetto
"I BAMBINI ED IL NUOVO P.R.G. di VALDERICE”
Città Sostenibile delle bambine e
dei bambini
Tavola
E1 Relazione "I bambini e il nuovo
P.R.G. di Valderice"
Tavola
E2 Progettiamo il "Lago Lentina"
Tavola
E3 Progettiamo la "Piscina"
Tavola
E4 Progettiamo la "Piazza"
Tavola
E5 Progettiamo gli "Spazi
comuni"
(Bonagia – Anna Maria – Lido
Valderice – Rio Forgia – Sciare)
Tavola
F1 Relazione
Tavola F2 Norme Tecniche di Attuazione
Tavola F3 Stralcio Carta dei Vincoli (scala
1.10.000)
Tavola F4 Stralcio Sito di Importanza
Comunitaria (scala 1:25.000)
Tavola F5 Stralcio Ortofotocarta
(Individuazione contesti urbanistici)
Tavola F6 Altezze fabbricati esistenti (scala
1:5.000)
Tavola F7 Documentazione fotografica
particolareggiata dei contesti
urbanistici
Tavola F8 STATO DI FATTO (scala 1:5.000)
Tavola F9 STATO DI FATTO e Individuazione dei
CONTESTI URBANISTICI
(scala 1:5.000)
Tavola F10 Le Infrastrutture tecnologiche:
sistema fognario esistente ed in progetto
(rif. P.T.OO.PP. 2002-2004)
Tavola F11 Le Infrastrutture tecnologiche: rete
idrica comunale
Tavola F12 schede tecniche degli immobili abusivi censiti -
località Bonagia
Tavola F13 schede tecniche degli immobili abusivi censiti -
località Anna Maria – S.Andrea bassa
Tavola F14 schede tecniche degli immobili abusivi censiti -
località Lido Valderice
Tavola F15 schede tecniche degli immobili abusivi censiti -
località Rio Forgia - Sciare
Tavola F16 schede tecniche degli OPIFICI INDUSTRIALI (SEGHERIE
esistenti)
Tavola F17 localizzazione immobili oggetto di
violazione edilizia e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di
definizione ai sensi della L.47/85 e L.
724/94 (scala 1:1000) - località Bonagia
Tavola F18 localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia
e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della
L.47/85 e L. 724/94 (scala 1:1000) - località Anna Maria - S.Andrea bassa
Tavola F19 localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia
e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della
L.47/85 e L. 724/94 (scala 1:1000) - località
Lido Valderice
Tavola F20 localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia
e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della
L.47/85 (scala 1:1000) - località Rio
Forgia - Sciare
Tavola F21 PROGETTO
(individuazione
delle aree destinate a spazi e servizi pubblici e di uso pubblico, impianti di
interesse generale, rete stradale, rete idrica ecc (scala 1:5.000)
2. PIANO PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
VIA AURORA
Tavola
G1 Relazione
Tavola
G2 Norme tecniche di attuazione
Tavola
G3 Elenco richieste operatori
Tavola
G4 Il territorio comunale: localizzazione
Piani per gli Insediamenti
Produttivi
già approvati in corso di attuazione (scala 1:25.000)
Tavola
G5 Localizzazione area artigianale scala
(1:10.000)
Tavola
G6 Localizzazione area artigianale scala
(1:5.000)
Tavola
G7 Stralcio del P.R.G. con ubicazione
dell’area artigianale
(scala
1:5.000)
Tavola
G8 Stralcio catastale della località con
indicazione delle particelle
interessate dall’area artigianale (scala 1.2.000)
Tavola
G9 Stralcio aerofotogrammetria scala
(1:2.000) – STATO di FATTO
Tavola
G10 Stralcio aerofotogrammetria (scala 1:2.000) –
PROGETTO
Tavola
G11
Computo delle superfici di progetto
(scala 1:500)
Tavola
G12
Planimetria di progetto con
individuazione dei lotti (scala 1.500)
Tavola
G13 Planimetria di progetto scala 1:500
Tavola
G14 Profili regolatori scala 1:500
Tavola
G15 Planimetria di progetto (Rete idrica e Rete
Fognante)
(scala 1 : 500)
Tavola
G16 Particolari costruttivi (Rete idrica e Rete
Fognante)
Tavola
G17 Planimetria di progetto (Rete elettrica) scala
1:500
Tavola
G18 Particolari costruttivi (Rete
elettrica)
Tavola
G19 Planimetria
di progetto 1:500 (Rete telefonica e del
Gas –
Particolari costruttivi)
Tavola
G20 Sezioni
stradali – particolari recinzione esterna – cordolo
area a verde
Tavola
G21 Piano Particellare di esproprio
scala 1:2.000
Tavola
G22 Relazione di stima ed elenco delle ditte da espropriare
Tavola
G23 Previsione
di spesa
Tavola
G24 Documentazione fotografica del sito
Fanno
parte integrante e sostanziale del P.R.G. i seguenti elaborati:
·
STUDIO GEOLOGICO: comprendente la relazione geologica
delle zone soggette a pianificazione con annessi grafici e planimetrie elencate
nella relazione di progetto (elaborazione a cura del Dott. Geologo Giuseppe
BAIATA, all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale)
·
STUDIO AGRICOLO-FORESTALE, adeguato
alle LL.RR. n° 16/96 e n° 13/99: comprendente
relazione tecnica e planimetrie elencate nella relazione di progetto
(elaborazione a cura del Dott. Agronomo Giuseppe NAVETTA, all'uopo incaricato
dall'Amministrazione Comunale).
Ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale 27.12.1978 n° 71 così come modificato dall'art. 3 e 4 della legge
regionale 30 aprile 1991 n° 15, tenuto
altresì conto della Circolare A.R.T.A.
n° 1 del 03.02.1992, fanno parte integrante del P.R.G. gli elaborati dei piani
particolareggiati del fabbisogno produttivo e dei servizi connessi, che
costituiscono prescrizioni esecutive per il primo decennio di attuazione del
P.R.G. e precisamente:
·
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
- AREA INDUSTRIALE IN LOCALITA' SCIARE, approvato con delibera del C.C. n° 72 del 20.09.2001,
previa autorizzazione dell'A.R.T.A. acquisita con D.D.G. n° 445/DRU del
08.08.2001 pubblicato sulla GURS n° 46 del 21.09.2001
·
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
- AREA ARTIGIANALE IN LOCALITA' "ROCCA GIGLIO", approvato con delibera del C.C. n°
19 del 08.02.2002, previa autorizzazione dell'A.R.T.A. acquisita con D.D.G. n°
721/DRU del 17.12.2001 pubblicato sulla GURS n° 7 del 08.02.2002
·
Per quanto concerne le PRESCRIZIONI
ESECUTIVE riguardanti il fabbisogno residenziale privato, si evidenzia che tale
fabbisogno è sufficientemente garantito dai numerosi PIANI di LOTTIZZAZIONE in corso di
realizzazione (elencati
nella relazione dello stato di fatto) che prevedono l'insediamento di circa 1.000 abitanti per il primo decennio di attuazione, oltre
quelli previsti dal Programma Integrato di Edilizia Residenziale (150 alloggi)
in località Bonagia, ai sensi dell'art. 18 della legge 12.07.1991 n° 203.
art.
2
Finalità delle norme e degli
elaborati grafici
Ai sensi della legge nazionale (Ln) 17/08/1942 n° 1150, della legge nazionale 28.01.1977 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle seguenti norme e le indicazioni dei grafici elencati nell'articolo precedente.
Le norme e gli elaborati grafici
disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica, le opere di urbanizzazione,
l'edificazione dei nuovi fabbricati, il restauro e il risanamento dei
fabbricati esistenti, la loro demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e
sopraelevazioni, le ristrutturazioni e trasformazioni, i cambiamenti di
destinazione d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti, l'apertura e la
coltivazione di cave e qualunque altra opera o iniziativa che comunque comporti
mutamento dello stato fisico dell'ambiente del territorio comunale.
art. 3
Trasformazione urbanistica ed
edilizia
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (compreso il cambiamento di destinazione d'uso) prevista dal PRG e dai Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata al rilascio di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.
Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
art. 4
Utilizzazione degli indici
L'utilizzazione totale degli indici
corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva
di altre concessioni edilizie sulla zona interessata, salvo il caso di
ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di
proprietà.
L'area di intervento minimo (lotto
minimo) definita dalle presenti norme, può essere costituita anche da più
proprietari confinanti. In questo caso la concessione sarà subordinata alla stipulazione tra i
proprietari interessati di una specifica convenzione da trascrivere nei
registri immobiliari.
Qualora un'area a destinazione omogenea,
su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo
scopo di ricavare nuovi lotti edificabili, il rapporto fra le costruzioni
esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita deve rispettare
gli indici di zona.
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
CAPITOLO
II
Strumenti
di Attuazione
Art. 5
Attuazione degli interventi
Il Piano Regolatore Generale si attua con le
modalità indicate nelle norme particolari di zona e sottozona previste nel
Piano.
Gli strumenti di attuazione del Piano
sono:
·
i
Piani Particolareggiati esecutivi di
iniziativa pubblica, previsti dalla vigente legislazione urbanistica (P.U.E.);
·
i
Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata previsti dalla
vigente legislazione urbanistica;
·
i
Piani di Insediamenti produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica;
·
le
singole concessioni edilizie nei casi per i quali non sia obbligatoria l’adozione degli strumenti
urbanistici di cui ai precedenti commi
a), b) e c), come meglio sarà specificato
successivamente.
Qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione,
pubblica o privata, consentita dagli strumenti di attuazione di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), deve anch’essa essere autorizzata con
concessione edilizia, in conformità alla vigente legislazione urbanistica.
La
concessione sarà rilasciata dal Sindaco del Comune al quale va inoltrata la
relativa richiesta di autorizzazione.
art.6
Lottizzazioni
Ove sia prescritto l’obbligo delle
lottizzazioni convenzionate, il relativo piano dovrà redigersi a norma della
vigente legislazione urbanistica.
In particolare si stabilisce che:
·
il
lotto oggetto di lottizzazione convenzionata non potrà avere superficie
inferiore a mq. 1.000, con particolare riferimento all’isolato, come definito
dall’art.11 della L.R. n.71/78 o dall’intera zona territoriale omogenea in cui
ricade la lottizzazione;
·
i
piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio Comunale,
entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.
·
per
i piani di lottizzazione che ricadono nei sotto elencati casi:
·
interessino
centri storici, artistici e di interesse ambientale;
·
costituiscano
attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni ma non ancora approvati dall’A.R.T.A. è prescritto il Nulla-Osta
dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente il quale adotta le proprie
determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.
·
in
tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai
vincoli di cui alla legge 29 Giugno 1939 n.1497 e successive modifiche ed
integrazioni, è necessario il parere delle Soprintendenza, che deve essere reso
nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto
termine il parere si intende espresso favorevolmente.
·
la
convenzione di cui al 5^ comma dell’art. 28 della legge 17 Agosto 1942 n.1150,
dovrà prevedere:
·
la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, indicate dall’art.4 della legge 29 Settembre 1964 n.847
dell’art.44 della legge 22 Ottobre 1971 n.865. Ove lo strumento urbanistico
generale preveda in sede propria l’ubicazione delle aree relative alle opere di
urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione,
l’aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata con i criteri
previsti dall’art.14 della legge 28 Gennaio 1977 n.10;
·
l’assunzione
a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione
primaria di cui al precedente comma da eseguire in conformità alle prescrizioni
comunali e da cedere al Comune;
·
la
corresponsione della quota di contributo di cui all’art.5 della legge
28.01.1977 n.10 riguardante le opere di urbanizzazione secondarie, stabilita
dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al Decreto dell’Assessorato
Regionale per lo sviluppo economico 31 Maggio 1977, all’atto del rilascio della
concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
·
termini
non superiori a 10 (dieci) anni per la cessione delle aree e delle relative
opere;
·
congrue
garanzie finanziarie per l’adeguamento degli obblighi derivanti dalle
convenzioni;
a) il rilascio delle concessioni
edilizie nell’ambito dei singoli lotti é subordinato all’esistenza delle opere
di urbanizzazione primarie relative ai lotti stessi;
b) il rilascio delle singole
concessioni edilizie è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
secondaria e della quota di contributo
relativo al costo di costruzione secondo la tabella di cui al Decreto
dell’Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico dell’11 Novembre 1977.
Art. 7
Piani quadro e progetti d'ambito
Nelle zone
nelle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'obbligo
della preventiva approvazione dei Piani urbanistici esecutivi estesi a tutta la
zona, il Consiglio Comunale può predisporre appositi Piani - quadro.
Il Piano - quadro, che non ha valore di P.U.E.,
contiene per le zone di nuova edificazione:
·
la
suddivisione della zona omogenea in ambiti
di intervento nei quali è possibile intervenire con singoli Piani
Urbanistici Esecutivi;
·
l'individuazione
delle aree da destinare alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
·
una
relazione con relative indicazioni di guida all'intervento dove sono indicate
le tipologie edilizie e i riferimenti relative alle volumetrie realizzabili e
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il
Piano-quadro, pur non avendo valore di P.U.E., se riferito alle zone urbane già
consolidate, contiene:
·
l'indicazione
degli interventi compatibili riferiti alle unità edilizie
·
una
relazione con relative indicazioni di guida all'intervento riferita agli
elementi ed alle parti degli edifici.
E' altresì possibile operare, in aree di
particolare attenzione progettuale, con specifici "progetti d'ambito" allo scopo di armonizzare i contenuti delle scelte e le soluzioni di dettaglio di
particolari temi di progettazione urbana.
I progetti d'ambito hanno valore di
P.U.E. e/o di progetto unitario e possono essere definiti anche attraverso il
bando di concorsi nazionali e/o internazionali di progettazione. Tra i progetti
d'ambito possono essere annoverate le
aree relative al sistema delle ville e giardini storici di Ragosia, di
Misericordia e di Sant'Andrea oltre che i nuclei antichi e di vecchio impianto,
e diversa tipologia di San Marco,
Misericordia, Fico ed il centro urbano
di “Paparella”, che rappresentano una testimonianza della struttura originaria
dell’edificato, che dovranno comunque essere individuati da parte
dell’Amministrazione Comunale per sottoporli a specifici progetti d'ambito, anche in relazione al
compimento di specifici patti territoriali e/o programmi di azione comunitaria.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE
CAPITOLO
III
Articolazione
in zone del territorio comunale
Art. 8
Divisione in zone del territorio
comunale
Ai sensi della legislazione vigente il
territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
·
ZONA OMOGENEA "A" : parti
del territorio interessate da agglomerati urbani e non che rivestono carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le parti circostanti, che possono considerarsi parte integrante per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi e/o complessi che abbiano
caratteristiche di particolare interesse storico, artistico, ambientale, e
architettonico.
“A1” Edifici equivalenti ai beni architettonici
ed altri edifici che le
indagini compiute li definiscono ad
essi assimilati
(Torri, bagli, tonnare, ville e giardini storici e aree di contesto)
“A2” Edifici di interesse tipologico di vecchio
impianto e diversa tipologia
che rappresentano una testimonianza
della struttura originaria
dell’edificato
·
ZONA OMOGENEA "B" : parti
del territorio totalmente o parzialmente edificate, con esclusione di quelle
rientranti nelle precedenti zone "A"
"B3"
Aree urbane con sotto
utilizzazione delle cubature e fenomeni diffusi
di abusivismo edilizio
“B0” Aree
urbane sature in contesti urbanistici consolidati, realizzate
abusivamente
– ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE ALLA ZONA
OMOGENEA “E” (VERDE
AGRICOLO)
·
ZONA OMOGENEA "C" : parti
del territorio destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali che
risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i
limiti di superficie e densità previsti dall'art. 2 del D.M. 1444/68
"C1" espansione urbana con tipologia
edilizia tradizionale
inserita
in contesti del centro urbano e/o delle frazioni
già
edificati
"C2" espansione
urbana con tipologia edilizia in case singole
e/o
a schiera inserita in contesti già edificati della zona
nord
di villeggiatura
"CO" case singole in contesti urbanistici consolidati ricadenti
nella fascia costiera con forte frazionamento della proprietà
ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE ALLA
ZONA OMOGENEA “E” (VERDE AGRICOLO)
·
ZONA OMOGENEA "D" : parti
del territorio destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali,
alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e alle attività commerciali e turistiche già
occupate da impianti e attrezzature e/o destinate a nuovi insediamenti:
"D1" aree
per attività produttive industriali in località "Sciare"
"D2" aree per attività produttive
artigianali in località "Rocca
Giglio"
"D2a" aree per attività produttive artigianali
in via Aurora
"D3" aree per attività produttive terziarie
commerciali
"D4" aree per attività produttive
turistico-alberghiere esistenti e/o sature con
progetti esecutivi operanti in corso di attuazione con gli strumenti
di programmazione negoziata
·
ZONA OMOGENEA "E" : parti
del territorio destinate all'attività e alla produzione agricola e forestale
"E1" parti del territorio destinati ad usi
agricoli
"E2" boschi e fasce forestali
"E3" aree
verdi di rispetto ambientale (uliveti, vigneti, orti, giardini)
In tutti i grafici di PROGETTO le aree prive di
campitura corrispondono alle zone
omogenee "E1"
·
ZONA OMOGENEA "F" : parti
del territorio destinati a servizi ed attrezzature di uso pubblico, a impianti
pubblici e privati di interesse generale intercomunale ed
urbano
·
Attrezzature pubbliche di interesse
generale normate dal D.I. 1444/68
·
Is Attrezzature
per l'istruzione superiore (1,5 mq/ab)
·
H Attrezzature sanitarie e ospedaliere (1 mq/ab)
·
PP Parco
Pubblico e/o di uso pubblico urbano e territoriale
·
Attrezzature pubbliche di interesse
generale non normate dal D.I. 1444/68
·
Pt Parcheggi a servizio di attrezzature ed
impianti urbani e territoriali
·
Pm parcheggi
per la diretta fruizione del mare
·
Pp parcheggi
pertinenziali delle attività commerciali esistenti
(D.P.R.S.
11.07.2000)
·
TS Attrezzatura per la cultura e la formazione: Teatro
comunale San
Barnaba e Pineta
Comunale di uso pubblico urbano e Territoriale
·
FF Sedi amministrative (ufficio di collocamento, CED,
ecc….)
·
FV Attrezzature a verde per i giochi dell’infanzia
·
FM Mercato ortofrutticolo
·
FG Mattatoio Comunale
·
FA Autoparco comunale
·
FL Discarica
comunale
·
FD Impianti di Depurazione
·
FC Cimitero comunale
·
Attrezzature pubbliche di interesse
collettivo - aree per l'istruzione normate dal D.I. 1444/68
·
An Asilo
nido
·
Am Scuole
materne
·
Se Scuole
elementari
·
Sm Scuole
medie
·
Attrezzature pubbliche di interesse
collettivo - aree per attrezzature di interesse comune normate dal D.I. 1444/68
·
Ch attrezzature ecclesiastiche (chiese)
·
Cu attrezzature
amministrative
·
Ca attrezzature
sociali e assistenziali
·
Cc attrezzature culturali
·
Cs
attrezzature sanitarie
·
Spazi pubblici attrezzati per il
gioco e lo sport normate dal D.I.
1444/68
·
Vp verde
urbano attrezzato a parco
·
Vs verde attrezzato per lo sport
·
Parcheggi normati dal D.I. 1444/68
·
P aree per parcheggi
Gli indici che regolano l'edificazione
nelle varie zone sono da intendersi come minime (superficie del lotto e
superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili
(altezza, indici fondiari ed edilizi di
edificabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di
utilizzazione fondiaria ed edilizia).
Art. 9
Destinazioni d'uso
ammesse nelle zone
Le destinazioni ammesse nelle singole zone
omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.
La
destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di
vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste a
giudizio dell'Amministrazione Comunale (rif. D.P.R.S. 11.07.2000)
La destinazione residenziale si intende pure
compatibile con le seguenti attività e
funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici
spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di
riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili.
Sono
pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive
alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo,
culturale, sanitario, ricreativo, ecc….anche privati, di carattere urbano.
Per
gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature
ricettive di carattere alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di
singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di legge,
per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la
realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e
ricreative, agenzie, ritrovi, ecc…..).
CAPITOLO
IV
Zone
omogenea "A" di interesse storico, ambientale
e architettonico
Art. 10
Zone omogenee "A"
DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO
AMMESSE
Le Zone Omogenee "A" comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e non, che
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le parti circostanti, che possono considerarsi parte
integrante per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi e/o complessi che abbiano caratteristiche di
particolare interesse storico, artistico, ambientale, e architettonico.
Comprende
gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali,
già vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modifiche ed
integrazioni, e/o di particolare pregio architettonico e ambientale sia
inseriti nel tessuto urbano che in zone agricole e vi prevalgono i caratteri storici e
monumentali propri delle ville gentilizie e dei bagli.
Comprende altresì le aree di pertinenza, i
giardini storici e le aree di contesto che costituiscono imprescindibile unità
ambientale e paesaggistica (Tessuto urbano di valore storico ambientale), nel
quale ricade la quasi totalità degli edifici storicamente ed
architettonicamente più significativi.
Il P.R.G. si attua attraverso il rilascio di singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie o Piani Urbanistici Esecutivi, Piani quadro o progetti d'ambito che devono essere finalizzati al recupero, alla riqualificazione del rapporto tra monumento e tessuto, anche attraverso interventi volti alla qualità del decoro urbano. In mancanza di tali piani e/o progetti urbanistici, non è possibile attuare l'intervento di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 20 della L.R. n° 71/78.
Sono ammessi di conseguenza, interventi per
la conservazione degli edifici esistenti o modifiche interne che non
pregiudichino l’impianto architettonico e senza alterazione dei volumi.
Per le opere di finitura valgono le norme
definite nel Titolo IV del Regolamento
Edilizio.
Al fine della rivalutazione delle funzioni
di centralità urbana e della loro adeguata diversificazione è possibile
l'insediamento delle seguenti
destinazioni d'uso anche in mancanza di Piani - quadro o "progetti
d'ambito" di cui all'articolo 7 delle presenti nome tecniche di
attuazione, fatte salve le limitazioni specifiche
relative alle singole sottozone: attività commerciali di vendita al dettaglio,
massimo 200 mq. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000):
·
Quelle esistenti con le superfici
esistenti
·
Residenze senza limiti di superfici
·
Uffici pubblici e servizi pubblici
(pronto soccorso, commissariato P.S., stazioni C.C., uffici P.T.), massimo mq.
300
·
Uffici e servizi privati (banche,
società, istituti, agenzie turistiche), massimo mq. 300
·
Studi professionali, massimo mq. 300
·
Alberghi e ricezione turistica,
massimo posti letto 80
·
Botteghe artigianali non nocive e/o
moleste, massimo mq. 200
·
Servizi privati (scuole, case di
cura, palestre ecc….) massimo mq. 500
·
Attività culturali e associative
private (musei, circoli culturali e ricreativi, sedi di partito, biblioteche,
sale riunioni) massimo mq. 500
·
Attività per lo spettacolo (cinema,
teatri, sale concerto) massimo 500 spettatori
Eventuali accorpamenti di superficie con la
stessa destinazione d'uso non potranno eccedere i limiti sopra riportati.
Gli
interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.
E'
fatto divieto assoluto di edificazione delle aree di pertinenza, nei giardini
storici e nelle aree di contesto degli edifici monumentali e di valore
storico-artistico e per le costruzioni ivi ricadenti, ove regolarmente
realizzate, viene fatto divieto assoluto di aumento dell'attuale cubatura ed
inoltre sarà permessa la rimozione di quelle parti che, previo sopralluogo
della competente Soprintendenza, saranno ritenute incongrue (superfetazioni).
Gli
interventi che interessano le aree di pertinenza, i giardini storici e le aree
di contesto sono subordinati ad un programma generale ed unitario condotto per
iniziativa pubblica e/o privata esteso all'intera area di contesto subordinato
al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza, finalizzato alla
formazione di una struttura con funzioni storico-documentali e
turistico-ricettive e di aree a verde attrezzato o di parcheggi pubblici.
Art. 11
Zone omogenee "A1"
Le zone omogenee
“A1” corrispondono agli
edifici equivalenti ai beni architettonici ed altri edifici che le indagini
compiute li definiscono ad essi assimilati (Torri, bagli, tonnare, ville e
giardini storici e aree di contesto)
Le aree individuate con il simbolo “A1”, sono soggetti ad interventi di restauro,
risanamento conservativo, e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che
di ristrutturazione edilizia, così come previsto alla lettera a), b), c) e d)
dell'art. 20 della L.R. n° 71/78.
Nei bagli, negli agglomerati rurali e nelle strutture
agricole di interesse ambientale, previo parere della Soprintendenza ai beni
culturali e ambientali, è autorizzabile la trasformazione d’uso finalizzata al
loro riuso ai fini turistico – ricettivi. Al fine di non snaturare il rapporto
strutturale tra manufatto edilizio ed area agricola di sua pertinenza, la
trasformazione d’uso sarà subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo che
escluda l’alienazione di detta area per superfici aziendali fino a
Compatibilmente con le esigenze di conservazione dell’identità architettonica
dei manufatti e delle densità fondiarie
ammesse in verde agricolo, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo
del 20 per cento della volumetria esistente e in ogni caso per non più di
Art. 12
Zone omogenee "A2"
Edifici di interesse tipologico di
vecchio impianto e diversa tipologia
Le zone omogenee
“A2” corrispondono agli edifici di interesse tipologico di vecchio
impianto e diversa tipologia che rappresentano una testimonianza della
struttura originaria dell’edificato che
dovranno essere individuati da parte del
Consiglio Comunale, con appositi “progetti
d’ambito” o “Piani Quadro” di
cui al superiore articolo 7 delle presenti norme di attuazione.
Per tali immobili, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione
edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio e dalle norme vigenti in
materia, con incrementi di superficie
utile, “una tantum”, fino ad un
massimo di mq. 20 per unità abitativa, per la realizzazione di:
–
Servizi igienici;
–
Locali accessori per impianti
tecnologici o adeguamenti igienico-funzionali strettamente indispensabili;
–
Ampliamento del locale cucina o per
il raggiungimento degli standard minimi previsti dal D.M. 5 luglio 1975
.
Tale
incremento dovrà armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio e
comunque svilupparsi nelle parti non prospettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico.
Sono
inoltre ammessi ampliamenti di volume
in locali interrati o seminterrati, entro la sagoma della costruzione
esistente, ove questi risultino dalla realizzazione di interventi di
miglioramento o risanamento igienico strutturale.
Gli
interventi dovranno rispettare:
–
La conservazione degli elementi
architettonici e decorativi o caratteristici (per esempio gocciolatoi o gronde
di cotto) e le aperture originarie delle facciate sul fronte strada o sul
fronte principale;
–
La conservazione del profilo
originario delle coperture, anche nel caso di rialzamenti, e il tipo (forma,
dimensioni, materiali e finiture);
–
La conservazione degli spazi aperti,
orti, giardini, corti, prospicienti sul fronte strada o su spazi pubblici.
Per gli edifici privi di interesse tipologico ad un
piano (da individuare specificatamente con i citati “progetti d’ambito o piani
quadro”), che corrispondono ad immobili
di più recente edificazione, o se di impianto storico, sensibilmente
alterati rispetto al carattere originario o di scarso interesse tipologico, pur
partecipando alla definizione ambientale del centro urbano, è comunque ammessa
la sopraelevazione dell’esistente, fino a raggiungere gli allineamenti
esistenti, e qualora non vi siano le altezze massime che saranno all’uopo
previste dal piano particolareggiato.
I progetti dovranno comunque riproporre edifici e
soluzioni architettoniche di tipologia tradizionale che consentano un corretto
inserimento ambientale, l’uso dei materiali e tecniche costruttive tradizionali
e la formazione, ove possibile, di giardini e spazi aperti privati.
Nel caso in cui nell’ambito urbanistico di riferimento
insistono edifici di recente edificazione, che siano in contrasto con le
caratteristiche ambientali del centro urbano, possono essere previsti anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti fino ad un massimo del 20%
del volume esistente, purchè l’edificio venga ristrutturato con caratteristiche
edili tali da consentire un più corretto inserimento ambientale, mediante
la riproposizione di tipologie storiche, l’uso di materiali e tecniche
costruttive tradizionali e la formazione, ove possibile, di giardini e spazi
aperti privati.
In tutte le zone la destinazione è prevalentemente
residenziale ma sono ammesse destinazioni connesse con la residenza quali uffici, ambulatori, attività ricettive,
creative e culturali, commerciali e artigianali che non comportino
inconvenienti con la residenza.
Per gli annessi, ad esclusione dei garage, e rustici è
ammesso il cambio di destinazione ad uso abitativo con interventi di
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ove ammessi.
E’ vietato comunque, occupare con costruzioni anche
provvisorie spazi aperti, orti, giardini, corti, prospicienti sul fronte strada
o su spazi pubblici, mentre gli ampliamenti ammessi devono comunque
garantire una permanenza di spazi aperti
a verde privato.
Gli antichi muri divisori o di confine devono essere di
norma conservati e, se danneggiati, ripristinati nelle loro caratteristiche
dimensionali e costruttive.
CAPITOLO
V
Zone
omogenee "B"
Sature
e di completamento a prevalente
destinazione
residenziale
Art. 13
Zone omogenee "B"
DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO
AMMESSE
Le Zone Omogenee
"B" sono destinate
principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.
Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni
urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi
sono ammesse nei limiti ed alle condizioni dei successivi articoli le seguenti destinazioni:
·
Attività commerciali con superficie
di vendita non superiori a mq. 300 (incrementabili della superficie destinata
ad esposizione e deposito ed in conformità ai piani di commercio. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000)
·
Servizi pubblici e privati, ad integrazione di
quelli previste nelle zone "F", locali per associazioni culturali,
assistenziali e religiose
·
attività
direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non
superiore a mq.300
·
pubblici
esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed
esposizioni, attività ricettive e convivenze, con superficie utile non superiore a mq.500 e con esclusione di
ospedali, caserme ed istituti di pena;
·
attività
artigianali di servizio con superficie utile per unità produttiva non superiore
a mq. 300, con esclusione delle attività nocive, dannose o comunque rumorose;
·
depositi
e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 200, purché non isolati o
separati dagli edifici destinati alla residenza.
Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.
Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso
secondo i criteri di cui ai precedenti comma.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione
secondo le indicazioni definite nei successivi articoli relativi alle singole
zone.
Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le
costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.
Interventi di ristrutturazione urbanistica sono
vincolati , se ritenuti opportuni, alla redazione di PUE estesi all'intera
sottozona.
E' permesso l'intervento diretto attraverso singole
autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o
alle unità edilizie, anche ai sensi dell'art. 39 della L.R. 31 marzo 1972, n°
19 e successive modificazioni.
Zone omogenee "B1"
Tessuti
urbani del centro urbano consolidato
Comprende le aree edificate di recente
formazione, con isolati di forma rettangolare e/o irregolare, definiti
prevalentemente da edifici singoli e/o aggregati in linea.
Sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e
la demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e
con:
Þ
DENSITÀ FONDIARIA: 3,50 mc./mq..
Þ
DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata;
Minima dal confine m.5,00 od a confine;
Minima dalla strada:
·
minimo
m.10,00 dal ciglio opposto per
edifici con più di due elevazioni, salvo distacco maggiore per il rispetto
dell’allineamento esistente;
·
minimo
dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati
esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera
dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della
cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere
posta a m. 5,00 dall’asse stradale.
Þ
ALTEZZA: massima consentita m.11,00
Þ
NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:
3 (tre);
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;
Þ
SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;
Þ
PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.
Þ
EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di
singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno
rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento
urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21
della L.R. n.71/78.
In caso di trasformazioni per singoli
edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti
nonché l’utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una
superficie non superiore a mq. 1.000 (mille) – salvo casi particolarmente
specifici - le suddette opere possono
essere autorizzate con singole concessioni, anche senza la preventiva
approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità
previsti dall’art.7 del D.M. 2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed
integrazioni;
Nei
casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una
superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria
massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza
massima di ml. 11,00. Per i lotti di terreno aventi una superficie
superiore a mq.120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di
mc.1000, fermo restando l’altezza massima di ml. 11,00. In questi casi l’edificazione è consentita nel
preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2°
dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive modifiche ed
integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo dell’ufficio
del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.
Quando mancano le condizioni di cui ai precedenti
commi, e nelle rimanenti aree inedificate l’attività edilizia delle zone B è
subordinata alla preventiva approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi
dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti
in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Sono consentite variazioni alle
destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle
superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 15
Zone omogenee "B2"
Aree urbane di margine di
completamento
Comprende
aree urbane edificate di recente formazione definenti frange della città
consolidata con isolati di forma irregolare a volta non ancora completamente
edificati, includenti edilizia moderna.
Il Piano Regolatore Generale ha proceduto in
alcuni ambiti delle zone omogenee "B2" alla ridefinizione degli
isolati al fine della determinazione di una corretta forma della città.
Sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione
edilizia, di sopraelevazione e la demolizione e nuova edificazione, nel
rispetto delle norme antisismiche e con:
Þ
DENSITÀ FONDIARIA: 2,50 mc./mq..
Þ
DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata;
Minima dal confine m.5,00 od a confine;
Minima dalla strada:
·
minimo
dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati
esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera
dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della
cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere
posta a m. 5,00 dall’asse stradale
Þ
ALTEZZA: massima consentita m.8,00
Þ
In
rapporto all’altezza ml/ml = 2/3 con
un limite minimo di m. 5,00
Þ
NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:
2 (due);
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;
Þ
SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;
Þ
PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.
Þ
EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di
singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno
rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento
urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21
della L.R. n.71/78.
In
caso di trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e
ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l’utilizzazione di lotti
interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a mq.
1.000 (mille) – salvo casi particolarmente specifici - le suddette opere possono essere autorizzate
con singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di
lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall’art.7 del D.M.
2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei
casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una
superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria
massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza
massima di ml. 8,00. Per i lotti
di terreno aventi una superficie superiore a mq.120 e non superiore a mq. 200
il volume massimo consentito è di mc.1000, fermo restando l’altezza massima di ml. 8,00. In questi casi l’edificazione
è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al
disposto del punto 2° dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive
modifiche ed integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo
dell’ufficio del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.
Quando mancano le condizioni di cui ai precedenti
commi, e nelle rimanenti aree inedificate l’attività edilizia delle zone B è
subordinata alla preventiva approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi
dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti
in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Sono consentite variazioni alle
destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle
superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 16
Zone omogenee "B3"
Aree
urbane con sotto utilizzazione delle cubature
e
fenomeni diffusi di abusivismo edilizio
Comprende le aree edificate di
formazione recente sviluppatesi prevalentemente negli ultimi trent'anni con
isolati di forma regolare nella zona nord (Bonagia - S.Andrea Bassa), con
diffusi fenomeni di abusivismo edilizio, ed irregolari nella zona sud (Crocci -
Chiesanuova - Casalbianco - Crocevie), prevalentemente verificatosi in aree
destinate a sviluppo residenziale dal precedente strumento urbanistico
(Programma di Fabbricazione) e non dotate di Piani Urbanistici esecutivi, con
tipologie edilizie improprie definiti prevalentemente da posti di casa con forti fenomeni di incompiutezza e di
sottoutilizzazione delle cubature già costruite per fenomeni di inabitabilità
diffusa, soprattutto nelle frazioni.
Il
Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee
"B3" - alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione
di una corretta forma dei centri abitati delle frazioni..
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e la
demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e con:
Þ
DENSITÀ FONDIARIA: 1,50 mc./mq..
Þ
DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata;
Minima dal confine m.5,00 od a confine;
Minima dalla strada:
·
minimo
dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati
esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera
dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della
cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere
posta a m. 5,00 dall’asse stradale.
Þ
ALTEZZA: massima consentita m.8,00
Þ
In rapporto all’altezza ml/ml = 2/3 con un limite minimo di m. 5,00
Þ
NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:
2 (due);
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;
Þ
SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;
Þ
PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.
Þ
EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di
singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno
rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento
urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21
della L.R. n.71/78.
In
caso di trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e
ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l’utilizzazione di lotti
interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a mq.
1.000 (mille) – salvo particolari casi specifici - le suddette opere possono essere autorizzate
con singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di
lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall’art.7 del D.M.
2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei
casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una
superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria
massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza
massima di ml. 8,00. Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore
a mq.120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc.1000, e
l’altezza massima di ml. 8,00. In questi casi l’edificazione è
consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto
del punto 2° dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive modifiche
ed integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo dell’ufficio
del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.
Quando
mancano le condizioni di cui ai precedenti commi, e nelle rimanenti aree
inedificate, l’attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva
approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi dell’art.28 della legge 17
Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle
previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Sono consentite variazioni alle
destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle
superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 17
Zone omogenee "B0"
Aree
urbane sature con fenomeni di abusivismo edilizio
ZONA STRALCIATA
EQUIPARABILE
ALLA ZONA OMOGENEA “E”
(VERDE AGRICOLO)
Þ
Nelle
more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano
libere si potrà operare con i parametri di zona agricola (mc/mq. 0,01) fatte
salve le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.R. n° 78/76
CAPITOLO
VI
Zone
omogenee "C"
Espansione
urbana a prevalente
Destinazione
residenziale
Art. 18
Zone omogenee "C"
DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO
AMMESSE
Le Zone Omogenee "C" sono destinate principalmente alla
residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente articolo 9.
Ai
fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane,
preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono
ammesse nei limiti ed alle condizioni dei successivi articoli le seguenti destinazioni:
·
Attività commerciali con superficie
di vendita non superiori a mq. 300 (incrementabili della superficie destinata
ad esposizione e deposito ed in conformità ai piani di commercio. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000)
·
Servizi pubblici e privati, ad integrazione di
quelli previste nelle zone "F", locali per associazioni culturali,
assistenziali e religiose
·
attività
direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non
superiore a mq.400
·
pubblici
esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed
esposizioni, attività ricettive e convivenze, con superficie utile non superiore a mq.500 e con esclusione di
ospedali, caserme ed istituti di pena;
·
attività
artigianali di servizio con superficie utile per unità produttiva non superiore
a mq. 300, con esclusione delle attività nocive, dannose o comunque rumorose;
·
depositi
e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150, purché non isolati o
separati dagli edifici destinati alla residenza.
Non sono consentite
le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti
sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto,
insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.
Sono consentite
variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti
comma.
Sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia
e sopraelevazioni degli edifici esistenti nel rispetto della cubatura prevista
dalle singole zone a mezzo di intervento diretto attraverso singole
autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o
alle unità edilizie
Nei casi di
demolizioni e nuova costruzione, si attuano attraverso intervento indiretto:
Piani urbanistici esecutivi e/o Piani di lottizzazione di iniziativa privata,
secondo le indicazioni e riferiti alle superfici minime definite nei successivi
articoli.
Art. 19
espansione urbana con tipologia
edilizia tradizionale
inserita in contesti del centro
urbano
e/o delle frazioni già edificati
Comprende parti del territorio comunale confinanti con
la città consolidata e/o in parte inclusa in essa , parzialmente già
interessate dal fenomeno insediativo con il precedente strumento urbanistico
(programma di fabbricazione) e territori agricoli di ridotto valore produttivo
ed è destinata all'espansione
edilizia prevalentemente residenziale.
Il
P.R.G. si attua per intervento indiretto mediante la formazione dei piani di
lottizzazione di iniziativa privata e/o Piani Urbanistici esecutivi estesi
all'intera zona.
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono
determinate in misura non inferiore a mq. 18 per 100 mc. di volume edificabile
ai fini della soddisfazione degli standards di cui al D.I. 1444/68. Le aree da cedere al Comune non possono
essere monetizzate in relazione alle direttive del Consiglio Comunale nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera
n° 56.
Il
Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee
"C1" - alla ridefinizione e suddivisione degli isolati e dei comparti
secondo un organico disegno di piano. Sarà compito dei piani di lottizzazione
posizionare le aree di urbanizzazione secondaria e localizzare armonicamente i
lotti.
Le zone omogenee
"C1" si attuano nel
rispetto dei seguenti indici e parametri:
·
DENSITÀ FONDIARIA: 1,00 mc./mq..
·
DENSITA’
TERRITORIALE: 0,85 mc/mq.
Þ
DISTANZE: minima dal confine m.5,00 o in aderenza; minima tra fabbricati e pareti
finestrate m.10,00 e pareti di edifici antistanti; la norma si applica
anche quando una sola parete sia finestrata;
In
rapporto all’altezza deve rispettare i ml/ml 2/3 con un limite minimo di
m.5,00.
La
distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate
al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al
servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla
larghezza della sede stradale maggiorata di:
·
m.5,00 per lato, per strade di larghezza
inferiore a m.7,00;
·
m.7,50 per lato, per strade di larghezza
compresa tra m.7,00 e m.15,00;
·
m.10,00 per lato, per strade di larghezza
superiore a m.15,00;
Þ
Sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di
gruppi di edifici che forniscono oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate e previsioni plano-volumetrici.
Þ
ALTEZZA: massima consentita m. 8,00
Þ
NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:
2 (due);
Þ RAPPORTO
DI COPERTURA:
massimo consentito 50 %;
Þ SUPERFICIE
A VERDE: minimo 30
% dell’area non edificata;
Þ PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria
esistente.
Nelle zone omogenee
“C1” in aggiunta all’indice di
edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI NON
RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati,
verande coperte, dependance ecc..,
utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari a 0,15 mc/mq.
EDIFICAZIONE: L’edificazione è subordinata alla
approvazione, ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e
successive modifiche, dei Piani di Lottizzazione - redatti in conformità alle
previsioni dello strumento urbanistico.
Le
tipologie indicate ai fini della redazione di piani di lottizzazione di
iniziativa privata sono preferibilmente: unità residenziali singole e/o in
linea e/o a schiera.
L'Amministrazione
Comunale individua, nell'ambito delle zone omogenee "C1" le aree da
destinare ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata, convenzionata ed
agevolata nella misura del 50% delle aree assoggettate alla medesima zona C1.
Nell'ambito
delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare è consentita la
utilizzazione dei piani porticati o dei piani terra per la realizzazione di
servizi di interesse comune di tipo commerciale e artigianato di servizio.
Art. 20
Zone omogenee "C2"
espansione urbana con tipologia
edilizia in case singole
e/o a schiera inserita in contesti
già edificati
Comprende
parti del territorio comunale destinato
ad edilizia residenziale prevalentemente stagionale, continua, discontinua,
case rade, compreso attrezzature pubbliche, d’uso pubblico e collettivo,
parzialmente già interessate dal fenomeno insediativo con il precedente
strumento urbanistico (programma di fabbricazione) e territori agricoli di
ridotto valore produttivo.
Il
P.R.G. si attua per intervento indiretto mediante la formazione dei piani di
lottizzazione di iniziativa privata e/o Piani Urbanistici esecutivi estesi
all'intera zona.
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono
determinate in misura non inferiore a mq. 18 per 100 mc. di volume edificabile
ai fini della soddisfazione degli standards di cui al D.I. 1444/68. Le aree da cedere al Comune non possono
essere monetizzate in relazione alle direttive del Consiglio Comunale nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera
n° 56.
Il
Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee
"C2" - alla ridefinizione e suddivisione degli isolati e dei comparti
secondo un organico disegno di piano. Sarà compito dei piani di lottizzazione
e/o del P.U.E. posizionare le aree di
urbanizzazione secondaria e localizzare armonicamente i lotti.
Le zone omogenee
"C2" si attuano nel
rispetto dei seguenti indici e parametri:
Þ
DENSITÀ FONDIARIA: 0,75 mc./mq..
Þ
DENSITA’ TERRITORIALE:
0,60 mc./mq.
Þ
DISTANZE: minima dal confine m.5,00 o in aderenza; minima tra fabbricati e pareti
finestrate m.10,00 e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche
quando una sola parete sia finestrata;
In rapporto all’altezza deve
rispettare i 2/3 (ml/ml) con un limite minimo di m.5,00.
La
distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate
al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al
servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla
larghezza della sede stradale maggiorata di:
·
m.5,00 per lato, per strade di larghezza
inferiore a m.7,00;
·
m.7,50 per lato, per strade di larghezza
compresa tra m.7,00 e m.15,00;
·
m.10,00 per lato, per strade di larghezza
superiore a m.15,00;
Þ
Sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di
gruppi di edifici che forniscono oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate e previsioni planovolumetrici.
Þ
ALTEZZA: massima consentita m. 8,00
Þ NUMERO
DEI PIANI FUORI TERRA: 2 (due);
Þ RAPPORTO
DI COPERTURA:
massimo consentito 50 %;
Þ SUPERFICIE
A VERDE: minimo 30
% dell’area non edificata;
Þ PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria
esistente.
Nelle zone omogenee
“C2” in aggiunta all’indice di
edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI NON
RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati,
verande coperte, dependance ecc..,
utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari a 0,15 mc/mq.
EDIFICAZIONE: L’edificazione è subordinata alla
approvazione, ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e
successive modifiche, dei Piani di Lottizzazione - redatti in conformità alle
previsioni dello strumento urbanistico, e/o della predisposizione di appositi
P.U.E. estesi all'intera zona individuata dal P.R.G.
Le tipologie indicate ai fini della redazione di piani
di lottizzazione di iniziativa privata sono preferibilmente: unità residenziali
singole e/o in linea e/o a schiera.
L'Amministrazione Comunale individua, nell'ambito delle
zone omogenee "C2" le aree da destinare ad edilizia economica e
popolare, sovvenzionata, convenzionata ed agevolata nella misura del 50% delle
aree assoggettate alla medesima zona "C2".
Nell'ambito delle aree da destinare ad edilizia
economica e popolare è consentita la utilizzazione dei piani porticati o dei
piani terra per la realizzazione di servizi di interesse comune di tipo
commerciale e artigianato di servizio.
Art. 21
Zone omogenee "C0"
case singole e/o agglomerati abusivi
già consolidati
ZONA STRALCIATA
EQUIPARABILE
ALLA ZONA OMOGENEA “E”
(VERDE AGRICOLO)
Þ
Nelle
more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano
libere si potrà operare con i parametri di zona agricola (mc/mq. 0,01) fatte
salve le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.R. n° 78/76
CAPITOLO
VII
Zone
omogenee "D"
Prevalente
Destinazione produttiva
Zone omogenee "D"
DEFINIZIONI E
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
Le zone produttive
sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali e
turistiche, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli
impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.
E’ consentita la
realizzazione di edifici di servizio (uffici, punti vendita, mensa, sala di
ritrovo ecc……), e di unità residenziale, secondo le dimensioni definite per le
singole sottozone, per ogni unità produttiva la cui necessità deve essere
chiaramente motivata.
Per le zone
produttive esistenti localizzate in aree agricole valgono le prescrizioni di
cui al successivo articolo 29.
Gli opifici
industriali individuati e censiti lungo la fascia costiera, per i quali si
prevede il trasferimento nell’area industriale sita in località Sciare, sono
oggetto di riconversione così come previsto nelle norme tecniche di attuazione
del Piano di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale della fascia costiera
Zone
omogenee "D1"
La
zona omogenea “D1” comprende le aree destinate ad insediamenti relativi ad
attività produttive esistenti e costituisce completamento ed integrazione della
zona industriale già caratterizzata dalla presenza di opifici esistenti
(segherie), di cave dismesse e dell’unica ed importante cava in attività di
estrazione e frantumazione di pietra calcarea, come meglio specificato nel P.I.P. già approvato dal C.C. con delibera n°
72 del 20.09.2001 previa autorizzazione dell’A.R.T.A. con D.D.G. n° 445/D.R.U. del
08.08.2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 21.09.2001
La
definizione del P.I.P. è stato proporzionato alla possibilità di accogliere
anche lo spostamento ed il trasferimento delle
segherie esistenti lungo la fascia costiera, ai fini della riqualificazione
ambientale e paesaggistica della zona nord del litorale costiero.
Nel P.I.P. di cui sopra
sono stati previsti gli spazi pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e
parcheggi mezzi pesanti) ad esclusione delle sedi viarie, in misura superiore al 10% dell’intera
superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M.
1444/1968. Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi
specifiche per ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme.
Nell’ambito
del Piano per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto
dei seguenti parametri:
·
Lotto minimo: mq.
6.000
·
Indice di fabbricabilità fondiaria
(I.f.): mc/mq.
2,5
·
Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad Rc=1/3
(di questo
il 25% può essere destinato a costruzioni accessorie)
·
Altezza massima (per opifici, laboratori e magazzini) m. 10.00
(esclusi
impianti e volumi tecnici speciali)
·
Numero dei piani (per opifici, laboratori e magazzini) n°
1
·
Altezza massima (per uffici e servizi annessi) m. 7,00
·
Numero dei piani (per uffici e servizi annessi) n°
2
·
Centro servizi finanziari,
telematici, postali etc..
·
Nell’
area destinata a centro servizi, è stato previsto un grande edificio che potrà
contenere:
·
A)
spazi espositivi
·
B)
uffici amministrativi
·
C)
servizi alle imprese e allo sviluppo;
·
D)
servizi finanziari, postali e telematici;
·
E)
sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;
·
F)
servizi sanitari;
·
G)
attività di ristorazioni (bar etc….)
·
Nel
caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e
delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in
progetto
·
Distacchi dai confini: m.
10,00
·
Distanza dal filo stradale: m. 15,00
·
Distacchi minimi tra fabbricati: m. 10,00
(e
comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).
·
Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione
a verde di almeno
il 15% dell’area non edificata
Il progetto deve
prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei lotti con le
specificazioni delle essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché delle
tipologie di recinzione così come
previsto nel P.I.P. e/o di cortine a verde da adottare.
·
Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve
essere destinato a parcheggio.
Le
concessioni edilizie relative ad impianti per attività insalubri e/o nocive
potranno essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti
necessari per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo
ed acustico a tutela della salute pubblica.
Sul
patrimonio edilizio esistente, sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
a) manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia così come definiti
dall’art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente
b)
ampliamenti, sopraelevazioni o
demolizioni e ricostruzioni nel rispetto dei parametri urbanistici definiti
nelle presenti norme di attuazione, ad
esclusione del lotto minimo.
Zone
omogenee "D2"
Comprende parti del territorio comunale destinate agli
insediamenti per attività produttive artigianali e industriali che interessano
specificatamente l’area sottoposta a vincolo paesaggistico di “Rocca Giglio”,
per la realizzazione di capannoni che si integrano con il paesaggio rurale circostante
riproponendo le tipologie tipiche dei bagli rurali.
La
loro definizione è proporzionata alle richieste avanzate dagli operatori del
settore esistenti
All’interno
della zona omogenea “D2” è consentita la realizzazione di tutte le attività produttive al di fuori
del centro abitato, purchè non nocive ed inquinanti per rumorosità, tossicità,
contaminazione ambientale etc… , come meglio specificato nel P.I.P. già approvato dal C.C. con delibera n°
19 del 08.02.2002 Previa autorizzazione dell’A.R.T.A. con D.D.G. n° 721/D.R.U.
del 17 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 7 del 08.02.2002.
Nel P.I.P. sono stati previsti gli spazi
pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e parcheggi mezzi pesanti) in misura superiore al 10% dell’intera
superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 1444/1968.
Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi specifiche per
ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme
Nell’ambito del Piano
per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto dei
seguenti parametri:
·
Lotto minimo: mq. 1000
·
Indice di fabbricabilità fondiaria
(I.f.): mc/mq.
2,5
·
Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad 1/3
(di questo il 25% può essere
destinato a costruzioni accessorie)
·
Altezza massima (per opifici, laboratori, servizi per
lavoratori, magazzini)
Variabile
da mt.
·
Numero dei piani (per opifici, laboratori e magazzini) n° 1
·
Numero dei piani (per uffici di direzione aziendale e
servizi annessi) n° 2
Sono ammessi eventuali soppalchi
·
Centro servizi finanziari,
telematici, postali etc..
·
Nelle
aree destinate a centro servizi, sono stati previsti n° 2 edifici di altezza
max pari a
·
A)
spazi espositivi
·
B)
uffici amministrativi
·
C)
servizi alle imprese e allo sviluppo;
·
D)
servizi finanziari, postali e telematici;
·
E)
sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;
·
F)
servizi sanitari;
·
G)
attività di ristorazioni (bar etc….)
·
Nel
caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e
delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in
progetto
·
Distacchi dai confini: m. 10,00
·
Distanza dal filo stradale: m. 15,00
·
Distacchi minimi tra fabbricati: m. 10,00
(e
comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).
·
Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione
a verde di almeno
il 15% dell’area non edificata
Il progetto deve
prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei lotti con le
specificazioni delle essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché delle
tipologie di recinzione così come
previsto nel P.I.P. e/o di cortine a verde
da adottare
·
Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve essere
destinato a
Parcheggio
Le
concessioni edilizie relative ad impianti per le attività artigianali potranno
essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti necessari
per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico
a tutela della salute pubblica.
Art.
25
Zone
omogenee "D2a"
Comprende parti del territorio comunale destinate agli
insediamenti per attività produttive artigianali e industriali che interessano
specificatamente le aree limitrofe all’ex allevamento avicolo” Aurora oltre che
diverse attività produttive già esistenti (artigianali e industriali)
all’interno di detto insediamento.
La loro definizione è
proporzionata alle richieste avanzate dagli operatori del settore esistenti e
non oltre che al potenziamento delle attività artigianali di servizio e al
trasferimento di altre attività esistenti dislocate nel centro urbano e nelle
zone agricole del territorio comunale.
All’interno della zona
omogenea “D2a” è consentita la realizzazione
di tutte le attività produttive (artigianato di servizio), purchè non
nocive ed inquinanti per rumorosità, tossicità, contaminazione ambientale ecc…,
così come previsto nel P.I.P. di via Aurora allegato al P.R.G.
Nel P.I.P. sono stati previsti gli spazi pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e parcheggi mezzi pesanti) in misura superiore al 10% dell’intera superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 1444/1968. Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi specifiche per ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme.
Nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:
·
Lotto minimo: mq. 1000
·
Indice di fabbricabilità fondiaria
(I.f.): mc/mq.
2,00
·
Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad
1/3
(di questo il 25% può essere
destinato a costruzioni accessorie)
·
Altezza massima
(per
opifici, laboratori, servizi per laboratori, magazzini) m. 6,50
esclusi
impianti e volumi tecnici speciali
·
Numero dei piani
(per
opifici, laboratori e magazzini, uffici di direzione aziendale
e servizi annessi) n°
1
Sono
ammessi eventuali soppalchi
·
Altezza massima (per uffici e servizi annessi) m. 3,50
·
Centro servizi finanziari,
telematici, postali ecc..
·
Nelle
aree destinate a centro servizi è stato previsto un edificio di altezza max pari a
·
A)
spazi espositivi
·
B)
uffici amministrativi
·
C)
servizi alle imprese e allo sviluppo;
·
D)
servizi finanziari, postali e telematici;
·
E)
sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;
·
F)
servizi sanitari;
·
G)
attività di ristorazioni (bar ecc…)
·
Nel
caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e
delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in
progetto
·
Distacchi dai confini: m. 10,00
·
Distanza dal filo stradale: m. 15,00
·
Distacchi minimi tra fabbricati: m. 10,00
(e
comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).
·
Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione
a verde di almeno il 15% dell’area
non edificata
Il progetto deve
prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei lotti con le specificazioni delle essenze
arboree ed arbustive da impiantare nonché delle tipologie di recinzione così come previsto nel presente
piano e/o di cortine a verde da adottare
·
Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve
essere destinato a parcheggio.
Le
concessioni edilizie relative ad impianti per le attività artigianali potranno
essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti necessari
per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico
a tutela della salute pubblica.
Zone omogenee "D3"
Area per attività produttive
terziarie commerciali c.da Rizzuto
Comprende le parti del territorio comunale
destinate agli insediamenti per attività produttive terziarie commerciali ed
area fieristica.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a P.U.E. (Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P.) esteso all’intera zona secondo i seguenti indici e parametri:
·
Lotto minimo: secondo i criteri
definiti dal P.U.E.
·
Rapporto di copertura Rc = 30% del lotto
·
Altezza massima Hm= 8 mt.
· Numero piani 2(esclusi volumi tecnici e impianti
tecnologici)
·
Distacchi dai confini e altri corpi
di fabbrica
mt. 10,00, o in
aderenza
·
Distacchi dal filo stradale di
transito territoriale
mt. 30 con vincolo
dialberatura delle strade
·
Dotazione di parcheggi 10% della superficie
del lotto
·
Cubatura per uffici e servizi 300
mc.
La superficie da destinare a spazi pubblici
o destinata ad attività collettive a verde e a parcheggi escluse le sedi viarie
non può essere inferiore al 10%
della intera superficie territoriale della zona omogenea ed inoltre, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all’art. 18
della legge n° 765/67 (D.M. 1444/1968).
Zone omogenee "D4"
Area per attività produttive
turistico-alberghiere
Comprende parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per attività produttive turistico alberghiere.
Gli interventi di
nuova edificazione sono subordinati alla predisposizione di appositi Piani attuativi
sia di iniziativa pubblica che privata esteso all’intera zona, secondo i
seguenti indici e parametri:
·
Lotto minimo: secondo i criteri
definiti dal P.U.E.
e/o
dai P.L. in ambito chiuso di iniziativa privata
·
Rapporto di copertura Rc = 30% del lotto
·
Altezza massima Hm=
· Numero piani 2(esclusi volumi
tecnici e impianti tecnologici)
·
Distacchi dai confini e altri corpi
di fabbrica
mt. 10,00, o in aderenza
·
Distacchi dal filo stradale di
transito territoriale
mt. 30 con vincolo
di alberatura delle strade
·
Dotazione di parcheggi 10% della superficie
del lotto
·
Cubatura per uffici e servizi 300
mc.
La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde e a parcheggi escluse le sedi viarie non può essere inferiore al 10% della intera superficie territoriale della zona omogenea.
Le
aree libere da costruzione, ovvero di pertinenza dei lotti, possono essere
adibite a funzioni complementari alle attività turistiche legate al tempo
libero ed allo sport non definenti volumi costruiti.
Gli
interventi di nuova edificazione esitate con le procedure relative allo
“Sportello Unico per le Attività Produttive” ( art. 37 della L.R. 15 maggio
2000 n° 10 e succ. mm.ii.) devono rispettare le prescrizioni dettate dagli Enti
preposti al controllo (A.R.T.A., Soprintendenza ai BB.CC.AA., A.P.T., Igiene
Pubblica ecc…), oltre che le direttive imposte dal Consiglio Comunale. In caso
di mancata realizzazione degli impianti produttivi nei termini che saranno
all’uopo prescritti dall’A.C., la
variante urbanistica decade automaticamente
e vengono ripristinate le originarie
destinazioni urbanistiche con i
relativi parametri (zone omogenee E1 – verde agricolo) e con l’obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi ex ante, con oneri a carico delle aziende produttive.
CAPITOLO
VIII
Zone
omogenee "E"
AGRICOLA
Art. 28
Zone omogenee "E"
DEFINIZIONI
E CARATTERI GENERALI DEGLI INTERVENTI
Le
zone “E” comprendono le aree destinate ad attività agricole, a bosco, a pascolo
e improduttive.
Tutti
gli edifici esistenti possono essere destinati ad abitazione, ed a funzioni
connesse con le attività primarie e con il turismo, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme vigenti in materia.
I
progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto vincolo
idrogeologico, di cui alla legge 30
Dicembre 1923 n° 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica,
redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla
compatibilità della richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei
terreni.
Art. 29
Edifici industriali già esistenti in
zona agricola
Gli
edifici industriali e le loro pertinenze, in zona agricola, al fine del
trasferimento delle aree produttive nelle aree appositamente determinate dal
P.R.G., possono essere riconvertiti, nel caso che si determinassero le
condizioni, con mutazione di destinazione d’uso ad aree ed edifici per
attrezzature e servizi culturali e ricreativi e per attrezzature
turistiche-ricettive, senza aumento di cubatura e con interventi di
manutenzione straordinaria e ristrutturazione.
Gli
interventi di demolizione e ricostruzione con la riconferma della cubatura
esistente possono avvenire solamente con progetto unitario esteso all’intero
lotto, come intervento diretto soggetto a concessione edilizia.
Il
cambio di destinazione d’uso ad attività turistico-ricettive è comunque
subordinato all’uso pubblico delle attrezzature
durante i periodi che saranno all’uopo stabiliti dall’A.C. e/o alla cessione
delle aree in misura non inferiore a 18 mq/ab (D.I. 1444/68) intendendosi per
abitanti equivalenti i numeri dei posti
letto oltre gli addetti.
Art. 30
Interventi ammessi
Gli
interventi ammessi nel territorio agricolo riguardano:
·
Le
nuove costruzioni secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente
capitolo;
·
La
manutenzione ordinaria;
·
La
manutenzione straordinaria;
·
La
ristrutturazione edilizia;
·
La
demolizione e la ricostruzione di fabbricati nei limiti della cubatura
consentita, ad eccezione di edifici ricadenti nell’elenco dei beni storici da
tutelare;
·
Il
restauro e il risanamento conservativo.
Art. 31
Attuazione degli interventi
Gli interventi in zona agricola si attuano attraverso:
· Autorizzazione per gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. n° 37/85;
· Concessione edilizia in tutti gli altri casi di intervento.
Non sono soggette a comunicazione, autorizzazione e concessione le opere di cui all’art. 6 della L.R. n° 37/85.
Art. 32
Concessione gratuita
La concessione è gratuita per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi compresa la residenza, quando dette opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale (art. 9 della legge 28.01.1977 n° 10), o del conduttore che ne dimostri la necessità attraverso un programma di utilizzazione agricola dell’area che specifichi i tipi di produzione e le quantità.
E’ onerosa in tutti
gli altri casi.
Art. 33
Strumenti preventivi
Gli strumenti preventivi ai quali può essere subordinato il rilascio della concessione sono i seguenti:
·
Programmi
di utilizzazione agricola redatti dal singolo imprenditore agricolo o dalle
aziende costituite;
·
Piani
particolareggiati esecutivi di riordino ambientale;
·
Piani
di sviluppo agrituristico comunali o intercomunali.
Art. 34
I progetti per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, nuova costruzione o quelli che implicano trasformazione e sistemazione degli spazi aperti di siti storici o di aree di particolare interesse paesaggistico, devono prevedere i seguenti elaborati:
·
Rilievo
cartografico o fotografico dei siti oggetto dell’intervento, con riprese da più
punti del territorio da cui gli stessi possono essere visti (dalle strade, dalle
valli, dai punti dominanti ecc……)
·
Rilievo
geometrico dell’area dell’intero insediamento e dello spazio circostante nel
caso di edifici sparsi, con l’indicazione delle costruzioni eventualmente
presenti (anche delle rovine), degli arredi (muretti, sedili, illuminazione),
della vegetazione esistente (filari, alberi singoli, arbusti, siepi, orti, frutteti), degli spazi
di servizio (aie, spiazzi, cortili),
delle acque (sorgenti, corsi d’acqua, canalizzazioni), delle sistemazioni dei
terreni (terrazzamenti e ciglionamenti).
·
Relazione
storica e valutazioni sull’età di elementi e materiali anche vegetali.
Art. 35
Zone di inedificabilità assoluta
L’ubicazione di nuove costruzioni non è ammessa in alcun caso nelle seguenti zone individuate nelle tavole del P.R.G.
·
Parchi, boschi, fasce forestali
anche se percorse e danneggiate dal fuoco
·
Fasce di rispetto dal limite dei
boschi e delle aree forestali, fasce di rispetto cimiteriale e dei depuratori
·
Zone archeologiche
·
Pendici scoscese
Nel
caso di demolizione di edifici preesistenti all’attuale normativa, non è
consentita la ricostruzione nelle suddette zone.
Art. 36
Distacchi
Le
nuove costruzioni hanno l’obbligo di
distaccarsi:
·
a)
dal confine delle strade, secondo quanto previsto dal D.I. 1404/1968, per una distanza di:
o m.
40 dalle strade
extraurbane principali
o m.
30 dalle strade
extraurbane secondarie
o m.
20 per le strade
locali
·
b)
dalle sponde dei corsi d’acqua per una distanza di m. 10,00 così come risulta
dalle tavole del P.R.G.
·
c)
dalle sorgenti contrassegnate in cartografia m.200
·
d)
dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di m. 10 dalle stesse
·
e)
dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell’apposito decreto.
I
terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento
delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati
Art. 37
Costruzioni rurali ad uso abitazione
Nelle zone agricole
sono ammessi fabbricati residenziali, purchè i terreni in cui ricadono siano
utilizzati a fini agricoli.
Il limite massimo di
densità è 0.03 mc/mq, non è comunque
possibile superare la superficie di mq.
300 da realizzarsi in un unico edificio.
La costruzione deve rispettare le norme sui distacchi e deve adeguarsi ai seguenti parametri:
Þ
DESTINAZIONE DI ZONA: uso agricolo ed agrituristico,
residenziale rurale e produttivo.
Þ
DESTINAZIONE D’USO: impianti o manufatti edilizi
destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
ed allo sfruttamento, a carattere artigianale, di risorse naturali e quanto
altro previsto dall’art.22 L.R.n.71/78 così come modificato dall’art.6 della
L.R. n.17/94; abitazioni; agriturismo; case sparse esistenti;
Per
le costruzioni di cui sopra valgono le seguenti norme:
Þ
EDIFICAZIONE: a
mezzo di singole concessioni;
Þ
DENSITÀ FONDIARIA (zona omogenea E1): 0,03 mc./mq.
Þ
DENSITÀ
FONDIARIA (zona omogenea E2 – E3): 0,01
mc./mq.
Þ
DISTANZE: minima dal confine m.10,00; minima tra fabbricati non
inferiore m.20,00; minime dal ciglio
stradale non inferiori a quelle fissate dal D.M. 01.04.1968 n.1404
Þ
ALTEZZA: massima consentita m.8,00
Þ
Numero dei piani: 2 (due)
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: non superiore al 0,02 dell’area di proprietà proposta
per l’insediamento.
Þ
SUPERFICIE A PARCHEGGIO: minimo 1/10 della volumetria in progetto.
Þ
LOTTO MINIMO: mq. 10.000.
Per quanto riguarda l’agriturismo, nell’ambito delle
aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare
parte dei fabbricati adibiti a residenza, esistenti o da realizzare, ad uso
turistico o stagionale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 9 Giugno
1994 n.25 e succ. mm.ii..
·
Gli
edifici e le aree attrezzate destinati ad usi agrituristici devono essere
sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto Legge 30 Gennaio
1971, n.5, convertito dalla Legge 30 Marzo 1979, n.118, in modo da rendere
fruibile ai cittadini non deambulati almeno il piano terra;
·
Gli
interventi per il recupero edilizio ai fini dell’esercizio delle attività
agrituristiche sono definite dall’art.20 lettere a), b) e c) della L.R.
n.71/78;
·
Le
opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio devono essere
realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche
originarie anche mediante l’utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali
della zona.
Fermo restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi
della leggi 1 Giugno 1939 n.1939 n.1089 e n.29 Giugno 1939 n.1497, nel rispetto
delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici, è ammessa, nelle parti
del territorio destinato ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la
ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d’uso
esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.
Devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche
rurali della cultura dell’area ispirandosi a criteri di estrema semplicità.
L’edificio, quindi,
dovrà avere un aspetto compatto con prevalenza dei pieni sui vuoti, con
finestre e porte di piccola dimensione. Non sono ammessi portici e balconi,
nonché l’uso di avvolgibili di infissi
di alluminio anodizzato, mentre sono da preferire quelli in legno nelle forme
tipiche della cultura dell’area.
La forma planimetrica sarà preferibilmente
rettangolare, quadrata o comunque regolare; il tetto a falde con tegole o coppi
del tipo “alla siciliana”. La pendenza dei tetti non deve superare il 35% così
come previsto nel regolamento edilizio allegato al P.R.G.
La
costruzione può essere in muratura a vista o di mattoni oppure con pareti
intonacate in tutte le sue parti, evitando
l’uso di materiali plastici, i rivestimenti marmorei anche a scaglie, le
piastrelle industriali e le sottolineature degli zoccoli, nonché, in ogni caso,
la differenziazione di colori e materiali nelle campiture.
Per
quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi alla costruzione o delle parti
comuni degli aggregati rurali, queste devono essere in terra battuta, ghiaietto
o in pietra locale (acciottolato o lastricato). Non è permesso l’uso di
asfalto. E’ consentito l’uso di consolidanti ecologici per le superfici destinate
al passaggio di automezzi.
Art. 38
Per annessi agricoli si intendono gli
edifici destinate a stalle, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole,
magazzini, depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli, per i quali si fa
riferimento al “Prontuario dell’Agronomo” o ad altro testo specializzato
relativamente alle caratteristiche tipologiche e ai limiti di superfici dei
singoli locali accessori.
Questi, sono autorizzati, attraverso
concessione edilizia, senza limiti di densità (h max = 3,50) e sono esenti dal pagamento
degli oneri di urbanizzazione
L’estensione complessiva degli edifici a servizio dell’agricoltura non può comunque, superare i limiti sotto specificati:
SUPERFICIE DEL LOTTO |
RAPPORTO DI
COPERTURA |
da |
Rc = 1% |
da mq. |
Rc = 0,75% |
da mq. |
Rc = 0,66% |
da mq. |
Rc = 0,56% |
da mq. |
Rc = 0,50% |
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato
alla comprovata necessità ed all’impegno scritto da parte del proprietario di
non cambiare la destinazione d’uso.
La necessità è giustificata dai seguenti documenti:
o 1.
programma di utilizzazione agricola del fondo con la specificazione delle
colture praticate;
o 2.
titoli di possesso di bestiame e di eventuali macchine agricole;
o 3.
certificazioni comprovanti il reddito da lavoro agricolo anche se non esclusivo
e prevalente;
o 4.
valutazioni circa le quantità di
derrate, sementi o concimi da mettere a deposito, in relazione all’estensione
dei fondi ed al tipo di colture praticate.
I garages, i magazzini e i depositi per i quali non è
documentata la necessità di relazione all’attività agricola non possono essere
autorizzati.
Gli edifici al servizio dell’agricoltura
debbono rispettare le norme sui distacchi e sulle distanze di cui al precedente
articolo 37.
Le nuove costruzioni debbono integrarsi
organicamente nel sito e debbono adeguarsi alle seguenti norme:
o non possono essere realizzate in
materiale provvisorio (bandone o
lamiera)
o nel caso di capannoni la
copertura sarà a capanna in coppi o
tegole
o le finiture saranno improntate alla
massima semplicità escludendo tra i materiali l’alluminio, eventualmente per
gli infissi può essere usato il metallo verniciato scuro.
Art. 39
Insediamenti produttivi
Gli edifici destinati
alla trasformazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli, compresi
caseifici, cantine, frantoi, non collegati alla conduzione del fondo, possono
essere ubicati nelle aree per gli insediamenti produttivi già approvati e
previsti nel P.R.G.
Nel caso dette aree
vengano saturate o in caso di comprovata necessità può essere concessa la
localizzazione sparsa nel territorio agricolo di piccoli caseifici, cantine
sociali, serre stabili, capannoni di prima trasformazione e vendita di prodotti
agricoli locali, nonché di allevamenti intensivi senza terra.
Questi manufatti
edilizi hanno diritto alla concessione se giustificata, attraverso la
presentazione di un piano produttivo dell’azienda, l’ubicazione e la necessità
di spazi, a condizione che vengano realizzati ad una distanza di almeno
1. rispettano i seguenti limiti
prescritti dall’art. 22 della L.R. 27.12.1978 n° 71 così come modificato
dall’art.6 della L.R. 31.05.1994 n° 17:
o rapporto
di copertura non superiore a un decimo dell’area di proprietà proposta per
l’insediamento
o distacchi
tra fabbricati non inferiori a m. 20
o distacchi
dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’articolo 26 del D.P.R.
16 dicembre 1992, n° 495
o parcheggi
(si intendono
scoperti)
in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata;
o rispetto
delle distanze stabilite dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976,
n° 78, come interpretato dall’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991,
n° 15
2. rispettano tutte le norme
nazionali e regionali di tutela dell’ambiente e le norme igienico-sanitarie
specifiche, dal momento che i nuovi
impianti, dal punto di vista dell’impatto con l’ambiente, sono assimilabili ad
impianti industriali.
Gli
spazi esterni agli insediamenti devono essere sistemati in coerenza con i
territori circostanti sia per quanto riguarda i materiali, i colori e le forme
utilizzate, sia per le eventuali alberature di arredo che devono essere in continuità con quelle circostanti.
La
concessione è onerosa ed è subordinata all’impegno del proprietario o degli
aventi titolo, tramite convenzione scritta, di non cambiare la destinazione
d’uso dichiarata, ed alla trascrizione di questa nel registro immobiliare.
Art. 40
Patrimonio edilizio esistente:
edifici non aventi valore storico,
artistico o ambientale
I tipi di intervento ammessi negli edifici
esistenti sono:
1.
manutenzione
ordinaria
2.
manutenzione
straordinaria
3.
ristrutturazione
edilizia, con possibilità di ampliamento per il solo ed esclusivo uso agricolo
4.
ristrutturazione
urbanistica
5.
demolizione
e ricostruzione
Nel
caso di ricostruzione o di ampliamenti valgono le norme e i limiti dimensionali
relativi alle nuove costruzioni.
Art. 41
Patrimonio edilizio esistente:
edifici aventi valore storico,
artistico o ambientale
I
tipi di intervento ammessi negli edifici inseriti nell’elenco in appendice e
riportati nelle tavole di stato di fatto e di progetto già definiti quali zone
omogenee “A1” sono illustrati all’articolo 11 delle presenti norme.
Art. 42
Criteri di intervento per gli
edifici produttivi storici
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Per
i mulini e per gli edifici storici produttivi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo. Si possono stipulare apposite convenzioni
tra l’Amministrazione Comunale e i proprietari in modo tale da conservarli e
valorizzarli come documenti della storia del territorio comunale di Valderice.
Gli
interventi devono mantenere leggibili le funzioni sia attraverso il
mantenimento dei caratteri tipologici ed architettonici sia attraverso gli
arredi e le attrezzature produttive rimaste nel territorio (canalizzazioni,
impianti ecc….)
(*)
Previa apposita convenzione, e fatti salvi eventuali nulla osta della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. e della P.I., è consentito il cambio di
destinazione d’uso per attività di artigianato artistico e/o di ristorazione.
Art. 43
Arredi e recinzioni
Muretti di protezione, elementi di arredo, attraversamenti, marciapiedi, recinzioni e piccole strutture funzionali del territorio devono essere realizzati con materiali e forme in rapporto al contesto.
Tra i materiali da usare è da preferire la pietra locale per i muretti.
Per le recinzioni, a
seconda della zona, possono essere usati sostegni in legno o in ferro e rete a maglie larghe, con altezza non
superiore a cm. 80.
Non sono ammesse
recinzioni con cancelli e pali metallici
che si ispirano a tipologie urbane.
Sono da conservare le
recinzioni storicizzate (siepi, muretti a secco per la difesa di coltivazioni
pregiate) così come particolari elementi di arredo esistenti.
Art. 44
Vegetazione
Il P.R.G. tutela la
vegetazione del territorio agricolo. In particolare vuole conservare gli
elementi naturali (filari di alberi lungo i confini delle strade e dei campi,
gruppi di alberi isolati, boschetti) e ne vieta il taglio.
Nel caso di morte di
qualche elemento è necessaria la sostituzione dello stesso.
Inoltre, deve essere
assicurata una manutenzione continua e nei casi di degrado botanico o di
malattia bisogna ricorrere ad interventi specializzati di conservazione.
Art. 45
Zona omogenea “E1“ : parti del
territorio destinate ad usi agricoli
Comprende le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso agricolo del territorio . Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari, previo atto pubblico di vincolo alla destinazione d’uso agricolo, dei diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere soggette alle concessioni.
La realizzazione di
nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di
annessi agricoli riconosciuti non più
necessari alla conduzione del fondo, entro i limiti delle dimensioni definite
ai precedenti comma.
Nell’ambito delle
aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 23 della legge regionale n° 71/78, destinare,
parte dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; a tal
fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30
per cento della cubatura esistente e comunque per non più di
Il P.R.G. si attua
per intervento diretto (concessione edilizia) nel rispetto degli indici e dei
parametri di cui all’articolo 37 che si intendono di seguito integralmente
trascritti.
Sono ammesse
costruzioni di fabbricati al servizio dell’agricoltura quali edifici per il
ricovero di materiali, degli attrezzi, dei macchinari e delle automobili, per
la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l’allevamento ed
il ricovero del bestiame, nonché di impianti collaterali quali pozzi, vasche
per irrigazione, locali per pompe e contatori, oltre il limite di densità
fondiaria per una superficie coperta non superiore ai limiti previsti
all’articolo 38 delle presenti norme di attuazione (annessi agricoli).
In ogni caso i
parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell’area
interessata dalle costruzioni.
E’ ammessa la
costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazioni o
trasporto energetico (ad esclusione delle antenne ricetrasmittenti
regolamentate dal regolamento edilizio).
Per tutte le
costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali
sono quelle stabilite dal D,I, 01.04.1968 n° 1404 con le integrazioni e le
modifiche del Nuovo Codice della Strada vigente.
E’ sempre consentita
la ristrutturazione, senza aumento di cubatura, degli edifici esistenti anche
in aree soggette a particolari vincoli di tutela e salvaguardia.
Art. 46
Zona omogenea “E2“: boschi e fasce
forestali
Comprende aree di interesse naturale e paesaggistico di cui alcune anche con forte acclività ed indicate come aree boscate e fasce forestali dallo Studio Agricolo-Forestale.
Non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali ed ambientali. Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.
E’ ammesso l’uso a
parco territoriale per l’escursionismo ed il tempo libero, secondo modalità
definite da un progetto unitario.
E’ ammessa la
ricostituzione del patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici e
della riduzione dei fenomeni di trasporto di materia per dilavamento.
Art.
47
Comprende aree di particolare interesse naturale e paesaggistico di cui alcune anche con forte acclività ed aree agricole definite in aree di ex cave di pietra di valore storico e ambientale.
Sono ammesse le colture agricole, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, tutti gli interventi agricoli volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia.
E’ ammessa la ricostituzione del patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici e della riduzione dei fenomeni di trasporto e di materia per dilavamento.
Alla fine della utilizzazione e/o salvaguardia delle colture arboree esistenti è possibile stipulare particolari convenzioni con enti pubblici e privati anche per la definizione di programmi di utilizzazione agricola volti ad attività complementari alla formazione alla educazione del rispetto della natura ed al turismo (scuola del verde, escursionismo, corsi di formazione, sperimentazioni colturali ecc…..).
CAPITOLO
IX
Zone
omogenee "F"
ATTREZZATURE
PUBBLICHE, RISERVE E PARCHI
Art. 48
Zone omogenee "F"
DEFINIZIONI
E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Le zone “F” sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale e collettivo normate dal D.I. 1444/1968, e ad attrezzature e servizi urbani e territoriali ed impianti tecnologici non normate dal D.I. 1444/68.
Per tutti gli
immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle
tavole di stato di fatto del P.R.G. sono ammessi interventi diretti, oltre
quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione
edilizia, che comportano pure un aumento
di superficie utile e di volume purchè contenuti entrambi nella misura del 15%
di quella esistente; tale aumento di cubatura non è consentito per gli immobili
di interesse storico e monumentale di cui al precedente articolo 11.
Sono ammesse le
destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali di stato di fatto e di
progetto.
E’ ammessa la stipula
di convenzione tra l’Amministrazione Comunale, Enti Pubblici o privati per la
concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di piccole attrezzature
ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere in ogni caso il
libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione.
E’ sempre possibile,
per comprovati motivi di utilità pubblica, con il supporto di relazione tecnica
definita dall’Ufficio Tecnico Comunale, all’interno delle stesse categorie di
servizi, la mutazione della destinazione d’uso.
Il vincolo di
destinazione d’uso per i servizi e le attrezzature indicate come “immobili di
proprietà privata” nelle tavole dello Stato di Fatto è da ritenersi momentaneo
ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l’esercizio edificatorio
secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed
attrezzature e le loro pertinenze ricadono.
La simbologia in
lettere di cui alle presenti norme trova preciso riscontro nelle simbologie
grafiche colorate riportate in tutte le planimetrie (stato di fatto e di
progetto) del P.R.G..
Art. 49
Zone omogenee "F1"
Attrezzature pubbliche di interesse
generale
Normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444
·
Zona omogenea “F1” - Is - Attrezzature per l'istruzione
superiore
Comprende
le aree destinate per l’istruzione
superiore all’obbligo, individuate nelle tavole di progetto con il simbolo Is. Dove non specificato nelle presenti
norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e le zone F di cui al simbolo
funzionale Is, è definito ai sensi dell’art. 4 del D.I. 1444/68 dal rapporto di
1,5 mq per abitante. L’edificazione
delle zone destinate ad attrezzature per l’istruzione avverrà secondo le leggi
ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.
·
Zona omogenea “F1” - H - Attrezzature
sanitarie e ospedaliere
Comprende
le aree destinate ad attrezzature
sanitarie ed ospedaliere, individuate nelle tavole di progetto con il simbolo
funzionale H. Dove non specificato
nelle presenti norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le
zone F di cui al simbolo funzionale H, è definito ai sensi dell’art. 4 del D.I.
1444/68 dal rapporto di 1 mq per
abitante. L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature sanitarie ed
ospedaliere avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle
autorità competenti in materia.
·
Zona omogenea “F1” - PP -
Parco Pubblico e/o di uso pubblico urbano e territoriale
Comprende
le aree destinate a parco pubblico e/o
di uso pubblico individuate nelle tavole
di progetto con il simbolo funzionale PP.
Dove non specificato nelle presenti norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli
spazi destinati agli insediamenti
residenziali e le zone F di cui al simbolo funzionale PP, è definito ai sensi
dell’art. 4 del D.I. 1444/68 dal rapporto di
15 mq per abitante. Nello
specifico costituisce parco pubblico
territoriale l’area, all’uopo perimetrata, del PARCO URBANO di MISERICORDIA
comprendente anche le aree boscate già esistente, e l’area del LAGO LENTINA
definito quale PARCO AGRICOLO per l’escursionismo attrezzato per il gioco, lo sport ed il tempo libero che può essere
sia di proprietà pubblica che privata, nel quale possono realizzarsi, con
progetto unitario e compatibilmente alle norme vigenti, progetti di sentieristica guidata ed attrezzata anche con
pista ciclabile.
Sono
destinate alla fruizione pubblica e ad attività del tempo libero anche connesse
con iniziative di carattere culturale (concerti all’aperto, manifestazioni
teatrali, ecc….) e per l’accoglienza dei visitatori.
E’
sempre possibile il restauro e/o la ristrutturazione degli immobili ricadenti
all’interno delle aree di parco al fine della dotazione di servizi ed
attrezzature compatibili con le funzioni del parco stesso.
L’edificazione
delle zone destinate ad attrezzature e/o servizi per la fruizione dei parchi
avverrà secondo le seguenti prescrizioni:
Þ
DENSITÀ TERRITORIALE: 0,20 mc./mq.
DISTANZE:
minima dagli edifici m.20,00
Þ
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI: m. 3,50
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 20 %
·
Zona omogenea “F1” - Pt- Parcheggi a servizio di attrezzature ed
impianti urbani e territoriali
Comprendono
parte delle aree destinate a parcheggi a servizio di attrezzature ed impianti
urbani e territoriali (ivi comprese le attrezzature portuali della località Bonagia
– rif. P.R.G. del Porto) ed avverrà secondo le leggi regolanti la materia e con
particolare attenzione nell’ambientamento, anche attraverso adeguate
piantumazioni arboree.
Art. 50
Zone omogenee "F1"
Attrezzature pubbliche di interesse
generale
Non normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444
·
Zona omogenea “F1” - Ft -
Attrezzatura per la cultura e la formazione: Teatro comunale San Barnaba e Pineta comunale.
Trattasi
di area e/o edifici di uso pubblico
urbano e territoriale, destinati ad attività culturali e per il tempo libero e
le attività ludiche non impegnanti particolari volumetrie.
·
Zona omogenea “F1” - FV -
Attrezzatura a verde per giochi dell’infanzia.
Trattasi
di aree attrezzate a verde per lo sport e il tempo libero dedicati ai giochi
dell’infanzia, compresi i servizi ad essi connessi
·
Zona omogenea “F1” - Ff- Sedi amministrative (ufficio di collocamento, CED, ecc….)
Trattasi
di aree destinate a sedi amministrative: uffici decentrati dello Stato, della
Regione e della Provincia e/o Enti Pubblici, ivi comprese le strutture
amministrative comunali
·
Zona omogenea “F1” - FM - Mercato
ortofrutticolo
Trattasi
di area destinata a mercato ortofrutticolo (promozione e valorizzazione di
prodotti tipici locali agro-alimentari).
·
Zona omogenea “F1” - FG Mattatoio
Comunale
Trattasi
di area destinata a Mattatoio Comunale
·
Zona omogenea “F1” - FA Autoparco
comunale
Trattasi
di area destinata ad “Autoparco comunale” ove trovano allocazione gli uffici
ecologia ed ambiente – igiene e sanità (nettezza urbana, laboratori meccanici,
falegnameria, deposito mezzi comunali ecc….)
·
Zona omogenea “F1” - FL - Discarica comunale
E’
indicata con apposito perimetro nella planimetria di progetto in scala
1:10.000, e comprende l’ area destinata a “discarica per inerti” di II cat.
Tipo “A” in c.da Mafi , l cui ampliamento prevede la possibilità di
trasformarla in discarica di II cat. tipo “B” per gli scarti della lavorazione
delle segherie di marmo (principale attività del comprensorio).
·
Zona omogenea “F1” – FD - Impianti tecnologici
Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie
di stato di fatto e di progetto del P.R.G. e comprendono le aree pubbliche per
impianti tecnologici a servizio dell’insediamento umano: DEPURATORI, cabine
ENEL, distributori di carburante (queste ultime indicate nelle planimetrie del
P.R.G. con apposito simbolo grafico)
· Zona
omogenea “F1” -FC Cimitero comunale
· Trattasi di area cimiteriale in
località Ragosia la cui proposta di ampliamento prevede la conferma della
fascia di rispetto a
AI
progetti di ampliamento del cimitero esistente si applicano le disposizioni di
cui al T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 e al D.P.R. 21.10.1975 n°
803 e successive modifiche ed integrazioni.
I
cimiteri devono essere isolati dall’abitato esistente mediante la fascia di
rispetto prevista dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n°
1265 modificabile con legge 17.10.1957 n° 983 e succ. mm.ii.
E’
vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli
preesistenti entro la fascia di rispetto di cui al comma precedente, pertanto
tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere
di infrastrutturazione del territorio ed impianti tecnologici a rete, a
servizio dell’agricoltura.
Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di
rispetto cimiteriale va verificato il rigoroso rispetto delle norme igienico
sanitarie. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla lettera a),
b), c) e d) dell’art.20 della L.R. n.71/78 (ordinaria manutenzione,
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia).
Il verde compreso nella fascia di rispetto cimiteriale
è classificato come verde non attrezzato.
Art. 51
Zone omogenee "F2"
Attrezzature pubbliche di interesse
collettivo e di interesse comune
normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444
Definizione e destinazioni d’uso
ammesse
Comprendono
le attrezzature pubbliche di interesse collettivo, di interesse comune, gli
spazi pubblici destinati a parco per il gioco e lo sport, le aree per parcheggi
(normate dal D.I. 1444/1968).
·
Zona omogenea “F2” - Attrezzature pubbliche di interesse
collettivo: aree per l'istruzione
Comprendono
le aree destinate per l’istruzione: asili nido, scuole materne, scuole
dell’obbligo individuate con appositi simboli grafici nelle tavole di stato di
fatto e di progetto secondo i seguenti simboli funzionali:
·
An Asilo
nido
·
Am Scuole
materne
·
Se Scuole
elementari
·
Sm Scuole
medie
Dove
non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F” di cui ai
simboli funzionali An, Am, Se, Sm, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968
n° 1444 dal rapporto 4,5 mq. per ogni abitante.
Nell’ambito
della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.)
per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona
omogenea “F2” per l’istruzione vanno definite nel rispetto del D.I. 1444/1968 e
delle norme vigenti in materia di attrezzature scolastiche.
L’edificazione
delle zone destinate ad attrezzature per l’istruzione avverrà secondo le leggi
e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia, nel
rispetto dei parametri urbanistici sotto specificati:
Þ
DESTINAZIONE D’USO: Edilizia pubblica: attrezzature
scolastiche e servizi connessi (palestre, laboratori ecc…)
Þ
DENSITÀ TERRITORIALE: 2,00 mc./mq.
Þ
ALTEZZA:
massima consentita m.8,00
Þ
NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:
2 (due)
Þ
DISTANZE: minima dagli edifici m.10,00
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 50 %
Þ
PARCHEGGIO: 1/10 della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio;
Þ
SUPERFICIE A VERDE: è fatto obbligo della sistemazione
a verde di almeno il 30% dell’area non edificata.
·
Zona omogenea “F2” - Attrezzature
pubbliche di interesse collettivo:aree per attrezzature di interesse comune
Comprende
le aree destinate per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali,
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici
P.T., protezione civile ecc……) individuate con appositi simboli grafici nelle
tavole di stato di fatto e di progetto, corrispondenti ai seguenti simboli funzionali:
·
Ch attrezzature ecclesiastiche (chiese)
·
Cu attrezzature
amministrative
·
Ca attrezzature
sociali e assistenziali
·
Cc attrezzature culturali
·
Cs
attrezzature sanitarie
Dove
non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui ai
simboli funzionali Ch, Cu, Ca, Cc, Cs, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I.
02.04.1968 n° 1444 dal rapporto 2,0 mq. per ogni abitante.
Nell’ambito
della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.)
per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona
omogenea “F2” per l’istruzione vanno definite nel rispetto del D.I. 1444/1968 e
delle norme vigenti in materia di attrezzature scolastiche.
Le
aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere
acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali
che potranno essere anche di proprietà degli enti religiosi.
L’edificazione
delle zone destinate ad attrezzature di interesse collettivo avverrà secondo le
leggi e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.
In mancanza di tale leggi o regolamenti, l’Amministrazione determinerà di volta
in volta indirizzi e parametri urbanistici.
·
Zona omogenea “F2” - Spazi pubblici
attrezzati per il gioco e lo sport
Comprendono
le aree destinate per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, individuate con appositi simboli
grafici nelle tavole di stato di fatto e di progetto, corrispondenti ai seguenti simboli funzionali
·
Vp verde
urbano attrezzato a parco
·
Vs verde attrezzato per lo sport
Dove
non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui ai
simboli funzionali Vp e Vs, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968
n° 1444 dal rapporto 9,0 mq. per ogni abitante, che nelle zone di particolare
interesse paesaggistico – ambientale e nelle zone di villeggiatura, è stato aumentato
a 15 mq per ogni abitante.
Nell’ambito
della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.)
per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona
omogenea “F2” destinate a verde pubblico vanno definite nel rispetto del D.I.
1444/1968
Nelle
zone sopra indicate (Vp e Vs) l’edificazione è ammessa secondo i seguenti
parametri urbanistici:
Þ
DESTINAZIONE DI ZONA: Verde pubblico attrezzato ed
attrezzature sportive.
Þ
DESTINAZIONE D’USO: Non è consentita l’edificazione
privata. Possono essere realizzate attrezzature sportive e spazi complementari
alla loro fruizione.
Negli
spazi pubblici destinati al tempo libero, allo gioco e allo sport, possono
essere realizzati costruzioni in prefabbricato ad uso di bar e servizi
igienici.
Þ
DENSITÀ TERRITORIALE: 0,30 mc./mq..
Þ
DISTANZE: minima dal confine m.10; minima tra fabbricati m.10;
minime dal ciglio stradale non inferiori a quelle fissate dal D.M. 01.04.1968
n.1404;
Þ
ALTEZZA: massima consentita m.3,50
Þ
RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 20 %
·
Zona omogenea “F2” – P - Parcheggi
Comprende
le aree destinate per parcheggi ai sensi
del D.I. 02.04.1968 n° 1444.
Dove
non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui al
simbolo funzionale “P” è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968 n°
1444 dal rappoorto 2,5 mq. per ogni abitante.
Nell’ambito
della formazione dei piani attuativi o dei piani urbanistici esecutivi per la
nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona
omogenea “F2”, con simbolo funzionale “P” vanno definite nel rispetto del D.I.
n° 1444/1968.
Con
il simbolo funzionale Pp sono stati
individuati i parcheggi pertinenziali
per la clientela, a servizio
delle attività commerciali esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal
D.P.R.S. 11.07.2000 (mq. 1,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita)
Art. 52
Aree per la diretta fruizione del
mare
Comprende
le aree ricadenti all’interno della fascia costiera che si estende da Bonagia
(confine comunale di Erice) fino al Rio Forgia (confine comunale di Custonaci)
vincolate ai sensi dell’art. 15 – comma c – della L.R. 12.06.1976 n° 78 e vi
sono permesse opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare
nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi
già realizzati. E’ altresì permessa la realizzazione di parcheggi, indicati con
il simbolo funzionale “Pm” (parcheggi per la diretta fruizione del mare) e di
sentieri pedonali e ciclabili.
Per
ulteriori specificazioni si rinvia alle N.T.A. allegate al Piano di
Riqualificazione Urbanistica e Ambientale della fascia costiera.
Art. 53
Aree Cave dismesse oggetto di
recupero ambientale
Comprende le aree delle cave ormai dismesse, localizzate nelle tavole di stato di fatto e di progetto (località Sciare, via Acquasorbe area nei pressi del Baglio Sciare – Marini), costituite da profonde spaccature incise nella pietra calcarenitica e composte anche di aree formanti cavità sottostanti il sistema roccioso.
Oltre alla bonifica
ambientale, sono permessi interventi per
allocazioni funzionali destinate alla visita ed alla esplorazione antropica
culturale come concerti all’aperto, mostre nazionali ed internazionali,
esposizioni di arte figurative, manifestazioni pubbliche, ecc…
Si attuano attraverso
specifici progetti unitari estesi agli ambiti sopra indicati, anche se non
espressamente indicate nelle tavole di progetto.
Art. 54
Ambiti di progetto e prescrizioni
esecutive
E’ possibile individuare specifici progetti d’ambito – seppur ricadenti nelle zone omogenee “B” nelle tavole del P.R.G., al fine di sottoporle a prescrizioni esecutive previa analisi puntuale per ogni singola unità immobiliare. E ciò, per individuare gli immobili da conservare e ristrutturare con le prescrizioni di cui all’articolo 12 delle presenti norme tecniche di attuazione (zone omogenee “A2”), allegando dettagliate descrizioni su apposite schede tecniche da allegare al piano particolareggiato.
Le zone sottoposte a
tale individuazione (via Vespri, San Marco, Misericordia ecc….) saranno di
volta in volta indicate dal Consiglio Comunale.
CAPITOLO
X
AREE
SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DI TUTELA E SALVAGUARDIA E FASCE DI
RISPETTO
Art. 55
Strade e fasce di rispetto
Le aree per infrastrutture stradali individuate dagli
elaborati grafici del P.R.G. sono destinate alla conservazione, all’ampliamento
e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico
meccanico dei mezzi su gomma.
Le fasce non espressamente indicate nelle tavole del
P.R.G. devono arretrarsi dal limite stradale secondo le norme previste dal D.I.
1404/1968 e dal D.L. n° 285/1992 e succ.mm.ii.
Nelle zone per la viabilità stradale, oltre alle opere
stradali, per i mezzi meccanici e i pedoni,
e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc…. ,
potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazione di
infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti
ecc….) ed aree di parcheggio.
Le fasce di rispetto stradale sono inedificabili e sono
ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio,
impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, le opere necessarie
per garantire l’accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di
carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti
della strada, i parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di
manufatti di alcun tipo, purchè convenientemente alberati e pavimentati con
materiali permeabili.
Le opere suddette devono potere essere rapidamente
eliminate o asportate in caso sia necessario allargare le strade. Tale obbligo
deve essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni
all’edificazione.
Art. 56
Aree archeologiche e fasce di rispetto
Per le aree soggette a vincolo archeologico valgono le disposizioni previste dalla legge 01.06.1939 n° 1089 concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico.
In particolare,
qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura, avvengono ritrovamenti di
interesse storico-artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore ed
all’assuntore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza ai Beni
Culturali ed al Sindaco.
In caso di
ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse storico,
archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione
edilizia, il Sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. può
disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire prescrizioni per
la più idonea conservazione degli elementi ritrovati.
Le zone archeologiche
indicate nelle tavole di stato di fatto e di progetto con appositi simboli
grafici (corrispondenti al simbolo funzionale “Ap”) sono vincolate ai sensi
della legge 1089/1939.
Art. 57
Fasce di rispetto dei fiumi e dei
corsi d’acqua (L. 431/1985)
Sono definite a rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua e costituiscono vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/1939 e succ. mm.ii. integrata con la legge n° 431/1985 (c.d. Galasso).
Art. 58
Incisioni e corsi d’acqua (R.D. n°
523 del 25.07.1904)
E’ fatto divieto assoluto di edificazione per una fascia di (10) dieci metri dalle sponde dei fiumi e corsi d’acqua ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, così come peraltro espressamente indicato nelle tavole di stato di fatto e di progetto.
Art. 59
Aree a rischio elevato di frana
(D.D.G. n°116/2002)
E’ fatto divieto assoluto di edificazione
nelle aree indicate a “rischio elevato” dal
Decreto del Dirigente Generale
(D.D.G.) n° 116 del di revisione al D.A. n° 298/41 del 04.07.2000, con
il quale è stato aggiornato il Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico
del Comune di Valderice, così come riportato nelle tavole di stato di fatto e
di progetto.
Con detto Decreto
sono state riperimetrate le aree a rischio idrogeologico soggette alle misure
transitorie di salvaguardia ai sensi dell’art.2 del D.A. n° 298/41 del
04/07/2000 comprese tra c.da Marotta e c.da Martognella facente
parte di un pendio argilloso in avanzata fase evolutiva le cui condizioni di
equilibrio, complessivamente precarie, localmente si riducono in maniera
sensibile dando luogo a smottamenti di suolo più o meno estesi…. Detta area
è stata classificata a “rischio elevato” del
tipo “R3” nella quale sono possibili
problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle
infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stess.
Gli interventi ammessi sono:
CAPITOLO
XI
NORME
GENERALI E FINALI
Art. 60
Decoro dell’ambiente
Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richiesto dall’ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.
Il Sindaco ha la facoltà di imporre alle proprietà
interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di
coperture, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di
pavimentazioni, di giardini e aree a verde ecc….) necessarie per il
mantenimento del decoro dell’ambiente urbano.
Art. 61
Tutela e sviluppo del verde
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Negli
insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso
pubblico, deve essere curato in modo speciale l’ambiente e la copertura
vegetale.
In
tutti i progetti per concessione gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno
essere rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con
relativa documentazione fotografica.
I
progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi
esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali ed
osservando, allo scopo, la distanza minima di mt. 5,00 di tutti gli scavi
(fondazioni, canalizzazioni, ecc….) dai medesimi.
L’abbattimento
degli alberi esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto
dal progetto approvato. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere
sostituito da uno a tre secondo le specie poste a dimora su area prossima
all’interno del lotto.
In
tutti i progetti per concessione sarà incluso il progetto per la sistemazione
esterna dell’area, con la indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino
o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzione,
arredi fissi ecc….), precisando la denominazione di alberi e arbusti.
Sulle
aree delle zone per insediamenti prevalentemente residenziali e delle zone
pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all’atto
della costruzione in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi
decadute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq.
di superficie fondiaria, oltre a essenze arbustive nella misura di 2 gruppi
ogni 100 mq. di superficie fondiaria.
La
nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o
comunque opportunamente collegati tra loro in rapporto ai fabbricati e alle
viste relative.
(*)
L’Amministrazione Comunale in attuazione della Legge n° 113/91, si impegna a
piantumare un albero per ogni bambini/a nati/e adottati una volta l’anno e/o
ogni due anni, sarà individuata un’area verde nella quale si procederà ad
affidare un albero ad ogni bambino/a nati e/o adottati. A tal fine ciascun
albero sarà dotato di un’etichetta riportante i dati anagrafici, e la specie
arborea sarà invece a cura dell’Amministrazione Comunale la quale dovrà curare
la pubblicazione di tali aree e provvedere alla sostituzione degli esemplari
secchi.
Art. 62
Rilascio di concessione in deroga
In deroga alle presenti norme tecniche di attuazione, previa
deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della
Giunta regionale, sentita
(rif. art.41 delle Norme tecniche di
Attuazione)
BENI ISOLATI (Sottosistema Insediativo)
NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
-
INDICE
GENERALE -
Piano Regolatore Generale
Capitolo I -
Elementi e finalità del Piano
Art.1
Elaborati del
P.R.G. pag.1
Planimetrie dello
Stato di fatto Altezze dei fabbricati esistenti (scala 1:2000) pag.3
Planimetrie dello
Stato di fatto (scala 1:2000) pag.3
Planimetrie di
Progetto (scala 1:2000) pag.4
Planimetrie,
disegni e proposte di progetto "I Bambini ed il Nuovo P.R.G. di
Valderice pag.5
Piani
Particolareggiati
1. Piano
di Riqualificazione Urbanistica e Ambientale della Fascia
Costiera pag.6
2. Piano
per gli insediamenti produttivi Via Aurora pag.7
Art.2
Finalità delle
norme e degli elaborati grafici pag.10
Art.3
Trasformazione
urbanistica ed edilizia pag.10
Art.4
Utilizzazione
degli indici pag.11
Capitolo II - Strumenti di
Attuazione
Art.5
Attuazione degli
interventi pag.11
Art.6
Lottizzazioni pag.12
Art.7
Piani quadro e
progetti d'ambito pag.14
Capitolo III -
Articolazione in zone del territorio comunale
Art.8
Divisione
in zone del territorio comunale pag.15
Art.9
Destinazioni
d'uso ammesse nelle zone pag.19
Capitolo IV - Zone
omogenee "A"
di interesse
storico, ambientale e architettonico
Art.10
Zone omogenee
"A"- Tessuti urbani di valore storico - ambientale - pag.20
Art.11
Zone omogenee
"A1" pag.22
Art.12
Zone omogenee
"A2" pag.23
Capitolo V - Zone
omogenee "B"
Sature e di
completamento
e prevalente
destinazione residenziale
Art.13
Zone omogenee
"B"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse pag.26
Art.14
Zone omogenee
"B1"- Tessuti urbani del centro urbano consolidato pag.27
Art.15
Zone omogenee
"B2"- Aree urbane di margine di completamento pag.29
Art.16
Zone omogenee
"B3"- Aree urbane con sotto utilizzazione delle cubature e
fenomeni diffusi
di abusivismo edilizio pag.31
Art.17
Zone omogenee
"B0"- Aree urbane sature con fenomeni diffusi
di abusivismo edilizio pag.34
Capitolo VI - Zone
omogenee "C"
Espansione urbana a
prevalente
Destinazione
residenziale
Art.18
Zone omogenee
"C"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse pag.34
Art.19
Zone omogenee
"C1"- Espansione urbana con tipologia edilizia tradizionale inserita
in
contesti del centro urbano e/o delle frazioni già edificati pag.36
Art.20
Zone omogenee
"C2"- Espansione urbana con tipologia edilizia in case singole
e/o a schiera
inserita in contesti già edificati
pag.38
Art.21
Zone omogenee
"C0"- Case singole e/o agglomerati abusivi già consolidati pag.41
Capitolo VII - Zone
omogenee "D"
Prevalente
Destinazione produttiva
Art.22
Zone omogenee
"D"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse pag.41
Art.23
Zone omogenee
"D1"- Area per attività industriali -Sciare pag.42
Art.24
Zone omogenee
"D2"- Area per attività artigianali -Rocca Giglio pag.44
Art.25
Zone omogenee
"D2a"- Area per attività artigianali di servizio - Via Aurora pag.45
Art.26
Zone omogenee
"D3"- Area per attività produttive terziarie commerciali
C/da Rizzuto pag.47
Art.27
Zone omogenee
"D4"- Area per attività produttive turistico - alberghiere pag.48
Capitolo VIII -
Zone omogenee "E" Agricola
Art.28
Zone omogenee
"E"- Definizioni e caratteri generali degli interventi pag.50
Art.29
Edifici
industriali già esistenti in zona agricola pag.50
Art.30
Interventi
ammessi pag.51
Art.31
Attuazione degli
interventi pag.51
Art.32
Cessione gratuita pag.51
Art.33
Strumenti preventivi pag.52
Art.34
Elaborati da
allegare ai progetti per la richiesta di concessione pag.52
Art.35
Zone di
inedificabilità pag.53
Art.36
Distacchi pag.53
Art.37
Costruzioni
rurali ad uso abitazione pag.54
Art.38
Annessi agricoli pag.56
Art.39
Insediamenti produttivi pag.58
Art.40
Patrimonio
edilizio esistente: edifici non aventi valore storico, artistico
o ambientale pag.59
Art.41
Patrimonio
edilizio esistente: edifici aventi
valore storico, artistico
o ambientale pag.60
Art.42
Criteri di
intervento per gli edifici produttivi storici pag.60
Art.43
Arredi e recinzioni pag.61
Art.44
Vegetazione pag.61
Art.45
Zone omogenea
"E1":parti del territorio destinate ad usi agricoli pag.61
Art.46
Zone omogenea
"E2":boschi e fasce forestali pag.63
Art.47
Zone omogenea
"E3":aree verdi di rispetto ambientale pag.63
Capitolo IX - Zone
omogenee "F"
Attrezzature
pubbliche, riserve e parchi
Art.48
Zone omogenee
"F"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse pag.64
Art.49
Zone omogenee
"F"- Attrezzature pubbliche di interesse generale normate
dal D.I. 02/04/1968
n°1444 pag.65
Art.50
Zone omogenee
"F1"- Attrezzature pubbliche di interesse generale non normate
dal D.I. 02/04/1968
n°1444 pag.67
Art.51
Zone omogenee
"F2"- Attrezzature pubbliche di interesse collettivo e di interesse
comune normate
dal D.I. 02/04/1968 n°1444- Definizione e destinazioni d'uso
ammesse pag.70
Art.52
Aree per la
diretta fruizione del mare pag.74
Art.53
Aree cave
dismesse oggetto di recupero ambientale pag.74
Art.54
Ambiti di
progetto e prescrizioni esecutive pag.75
Capitolo X - Aree
soggette a particolari
prescrizioni di
tutela e salvaguardia e fasce di rispetto
Strade e fasce di
rispetto pag.75
Art.56
Aree
archeologiche e fasce di rispetto pag.76
Art.57
Fasce di rispetto
dei fiumi e dei corsi d'acqua (L.431/1985) pag.77
Art.58
Incisioni e corsi
d'acqua ( R.D. n°523 del 25/07/1904) pag.77
Art.59
Aree a rischio
elevato di frana (D.D.G. n°116/2002) pag.77
Capitolo XI- Norme
generali e finali
Art.60
Decoro dell'ambiente pag.79
Art.61
Tutela e sviluppo
del verde pag.79
Art.62
Rilascio di
concessione in deroga pag.80
Allegato
1
Elenco
dei beni culturali ed ambientali
-
Individuati nell'Ambito 1 -
Area Rilievi del Trapanese pag.82