Comune di Valderice

Città-territorio 

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE

Adeguato al  Decreto del Dirigente Generale n° 1219 del 22.12.2005

pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO I

Elementi e finalità del Piano

 

Art. 1

Elaborati del P.R.G.

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG), oltre alle presenti "Norme tecniche di Attuazione", i seguenti elaborati:

 

Tavola  A1          Relazione analitica "stato di fatto"

Tavola  A2        Inquadramento territoriale : il sistema delle comunicazioni

                       (Scala 1:50.000)

Tavola  A3        Carte tematiche (Fonte: Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico

                           Regionale approvato con D.A. del 21.05.1999

                       pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 24.09.1999)

Tavola  A4         I confini comunali (scala 1.50.000)

Tavola  A5        Il sistema della viabilità e localizzazione attrezzature di interesse

                       generale (scala 1:25.000)

Tavola  A6         Il regime vincolistico (scala 1:10.000)

Tavola  A7          Delimitazione Sito di Importanza Comunitaria (Decreto Ministero

                       dell’Ambiente del 03.04.2000 pubblicato sulla G.U. n° 95 del

                       20.04.2000 (scala 1:25.000)

Tavola  A8         Localizzazione Chiese,  Bagli, Casamenti, Ville, abbeveratoi,  mulini,

                       ecc…… (scala 1:10.000)

Tavola  A9        Opere Pubbliche Programmate  Anno    2002/2004

                       (scala 1:10.000)

Tavola A10       Localizzazione aree di protezione civile  (scala 1:25.000)

 

Tavola B1           Relazione "Gli strumenti di programmazione    negoziata"

Tavola B2           Gli strumenti di programmazione negoziata - Provincia di Trapani

Tavola B3           Gli strumenti di programmazione negoziata: Localizzazione varianti  

                         urbanistiche provincia di Trapani

Tavola B4         Gli strumenti di programmazione negoziata ricadenti

                       nel territorio comunale di  Valderice (scala 1:10.000)

 

Tavola C1           Relazione "Il dimensionamento della città"

Tavola C2         Planimetria delle sezioni censuarie e Ambiti territoriali

Tavola C3           Verifica zone omogenee : Rapporti di copertura e densità edilizia

 

 

PLANIMETRIE dello STATO DI FATTO

ALTEZZE  dei FABBRICATI esistenti  (scala 1:2000)

ZONA NORD

Tavola C4             Bonagia

Tavola C5             S.Andrea bassa – Anna Maria – Rione La Sala       

Tavola C6             Lido Valderice - Sciare

Tavola C7             Rio Forgia – Sciare - Linciasa

ZONA CENTRO

Tavola C8             Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea - Misericordia

Tavola C9             Valderice centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo  delle Scale – Ragosia – S.Croce) 

Tavola C10            Fico – Rocca Giglio

ZONA SUD

Tavola C11           S.Marco – Acquasorbe – Crocci - Casalbianco

Tavola C12           Chiesanuova

Tavola C13            Crocevie

Tavola C14           Lentina - Delfino

 

PLANIMETRIE dello STATO DI FATTO (scala  1: 2000)

del centro abitato, delle frazioni e dell'intero territorio comunale con edifici pubblici, servizi ed attrezzature, manufatti industriali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, vincoli di tutela e salvaguardi, bagli, ville e giardini storici

ZONA NORD

Tavola C15           Bonagia

Tavola C16           S.Andrea bassa – Anna Maria – Rione La Sala 

Tavola C17           Lido Valderice - Sciare

Tavola C18           Rio Forgia – Sciare - Linciasa

ZONA CENTRO

Tavola C19           Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea - Misericordia

Tavola C20           Valderice centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo delle Scale – Ragosia – S.Croce) 

Tavola C21           Fico – Rocca Giglio

ZONA SUD

Tavola C22           S.Marco – Acquasorbe – Crocci - Casalbianco

Tavola C23           Chiesanuova

Tavola C24           Crocevie

Tavola C25           Lentina - Delfino

 

Tavola D1               Relazione di Progetto

Tavola D2            Il Territorio comunale (scala 1:10.000): PROGETTO

 
PLANIMETRIE DI PROGETTO  (scala 1:2.000)

del centro abitato, delle frazioni e del territorio comunale con la suddivisione in zone omogenee, le aree da destinare a spazi e servizi pubblici e di uso pubblico, gli impianti di interesse generale, la rete stradale, e le vie di comunicazione

ZONA NORD

Tavola D3            Bonagia

Tavola D4            S.Andrea bassa – Anna Maria – Rione La Sala 

Tavola D5            Lido Valderice - Sciare

Tavola D6            Rio Forgia – Sciare - Linciasa

ZONA CENTRO

Tavola D7               Baglio Todaro – Visconte – S.Andrea - Misericordia

Tavola D8            Valderice centro (Fico – S. Marco – S.Barnaba – Capo delle Scale – Ragosia – S.Croce) 

Tavola D9            Fico – Rocca Giglio

ZONA SUD

Tavola D10          S.Marco – Acquasorbe – Crocci - Casalbianco

Tavola D11          Chiesanuova

Tavola D12            Crocevie

Tavola D13          Lentina - Delfino

 

Tavola D 14            NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tavola D 15     REGOLAMENTO EDILIZIO (Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI)

Tavola D 16             REGOLAMENTO EDILIZIO (Titolo II – DISCIPLINA URBANISTICA)

Tavola D 17            TABELLA dei TIPI EDILIZI

Nel caso che tra le tavole a scala diversa si rilevi una mancata corrispondenza, fa testo la tavola a scala più particolareggiata (scala 1:2.000)

 

Al P.R.G. sono allegati inoltre i seguenti elaborati:

 

Planimetrie, disegni e proposte di progetto

"I BAMBINI ED IL NUOVO  P.R.G. di VALDERICE”

Città Sostenibile delle bambine e dei bambini

 

Tavola E1         Relazione "I bambini e il nuovo P.R.G. di Valderice"

Tavola E2         Progettiamo il "Lago Lentina"

Tavola E3         Progettiamo la "Piscina"

Tavola E4         Progettiamo la "Piazza"

Tavola E5         Progettiamo gli "Spazi comuni"

PIANI PARTICOLAREGGIATI

 

1. PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE

DELLA FASCIA COSTIERA

(Bonagia – Anna Maria – Lido Valderice – Rio Forgia – Sciare)

 

Tavola F1           Relazione

Tavola F2           Norme Tecniche di Attuazione

Tavola F3           Stralcio Carta dei Vincoli (scala 1.10.000)

Tavola F4           Stralcio Sito di Importanza Comunitaria (scala 1:25.000)

Tavola F5           Stralcio Ortofotocarta (Individuazione contesti urbanistici)

Tavola F6           Altezze fabbricati esistenti (scala 1:5.000)

Tavola F7           Documentazione fotografica particolareggiata  dei contesti urbanistici

Tavola F8           STATO DI FATTO (scala 1:5.000)

Tavola F9           STATO DI FATTO e Individuazione dei CONTESTI URBANISTICI

                      (scala 1:5.000)

Tavola F10         Le Infrastrutture tecnologiche: sistema fognario esistente ed in progetto  (rif. P.T.OO.PP. 2002-2004)

Tavola F11         Le Infrastrutture tecnologiche: rete idrica comunale

Tavola F12         schede  tecniche degli immobili abusivi censiti - località Bonagia

Tavola F13         schede  tecniche degli immobili abusivi censiti - località Anna Maria – S.Andrea bassa

Tavola F14         schede  tecniche degli immobili abusivi censiti - località Lido Valderice

Tavola F15         schede  tecniche degli immobili abusivi censiti - località Rio Forgia  - Sciare

Tavola F16         schede tecniche degli OPIFICI INDUSTRIALI (SEGHERIE  esistenti)

Tavola F17        localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della L.47/85  e L. 724/94 (scala 1:1000) - località Bonagia

Tavola F18        localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della L.47/85  e L. 724/94 (scala 1:1000) - località Anna Maria - S.Andrea bassa

Tavola F19         localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della L.47/85 e L. 724/94 (scala 1:1000) - località Lido Valderice

Tavola F20         localizzazione immobili oggetto di violazione edilizia e immobili già ammessi a sanatoria e/o in corso di definizione ai sensi della L.47/85 (scala 1:1000) - località Rio Forgia - Sciare

Tavola F21         PROGETTO (individuazione delle aree destinate a spazi e servizi pubblici e di uso pubblico, impianti di interesse generale, rete stradale, rete idrica ecc (scala 1:5.000)

 

2. PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 VIA AURORA

 

 

Tavola G1         Relazione

Tavola G2         Norme tecniche di attuazione

Tavola G3         Elenco richieste operatori

Tavola G4         Il territorio comunale: localizzazione Piani per gli Insediamenti

                             Produttivi già approvati in corso di attuazione (scala 1:25.000)

Tavola G5         Localizzazione area artigianale scala (1:10.000)

Tavola G6         Localizzazione area artigianale scala (1:5.000)

Tavola G7         Stralcio del P.R.G. con ubicazione dell’area  artigianale

(scala  1:5.000)

Tavola G8         Stralcio catastale della località con indicazione delle particelle

                       interessate dall’area artigianale (scala 1.2.000)

Tavola G9         Stralcio aerofotogrammetria scala (1:2.000) – STATO di FATTO

Tavola G10      Stralcio aerofotogrammetria (scala 1:2.000) – PROGETTO

Tavola G11         Computo delle superfici di progetto (scala 1:500)

Tavola G12         Planimetria di progetto con individuazione dei lotti (scala 1.500)

Tavola G13       Planimetria di progetto scala 1:500

Tavola G14      Profili regolatori scala 1:500

Tavola G15       Planimetria di progetto (Rete idrica e Rete Fognante)

                        (scala 1 : 500)

Tavola G16      Particolari costruttivi (Rete idrica e Rete Fognante)

Tavola G17      Planimetria di progetto (Rete elettrica) scala 1:500

Tavola G18   Particolari costruttivi (Rete elettrica)

Tavola G19      Planimetria di progetto 1:500  (Rete telefonica e del Gas –

    Particolari   costruttivi)

Tavola G20      Sezioni stradali – particolari recinzione esterna – cordolo

                           area a  verde

Tavola G21        Piano Particellare di esproprio scala 1:2.000

Tavola G22        Relazione di stima  ed elenco delle ditte da espropriare

Tavola G23       Previsione di spesa

Tavola G24        Documentazione fotografica del sito

 

Fanno parte integrante e sostanziale del P.R.G. i seguenti elaborati:

 

·         STUDIO GEOLOGICO: comprendente la relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessi grafici e planimetrie elencate nella relazione di progetto (elaborazione a cura del Dott. Geologo Giuseppe BAIATA, all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale)

 

·         STUDIO AGRICOLO-FORESTALE, adeguato alle LL.RR. n° 16/96 e n° 13/99: comprendente relazione tecnica e planimetrie elencate nella relazione di progetto (elaborazione a cura del Dott. Agronomo Giuseppe NAVETTA, all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale).

 

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27.12.1978 n° 71 così come modificato dall'art. 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 15, tenuto altresì conto della Circolare A.R.T.A. n° 1 del 03.02.1992, fanno parte integrante del P.R.G. gli elaborati dei piani particolareggiati del fabbisogno produttivo e dei servizi connessi, che costituiscono prescrizioni esecutive per il primo decennio di attuazione del P.R.G. e precisamente:

·         PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - AREA INDUSTRIALE IN LOCALITA' SCIARE, approvato con delibera del C.C. n° 72 del 20.09.2001, previa autorizzazione dell'A.R.T.A. acquisita con D.D.G. n° 445/DRU del 08.08.2001 pubblicato sulla GURS n° 46 del 21.09.2001

·         PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - AREA ARTIGIANALE IN LOCALITA' "ROCCA GIGLIO", approvato con delibera del C.C. n° 19 del 08.02.2002, previa autorizzazione dell'A.R.T.A. acquisita con D.D.G. n° 721/DRU del 17.12.2001 pubblicato sulla GURS n° 7 del 08.02.2002

·         Per quanto concerne le PRESCRIZIONI ESECUTIVE riguardanti il fabbisogno residenziale privato, si evidenzia che tale fabbisogno è sufficientemente garantito dai numerosi  PIANI di LOTTIZZAZIONE in corso di realizzazione (elencati nella relazione dello stato di fatto) che prevedono l'insediamento di circa 1.000 abitanti  per il primo decennio di attuazione, oltre quelli previsti dal Programma Integrato di Edilizia Residenziale (150 alloggi) in località Bonagia, ai sensi dell'art. 18 della legge 12.07.1991 n° 203.

 

 

art. 2

Finalità delle norme e degli elaborati grafici

Ai sensi della legge nazionale (Ln) 17/08/1942 n° 1150, della legge nazionale  28.01.1977 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo  le disposizioni delle seguenti norme  e le indicazioni dei grafici elencati nell'articolo precedente.

        Le norme e gli elaborati grafici disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica, le opere di urbanizzazione, l'edificazione dei nuovi fabbricati, il restauro e il risanamento dei fabbricati esistenti, la loro demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e sopraelevazioni, le ristrutturazioni e trasformazioni, i cambiamenti di destinazione d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti, l'apertura e la coltivazione di cave e qualunque altra opera o iniziativa che comunque comporti mutamento dello stato fisico dell'ambiente del territorio comunale.

art. 3   

Trasformazione urbanistica ed edilizia

             Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (compreso il cambiamento di destinazione d'uso) prevista dal PRG e dai Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata al rilascio di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

           Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

 

 

art. 4   

Utilizzazione degli indici

    L'utilizzazione totale degli indici corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulla zona interessata, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

        L'area di intervento minimo (lotto minimo) definita dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietari confinanti. In questo caso la concessione sarà  subordinata alla stipulazione tra i proprietari interessati di una specifica convenzione da trascrivere nei registri immobiliari.

        Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di ricavare nuovi lotti edificabili, il rapporto fra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita deve rispettare gli indici di zona.

TITOLO II

 

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

CAPITOLO II

Strumenti di Attuazione

Art. 5   

Attuazione degli interventi

    Il Piano Regolatore Generale si attua con le modalità indicate nelle norme particolari di zona e sottozona previste nel Piano.

        Gli strumenti di attuazione del Piano sono:

·         i Piani Particolareggiati  esecutivi di iniziativa pubblica, previsti dalla vigente legislazione urbanistica (P.U.E.);

·         i Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata previsti dalla vigente legislazione urbanistica;

·         i Piani di Insediamenti produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica;

·         le singole concessioni edilizie nei casi per i quali non sia  obbligatoria l’adozione degli strumenti urbanistici di cui ai  precedenti commi a), b) e c), come meglio sarà specificato     successivamente.

     Qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, pubblica o privata, consentita dagli strumenti di attuazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve anch’essa essere autorizzata con concessione edilizia, in conformità alla vigente legislazione urbanistica.

     La concessione sarà rilasciata dal Sindaco del Comune al quale va inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione.

 art.6

Lottizzazioni

    Ove sia prescritto l’obbligo delle lottizzazioni convenzionate, il relativo piano dovrà redigersi a norma della vigente legislazione urbanistica.

    In particolare si stabilisce che:

·         il lotto oggetto di lottizzazione convenzionata non potrà avere superficie inferiore a mq. 1.000, con particolare riferimento all’isolato, come definito dall’art.11 della L.R. n.71/78 o dall’intera zona territoriale omogenea in cui ricade la lottizzazione;

·         i piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio Comunale, entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.

·         per i piani di lottizzazione che ricadono nei sotto elencati casi:   

·         interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

·         costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai  Comuni ma non ancora approvati  dall’A.R.T.A. è prescritto il Nulla-Osta dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

·         in tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 Giugno 1939 n.1497 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario il parere delle Soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

·         la convenzione di cui al 5^ comma dell’art. 28 della legge 17 Agosto 1942 n.1150, dovrà prevedere:

·       la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicate dall’art.4 della legge 29 Settembre 1964 n.847 dell’art.44 della legge 22 Ottobre 1971 n.865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l’ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l’aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall’art.14 della legge 28 Gennaio 1977 n.10;

·       l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune;

·       la corresponsione della quota di contributo di cui all’art.5 della legge 28.01.1977 n.10 riguardante le opere di urbanizzazione secondarie, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al Decreto dell’Assessorato Regionale per lo sviluppo economico 31 Maggio 1977, all’atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

·       termini non superiori a 10 (dieci) anni per la cessione delle aree e delle relative opere;

·       congrue garanzie finanziarie per l’adeguamento degli obblighi derivanti dalle convenzioni;

a)    il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti é subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primarie relative ai lotti stessi;

b)    il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e  della quota di contributo relativo al costo di costruzione secondo la tabella di cui al Decreto dell’Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico dell’11 Novembre 1977.

Art. 7

Piani quadro e progetti d'ambito

     Nelle zone nelle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'obbligo della preventiva approvazione dei Piani urbanistici esecutivi estesi a tutta la zona, il Consiglio Comunale può predisporre appositi Piani - quadro.

              Il Piano - quadro, che non ha valore di P.U.E., contiene per le zone di nuova edificazione:

·         la suddivisione della zona omogenea in ambiti di intervento nei quali è possibile intervenire con singoli Piani Urbanistici Esecutivi;

·         l'individuazione delle aree da destinare  alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

·         una relazione con relative indicazioni di guida all'intervento dove sono indicate le tipologie edilizie e i riferimenti relative alle volumetrie realizzabili e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Piano-quadro, pur non avendo valore di P.U.E., se riferito alle zone urbane già consolidate, contiene:

·         l'indicazione degli interventi compatibili riferiti alle unità edilizie

·         una relazione con relative indicazioni di guida all'intervento riferita agli elementi ed alle parti degli edifici.

      E' altresì possibile operare, in aree di particolare attenzione progettuale, con specifici "progetti d'ambito" allo scopo di armonizzare i contenuti  delle scelte e le soluzioni di dettaglio di particolari temi di progettazione urbana.

       I progetti d'ambito hanno valore di P.U.E. e/o di progetto unitario e possono essere definiti anche attraverso il bando di concorsi nazionali e/o internazionali di progettazione. Tra i progetti d'ambito possono essere annoverate  le aree relative al sistema delle ville e giardini storici di Ragosia, di Misericordia e di Sant'Andrea oltre che i nuclei antichi e di vecchio impianto, e diversa tipologia  di San Marco, Misericordia, Fico ed  il centro urbano di “Paparella”, che rappresentano una testimonianza della struttura originaria dell’edificato, che dovranno comunque essere individuati da parte dell’Amministrazione Comunale per sottoporli a specifici  progetti d'ambito, anche in relazione al compimento di specifici patti territoriali e/o programmi di azione comunitaria.

TITOLO III

 

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

 

CAPITOLO III

Articolazione in zone del territorio comunale

Art. 8

Divisione in zone del territorio comunale

    Ai sensi della legislazione vigente il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

·         ZONA OMOGENEA "A" : parti del territorio interessate da agglomerati urbani e non che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le parti circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi e/o complessi che abbiano caratteristiche di particolare interesse storico, artistico, ambientale, e architettonico.

“A1”    Edifici equivalenti ai beni architettonici ed altri edifici che le

            indagini compiute li definiscono ad essi assimilati

            (Torri, bagli, tonnare, ville e giardini storici  e aree di contesto)

“A2”    Edifici di interesse tipologico di vecchio impianto e diversa tipologia

          che rappresentano una testimonianza della struttura originaria

          dell’edificato  

·         ZONA OMOGENEA "B" : parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con esclusione di quelle rientranti nelle precedenti zone "A"

 

     "B3"          Aree urbane con sotto utilizzazione delle cubature e fenomeni                             diffusi di abusivismo edilizio

“B0”          Aree urbane sature in contesti urbanistici consolidati, realizzate

                   abusivamente – ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE ALLA ZONA

OMOGENEA “E” (VERDE AGRICOLO)

·         ZONA OMOGENEA "C" : parti del territorio destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti dall'art. 2 del D.M. 1444/68

"C1"           espansione urbana con tipologia edilizia tradizionale

                   inserita in contesti del centro urbano e/o delle frazioni

                   già edificati

"C2"          espansione urbana con tipologia edilizia in case singole

                   e/o a schiera inserita in contesti già edificati della zona

                   nord di villeggiatura

"CO"          case singole   in contesti urbanistici  consolidati ricadenti

                   nella fascia costiera con forte frazionamento della proprietà

ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE ALLA ZONA OMOGENEA “E” (VERDE AGRICOLO)

·         ZONA OMOGENEA "D" : parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli  e alle attività commerciali e turistiche già occupate da impianti e attrezzature e/o destinate a nuovi insediamenti:

"D1"         aree per attività produttive industriali in località "Sciare"

"D2"          aree per attività produttive artigianali in località "Rocca

                        Giglio"

"D2a"        aree per attività produttive artigianali in via Aurora

"D3"          aree per attività produttive terziarie commerciali

"D4"          aree per attività produttive turistico-alberghiere esistenti e/o sature con  progetti esecutivi operanti in corso di attuazione con gli strumenti di  programmazione negoziata

·         ZONA OMOGENEA "E" : parti del territorio destinate all'attività e alla produzione agricola  e forestale

"E1"         parti del territorio destinati ad usi agricoli

"E2"         boschi e fasce forestali

"E3"         aree verdi di rispetto ambientale (uliveti, vigneti, orti, giardini)

In tutti i grafici di PROGETTO le aree prive di campitura corrispondono alle zone omogenee "E1"

·         ZONA OMOGENEA "F" : parti del territorio destinati a servizi ed attrezzature di uso pubblico, a impianti pubblici e privati di interesse generale intercomunale ed

urbano

·         Attrezzature pubbliche di interesse generale normate dal D.I. 1444/68

·         Is      Attrezzature per l'istruzione superiore (1,5 mq/ab)

·         H         Attrezzature sanitarie e ospedaliere (1 mq/ab)

·         PP       Parco Pubblico e/o di uso pubblico urbano e territoriale

·         Attrezzature pubbliche di interesse generale non normate dal D.I. 1444/68

·         Pt      Parcheggi a servizio di attrezzature ed impianti urbani e territoriali

·         Pm      parcheggi per la diretta fruizione del mare

·         Pp        parcheggi pertinenziali delle attività commerciali esistenti

 (D.P.R.S. 11.07.2000)

·         TS         Attrezzatura per la cultura e la formazione: Teatro comunale San 

Barnaba  e Pineta Comunale di uso pubblico urbano e Territoriale

·         FF         Sedi amministrative (ufficio di collocamento, CED, ecc….)

·         FV         Attrezzature a verde per i giochi dell’infanzia

·         FM        Mercato ortofrutticolo

·         FG        Mattatoio Comunale

·         FA         Autoparco comunale

·         FL         Discarica  comunale

·         FD        Impianti di Depurazione

·         FC         Cimitero comunale

·         Attrezzature pubbliche di interesse collettivo - aree per l'istruzione normate dal D.I. 1444/68

·         An       Asilo nido

·         Am      Scuole materne

·         Se       Scuole elementari

·         Sm      Scuole medie

·         Attrezzature pubbliche di interesse collettivo - aree per attrezzature di interesse comune normate dal D.I. 1444/68

·         Ch         attrezzature ecclesiastiche (chiese)

·         Cu       attrezzature amministrative

·         Ca       attrezzature sociali e assistenziali

·         Cc         attrezzature culturali

·         Cs         attrezzature sanitarie

·         Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport  normate dal D.I. 1444/68

·         Vp       verde urbano attrezzato a parco

·         Vs         verde attrezzato per lo sport

·         Parcheggi  normati dal D.I. 1444/68

·         P           aree per parcheggi    

        Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minime (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici fondiari  ed edilizi di edificabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione fondiaria ed edilizia).

Art. 9

Destinazioni d'uso ammesse nelle zone

    Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.

    La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione Comunale (rif. D.P.R.S. 11.07.2000)

    La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività  e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, ecc….anche privati, di carattere urbano.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, ecc…..).

CAPITOLO IV

Zone omogenea "A" di interesse storico, ambientale

 e architettonico

Art. 10

Zone omogenee "A"

Tessuti urbani di valore storico-ambientale

 DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le Zone Omogenee "A" comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e non, che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le parti circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi e/o complessi che abbiano caratteristiche di particolare interesse storico, artistico, ambientale, e architettonico.

Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni, e/o di particolare pregio architettonico e ambientale sia inseriti nel tessuto urbano che in zone agricole  e vi prevalgono i caratteri storici e monumentali propri delle ville gentilizie e dei bagli.

    Comprende altresì le aree di pertinenza, i giardini storici e le aree di contesto che costituiscono imprescindibile unità ambientale e paesaggistica (Tessuto urbano di valore storico ambientale), nel quale ricade la quasi totalità degli edifici storicamente ed architettonicamente più significativi.

        Il P.R.G. si attua attraverso il rilascio di singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie o Piani Urbanistici Esecutivi, Piani quadro o progetti d'ambito che devono essere finalizzati al recupero, alla riqualificazione del rapporto tra monumento e tessuto, anche attraverso interventi volti alla qualità del decoro urbano. In mancanza di tali piani e/o progetti urbanistici, non è possibile attuare l'intervento di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 20 della L.R. n° 71/78.

    Sono ammessi di conseguenza, interventi per la conservazione degli edifici esistenti o modifiche interne che non pregiudichino l’impianto architettonico e senza alterazione dei volumi.

   Per le opere di finitura valgono le norme definite nel Titolo IV del Regolamento   Edilizio.

    Al fine della rivalutazione delle funzioni di centralità urbana e della loro adeguata diversificazione è possibile l'insediamento  delle seguenti destinazioni d'uso anche in mancanza di Piani - quadro o "progetti d'ambito" di cui all'articolo 7 delle presenti nome tecniche di attuazione, fatte salve  le limitazioni specifiche relative alle singole sottozone: attività commerciali di vendita al dettaglio, massimo 200 mq. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000):

·         Quelle esistenti con le superfici esistenti

·         Residenze senza limiti di superfici

·         Uffici pubblici e servizi pubblici (pronto soccorso, commissariato P.S., stazioni C.C., uffici P.T.), massimo mq. 300

·         Uffici e servizi privati (banche, società, istituti, agenzie turistiche), massimo mq. 300

·         Studi professionali, massimo mq. 300

·         Alberghi e ricezione turistica, massimo posti letto 80

·         Botteghe artigianali non nocive e/o moleste, massimo mq. 200

·         Servizi privati (scuole, case di cura, palestre ecc….) massimo mq. 500

·         Attività culturali e associative private (musei, circoli culturali e ricreativi, sedi di partito, biblioteche, sale riunioni) massimo mq. 500

·         Attività per lo spettacolo (cinema, teatri, sale concerto) massimo 500 spettatori

 Eventuali accorpamenti di superficie con la stessa destinazione d'uso non potranno eccedere i limiti sopra riportati.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

E' fatto divieto assoluto di edificazione delle aree di pertinenza, nei giardini storici e nelle aree di contesto degli edifici monumentali e di valore storico-artistico e per le costruzioni ivi ricadenti, ove regolarmente realizzate, viene fatto divieto assoluto di aumento dell'attuale cubatura ed inoltre sarà permessa la rimozione di quelle parti che, previo sopralluogo della competente Soprintendenza, saranno ritenute incongrue (superfetazioni).

Gli interventi che interessano le aree di pertinenza, i giardini storici e le aree di contesto sono subordinati ad un programma generale ed unitario condotto per iniziativa pubblica e/o privata esteso all'intera area di contesto subordinato al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza, finalizzato alla formazione di una struttura con funzioni storico-documentali e turistico-ricettive e di aree a verde attrezzato o di parcheggi pubblici.

Art. 11

Zone omogenee "A1"

Le  zone omogenee “A1”  corrispondono  agli edifici equivalenti ai beni architettonici ed altri edifici che le indagini compiute li definiscono ad essi assimilati (Torri, bagli, tonnare, ville e giardini storici  e aree di contesto)

Le aree individuate con il simbolo “A1”,  sono soggetti ad interventi di restauro, risanamento conservativo, e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che di ristrutturazione edilizia, così come previsto alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. n° 71/78.

Nei bagli, negli agglomerati rurali e nelle strutture agricole di interesse ambientale, previo parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, è autorizzabile la trasformazione d’uso finalizzata al loro riuso ai fini turistico – ricettivi. Al fine di non snaturare il rapporto strutturale tra manufatto edilizio ed area agricola di sua pertinenza, la trasformazione d’uso sarà subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo che escluda l’alienazione di detta area per superfici aziendali fino a 10 Ha, e di un’estensione inferiore a 10 Ha per superfici aziendali superiori ai 10 Ha (rif. Circolare A.R.T.A. n° 4 del 17 agosto 2000 pubbl. sulla G.U.R.S. n° 45 del 06.10.2000)

Compatibilmente con le esigenze  di conservazione dell’identità architettonica dei manufatti  e delle densità fondiarie ammesse in verde agricolo, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente e in ogni caso per non più di 300 metri cubi. In caso di incrementi di volume il parere della competente Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali è sempre obbligatorio.

Art. 12

Zone omogenee "A2"

Edifici di interesse tipologico di vecchio impianto e diversa tipologia

Le zone omogenee  “A2”  corrispondono agli edifici di interesse tipologico di vecchio impianto e diversa tipologia che rappresentano una testimonianza della struttura originaria   dell’edificato che dovranno essere individuati  da parte del Consiglio Comunale, con appositi “progetti d’ambito” o “Piani Quadro” di cui al superiore articolo 7 delle presenti norme di attuazione.

Per tali immobili, potranno essere  ammessi interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio e dalle norme vigenti in materia, con incrementi di superficie utile, “una tantum”, fino ad un massimo di mq. 20 per unità abitativa, per la realizzazione di:

      Servizi igienici;

      Locali accessori per impianti tecnologici o adeguamenti igienico-funzionali strettamente indispensabili;

      Ampliamento del locale cucina o per il raggiungimento degli standard minimi previsti dal D.M. 5 luglio 1975 .

Tale incremento dovrà armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio e comunque svilupparsi nelle parti non prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico.

Sono inoltre ammessi ampliamenti di volume in locali interrati o seminterrati, entro la sagoma della costruzione esistente, ove questi risultino dalla realizzazione di interventi di miglioramento o risanamento igienico strutturale.

Gli interventi dovranno rispettare:

      La conservazione degli elementi architettonici e decorativi o caratteristici (per esempio gocciolatoi o gronde di cotto) e le aperture originarie delle facciate sul fronte strada o sul fronte principale;

      La conservazione del profilo originario delle coperture, anche nel caso di rialzamenti, e il tipo (forma, dimensioni, materiali e finiture);

      La conservazione degli spazi aperti, orti, giardini, corti, prospicienti sul fronte strada o su spazi pubblici.

Per gli edifici privi di interesse tipologico ad un piano (da individuare specificatamente con i citati “progetti d’ambito o piani quadro”), che corrispondono ad immobili  di più recente edificazione, o se di impianto storico, sensibilmente alterati rispetto al carattere originario o di scarso interesse tipologico, pur partecipando alla definizione ambientale del centro urbano, è comunque ammessa la sopraelevazione dell’esistente, fino a raggiungere gli allineamenti esistenti, e qualora non vi siano le altezze massime che saranno all’uopo previste dal piano particolareggiato.

I progetti dovranno comunque riproporre edifici e soluzioni architettoniche di tipologia tradizionale che consentano un corretto inserimento ambientale, l’uso dei materiali e tecniche costruttive tradizionali e la formazione, ove possibile, di giardini e spazi aperti privati.

Nel caso in cui nell’ambito urbanistico di riferimento insistono edifici di recente edificazione, che siano in contrasto con le caratteristiche ambientali del centro urbano, possono essere previsti anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti fino ad un massimo del 20% del volume esistente, purchè l’edificio venga ristrutturato con caratteristiche edili tali da consentire un più corretto inserimento ambientale, mediante la riproposizione di tipologie storiche, l’uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali e la formazione, ove possibile, di giardini e spazi aperti privati.

In tutte le zone la destinazione è prevalentemente residenziale ma sono ammesse destinazioni connesse con la residenza quali  uffici, ambulatori, attività ricettive, creative e culturali, commerciali e artigianali che non comportino inconvenienti con la residenza.

Per gli annessi, ad esclusione dei garage, e rustici è ammesso il cambio di destinazione ad uso abitativo con interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ove ammessi.

E’ vietato comunque, occupare con costruzioni anche provvisorie spazi aperti, orti, giardini, corti, prospicienti sul fronte strada o su spazi pubblici, mentre gli ampliamenti ammessi devono comunque garantire  una permanenza di spazi aperti a verde privato.

Gli antichi muri divisori o di confine devono essere di norma conservati e, se danneggiati, ripristinati nelle loro caratteristiche dimensionali e costruttive.

CAPITOLO V

Zone omogenee "B"

Sature e di completamento a prevalente

destinazione residenziale

Art. 13

Zone omogenee "B"

DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le Zone Omogenee "B"  sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.

Ai fini dell'integrazione   della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse nei limiti ed alle condizioni dei successivi articoli  le seguenti destinazioni:

·         Attività commerciali con superficie di vendita non superiori a mq. 300 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito ed in conformità ai piani di commercio. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000)

·          Servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previste nelle zone "F", locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose

·         attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non superiore a mq.300

·         pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, attività ricettive e convivenze, con superficie utile  non superiore a mq.500 e con esclusione di ospedali, caserme ed istituti di pena;

·         attività artigianali di servizio con superficie utile per unità produttiva non superiore a mq. 300, con esclusione delle attività nocive, dannose o comunque rumorose;

·         depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 200, purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione secondo le indicazioni definite nei successivi articoli relativi alle singole zone.

Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.

Interventi di ristrutturazione urbanistica sono vincolati , se ritenuti opportuni, alla redazione di PUE estesi all'intera sottozona.

E' permesso l'intervento diretto attraverso singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o alle unità edilizie, anche ai sensi dell'art. 39 della L.R. 31 marzo 1972, n° 19 e successive modificazioni.

Art. 14

Zone omogenee "B1"

     Tessuti urbani del centro urbano consolidato

    Comprende le aree edificate di recente formazione, con isolati di forma rettangolare e/o irregolare, definiti prevalentemente da edifici singoli e/o aggregati in linea.

    Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e la demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e con:

Þ   DENSITÀ FONDIARIA: 3,50 mc./mq.. 

Þ   DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata;

    Minima dal confine m.5,00 od a confine;

    Minima dalla strada: 

·         minimo m.10,00 dal ciglio opposto per edifici con più di due elevazioni, salvo distacco maggiore per il rispetto dell’allineamento esistente;

·         minimo dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere posta a m. 5,00 dall’asse stradale.

Þ   ALTEZZA: massima consentita m.11,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  3 (tre);

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.

Þ   EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21 della L.R. n.71/78.

    In caso di trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l’utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a mq. 1.000 (mille) – salvo casi particolarmente specifici -  le suddette opere possono essere autorizzate con singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall’art.7 del D.M. 2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed integrazioni;

Nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza massima di ml. 11,00. Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq.120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc.1000, fermo restando l’altezza massima di ml. 11,00. In questi casi l’edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2° dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo dell’ufficio del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.

Quando mancano le condizioni di cui ai precedenti commi, e nelle rimanenti aree inedificate l’attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Sono consentite variazioni alle destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15

Zone omogenee "B2"

Aree urbane di margine di completamento

Comprende aree urbane edificate di recente formazione definenti frange della città consolidata con isolati di forma irregolare a volta non ancora completamente edificati, includenti edilizia moderna.

    Il Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee "B2" alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione di una corretta forma della città.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e la demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e con:

Þ   DENSITÀ FONDIARIA: 2,50 mc./mq.. 

Þ   DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata;

    Minima dal confine m.5,00 od a confine;

    Minima dalla strada: 

·                     minimo dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere posta a m. 5,00 dall’asse stradale

Þ   ALTEZZA: massima consentita m.8,00

Þ   In rapporto all’altezza ml/ml = 2/3 con un limite minimo di m. 5,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  2 (due);

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.

Þ   EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21 della L.R. n.71/78.

In caso di trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l’utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a mq. 1.000 (mille) – salvo casi particolarmente specifici -   le suddette opere possono essere autorizzate con singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall’art.7 del D.M. 2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza massima di ml. 8,00. Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq.120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc.1000, fermo restando l’altezza massima di ml. 8,00. In questi casi l’edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2° dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo dell’ufficio del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.

Quando mancano le condizioni di cui ai precedenti commi, e nelle rimanenti aree inedificate l’attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Sono consentite variazioni alle destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16

Zone omogenee "B3"

Aree urbane con sotto utilizzazione delle cubature

e fenomeni diffusi di abusivismo edilizio

     Comprende le aree edificate di formazione recente sviluppatesi prevalentemente negli ultimi trent'anni con isolati di forma regolare nella zona nord (Bonagia - S.Andrea Bassa), con diffusi fenomeni di abusivismo edilizio, ed irregolari nella zona sud (Crocci - Chiesanuova - Casalbianco - Crocevie), prevalentemente verificatosi in aree destinate a sviluppo residenziale dal precedente strumento urbanistico (Programma di Fabbricazione) e non dotate di Piani Urbanistici esecutivi, con tipologie edilizie improprie definiti prevalentemente da posti di casa  con forti fenomeni di incompiutezza e di sottoutilizzazione delle cubature già costruite per fenomeni di inabitabilità diffusa, soprattutto nelle frazioni.

Il Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee "B3" - alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione di una corretta forma dei centri abitati delle frazioni..

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e la demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e con:

Þ   DENSITÀ FONDIARIA: 1,50 mc./mq.. 

Þ   DISTANZE: minima tra fabbricati m.10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata;

    Minima dal confine m.5,00 od a confine;

    Minima dalla strada: 

·         minimo dal ciglio stradale in modo da consentire l’allineamento con i fabbricati esistenti per edifici con non più di due elevazioni. La superficie resa libera dall’arretramento rispetto al filo stradale non viene esclusa nel calcolo della cubatura. In caso di strade di limitata larghezza la costruzione deve essere posta a m. 5,00 dall’asse stradale.

Þ   ALTEZZA: massima consentita m.8,00

Þ    In rapporto all’altezza ml/ml = 2/3 con un limite minimo di m. 5,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  2 (due);

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 70 %;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: minimo 20 % dell’area non edificata;

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.

Þ   EDIFICAZIONE: il P.R.G. si attua a mezzo di singole concessioni quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.21 della L.R. n.71/78.

In caso di trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l’utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a mq. 1.000 (mille) – salvo particolari casi specifici -  le suddette opere possono essere autorizzate con singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall’art.7 del D.M. 2 Aprile 1968 n.3519 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120 (centoventi) la densità edilizia fondiaria massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza massima di ml. 8,00. Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq.120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc.1000, e l’altezza massima di ml. 8,00. In questi casi l’edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2° dell’art.9 del D.M. 2 Aprile 1968, n.3519 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l’acquisizione del parere preventivo dell’ufficio del Genio Civile, per quanto concerne le norme antisismiche.

Quando mancano le condizioni di cui ai precedenti commi, e nelle rimanenti aree inedificate, l’attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei Piani di Lottizzazione ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Sono consentite variazioni alle destinazioni d'uso dei piani interrati o seminterrati, con l'adeguamento delle superfici per parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

Zone omogenee "B0"

Aree urbane sature con  fenomeni  di abusivismo edilizio

ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE

ALLA ZONA OMOGENEA “E” (VERDE AGRICOLO)

 

Þ   Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona agricola (mc/mq. 0,01) fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.R. n° 78/76

 

CAPITOLO VI

Zone omogenee "C"

Espansione urbana a prevalente

Destinazione residenziale

 

Art. 18

Zone omogenee "C"

DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le Zone Omogenee "C" sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse nei limiti ed alle condizioni dei successivi articoli  le seguenti destinazioni:

·         Attività commerciali con superficie di vendita non superiori a mq. 300 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito ed in conformità ai piani di commercio. (rif. D.P.R.S. del 11.07.2000)

·          Servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previste nelle zone "F", locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose

·         attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non superiore a mq.400

·         pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, attività ricettive e convivenze, con superficie utile  non superiore a mq.500 e con esclusione di ospedali, caserme ed istituti di pena;

·         attività artigianali di servizio con superficie utile per unità produttiva non superiore a mq. 300, con esclusione delle attività nocive, dannose o comunque rumorose;

·         depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150, purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e sopraelevazioni degli edifici esistenti nel rispetto della cubatura prevista dalle singole zone a mezzo di intervento diretto attraverso singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o alle unità edilizie

Nei casi di demolizioni e nuova costruzione, si attuano attraverso intervento indiretto: Piani urbanistici esecutivi e/o Piani di lottizzazione di iniziativa privata, secondo le indicazioni e riferiti alle superfici minime definite nei successivi articoli.

Art. 19

Zone omogenee "C1"

espansione urbana con tipologia edilizia tradizionale

inserita in contesti del centro urbano

 e/o delle frazioni già edificati

Comprende parti del territorio comunale confinanti con la città consolidata e/o in parte inclusa in essa , parzialmente già interessate dal fenomeno insediativo con il precedente strumento urbanistico (programma di fabbricazione) e territori agricoli di ridotto valore produttivo ed è destinata  all'espansione edilizia  prevalentemente residenziale.

Il P.R.G. si attua per intervento indiretto mediante la formazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata e/o Piani Urbanistici esecutivi estesi all'intera zona.

Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore a mq. 18 per 100 mc. di volume edificabile ai fini della soddisfazione degli standards di cui al D.I. 1444/68.  Le aree da cedere al Comune non possono essere monetizzate in relazione alle direttive del Consiglio Comunale  nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera n° 56. 

Il Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee "C1" - alla ridefinizione e suddivisione degli isolati e dei comparti secondo un organico disegno di piano. Sarà compito dei piani di lottizzazione posizionare le aree di urbanizzazione secondaria e localizzare armonicamente i lotti.

Le zone omogenee "C1" si attuano  nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

·         DENSITÀ FONDIARIA:  1,00 mc./mq.. 

·         DENSITA’ TERRITORIALE: 0,85 mc/mq.

Þ   DISTANZE: minima dal confine m.5,00  o in aderenza; minima tra fabbricati e pareti finestrate m.10,00 e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata;

    In rapporto all’altezza deve rispettare i ml/ml 2/3 con un limite minimo di m.5,00. 

La distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

·       m.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7,00;

·       m.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00;

·       m.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m.15,00;

Þ   Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che forniscono oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate e previsioni plano-volumetrici.

Þ   ALTEZZA: massima consentita m. 8,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  2 (due);

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 50 %;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: minimo 30 % dell’area non edificata;

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.

Nelle zone omogenee “C1”  in aggiunta all’indice di edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI NON RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati, verande coperte, dependance ecc..,  utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari  a 0,15 mc/mq.

EDIFICAZIONE: L’edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, dei Piani di Lottizzazione - redatti in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico.

Le tipologie indicate ai fini della redazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata sono preferibilmente: unità residenziali singole e/o in linea e/o a schiera.

L'Amministrazione Comunale individua, nell'ambito delle zone omogenee "C1" le aree da destinare ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata, convenzionata ed agevolata nella misura del 50% delle aree assoggettate alla medesima zona C1.

Nell'ambito delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare è consentita la utilizzazione dei piani porticati o dei piani terra per la realizzazione di servizi di interesse comune di tipo commerciale e artigianato di servizio.

Art. 20

Zone omogenee "C2"

espansione urbana con tipologia edilizia in case singole

e/o a schiera inserita in contesti già edificati

Comprende parti del territorio  comunale destinato ad edilizia residenziale prevalentemente stagionale, continua, discontinua, case rade, compreso attrezzature pubbliche, d’uso pubblico e collettivo, parzialmente già interessate dal fenomeno insediativo con il precedente strumento urbanistico (programma di fabbricazione) e territori agricoli di ridotto valore produttivo.

Il P.R.G. si attua per intervento indiretto mediante la formazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata e/o Piani Urbanistici esecutivi estesi all'intera zona.

Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore a mq. 18 per 100 mc. di volume edificabile ai fini della soddisfazione degli standards di cui al D.I. 1444/68.  Le aree da cedere al Comune non possono essere monetizzate in relazione alle direttive del Consiglio Comunale  nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera n° 56. 

Il Piano Regolatore Generale ha proceduto in alcuni ambiti delle zone omogenee "C2" - alla ridefinizione e suddivisione degli isolati e dei comparti secondo un organico disegno di piano. Sarà compito dei piani di lottizzazione e/o del P.U.E.  posizionare le aree di urbanizzazione secondaria e localizzare armonicamente i lotti.

Le zone omogenee "C2" si attuano  nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Þ   DENSITÀ FONDIARIA: 0,75 mc./mq.. 

Þ   DENSITA’ TERRITORIALE: 0,60 mc./mq.

Þ   DISTANZE: minima dal confine m.5,00  o in aderenza; minima tra fabbricati e pareti finestrate m.10,00 e pareti di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata;

In rapporto all’altezza deve rispettare i 2/3 (ml/ml) con un limite minimo di m.5,00. 

La distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

·       m.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7,00;

·       m.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00;

·       m.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m.15,00;

Þ   Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che forniscono oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate e previsioni planovolumetrici.

Þ   ALTEZZA: massima consentita m. 8,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  2 (due);

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 50 %;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: minimo 30 % dell’area non edificata;

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della volumetria esistente.

Nelle zone omogenee “C2”  in aggiunta all’indice di edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI NON RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati, verande coperte, dependance ecc..,  utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari  a 0,15 mc/mq.

EDIFICAZIONE: L’edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell’art.28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, dei Piani di Lottizzazione - redatti in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, e/o della predisposizione di appositi P.U.E. estesi all'intera zona individuata dal P.R.G.

Le tipologie indicate ai fini della redazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata sono preferibilmente: unità residenziali singole e/o in linea e/o a schiera.

L'Amministrazione Comunale individua, nell'ambito delle zone omogenee "C2" le aree da destinare ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata, convenzionata ed agevolata nella misura del 50% delle aree assoggettate alla medesima zona "C2".

Nell'ambito delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare è consentita la utilizzazione dei piani porticati o dei piani terra per la realizzazione di servizi di interesse comune di tipo commerciale e artigianato di servizio.

Art. 21

Zone omogenee "C0"

case singole e/o agglomerati abusivi già consolidati

ZONA STRALCIATA EQUIPARABILE

ALLA ZONA OMOGENEA “E” (VERDE AGRICOLO)

Þ   Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona agricola (mc/mq. 0,01) fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.R. n° 78/76

 

CAPITOLO VII

Zone omogenee "D"

Prevalente Destinazione produttiva

Art. 22

Zone omogenee "D"

DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le zone produttive sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali e turistiche, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.

E’ consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, punti vendita, mensa, sala di ritrovo ecc……), e di unità residenziale, secondo le dimensioni definite per le singole sottozone, per ogni unità produttiva la cui necessità deve essere chiaramente motivata.

Per le zone produttive esistenti localizzate in aree agricole valgono le prescrizioni di cui al successivo articolo 29.

Gli opifici industriali individuati e censiti lungo la fascia costiera, per i quali si prevede il trasferimento nell’area industriale sita in località Sciare, sono oggetto di riconversione così come previsto nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale della fascia costiera

Art. 23

Zone omogenee "D1"

Area per attività industriali - Sciare

La zona omogenea “D1” comprende le aree destinate ad insediamenti relativi ad attività produttive esistenti e costituisce completamento ed integrazione della zona industriale già caratterizzata dalla presenza di opifici esistenti (segherie), di cave dismesse e dell’unica ed importante cava in attività di estrazione e frantumazione di pietra calcarea, come meglio specificato nel  P.I.P. già approvato dal C.C. con delibera n° 72 del 20.09.2001 previa autorizzazione dell’A.R.T.A. con D.D.G. n° 445/D.R.U. del 08.08.2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 21.09.2001

La definizione del P.I.P. è stato proporzionato alla possibilità di accogliere anche lo spostamento ed il trasferimento delle  segherie esistenti lungo la fascia costiera, ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica della zona nord del litorale costiero.

Nel P.I.P. di cui sopra sono stati previsti gli spazi pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e parcheggi mezzi pesanti) ad esclusione delle sedi viarie,  in misura superiore al 10% dell’intera superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 1444/1968. Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi specifiche per ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme.

Nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:

·         Lotto minimo:                                                                                   mq. 6.000

·         Indice di fabbricabilità fondiaria (I.f.):                                      mc/mq. 2,5

·         Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad                        Rc=1/3

     (di questo il 25% può essere destinato a costruzioni accessorie)

·         Altezza massima (per opifici, laboratori  e magazzini)            m. 10.00

(esclusi impianti e volumi tecnici speciali)

·         Numero dei piani (per opifici, laboratori e magazzini)                  n° 1

·         Altezza massima (per uffici e servizi annessi)                    m.    7,00 

·         Numero dei piani (per uffici e servizi annessi)                         n° 2

·         Centro servizi finanziari, telematici, postali etc..

·         Nell’ area destinata a centro servizi, è stato previsto un grande edificio che potrà contenere:

·         A) spazi espositivi

·         B) uffici amministrativi

·         C) servizi alle imprese e allo sviluppo;

·         D) servizi finanziari, postali e telematici;

·         E) sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;

·         F) servizi sanitari;

·         G) attività di ristorazioni (bar etc….)

·         Nel caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in progetto

·         Distacchi dai confini:                                                                      m. 10,00

·         Distanza dal filo stradale:                                                            m. 15,00

·         Distacchi minimi tra fabbricati:                                                    m. 10,00

        (e comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).

·         Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione a verde di almeno 

        il 15% dell’area non edificata

Il progetto deve prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei lotti con le specificazioni delle essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché delle tipologie  di recinzione così come previsto nel P.I.P. e/o di cortine a verde da adottare.    

·         Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio.

Le concessioni edilizie relative ad impianti per attività insalubri e/o nocive potranno essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti necessari per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico a tutela della salute pubblica.

Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

a)       manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia così come definiti dall’art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente

b)       ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni e ricostruzioni nel rispetto dei parametri urbanistici definiti nelle  presenti norme di attuazione, ad esclusione del lotto minimo.

Art. 24

Zone omogenee "D2"

Area per attività artigianali – Rocca Giglio

Comprende  parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per attività produttive artigianali e industriali che interessano specificatamente l’area sottoposta a vincolo paesaggistico di “Rocca Giglio”, per la realizzazione di capannoni che si integrano  con il paesaggio rurale circostante riproponendo le tipologie tipiche dei bagli rurali.

La loro definizione è proporzionata alle richieste avanzate dagli operatori del settore esistenti

All’interno della zona omogenea “D2” è consentita la realizzazione  di tutte le attività produttive al di fuori del centro abitato, purchè non nocive ed inquinanti per rumorosità, tossicità, contaminazione ambientale etc… , come meglio specificato nel  P.I.P. già approvato dal C.C. con delibera n° 19 del 08.02.2002 Previa autorizzazione dell’A.R.T.A. con D.D.G. n° 721/D.R.U. del 17 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 7 del 08.02.2002. 

 Nel P.I.P. sono stati previsti gli spazi pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e parcheggi mezzi pesanti)  in misura superiore al 10% dell’intera superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 1444/1968. Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi specifiche per ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme

Nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:

·         Lotto minimo:                                                                              mq.       1000

·         Indice di fabbricabilità fondiaria (I.f.):                                 mc/mq.    2,5

·         Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad                                   1/3

(di questo il 25% può essere destinato a costruzioni accessorie)

·         Altezza massima (per opifici, laboratori, servizi per lavoratori, magazzini)

         Variabile da  mt. 4,5 a 5,5    esclusi impianti e volumi tecnici speciali

·         Numero dei piani (per opifici, laboratori e magazzini)                      n° 1

·         Numero dei piani (per uffici di direzione aziendale e servizi annessi)  n° 2

    Sono ammessi eventuali soppalchi

·         Centro servizi finanziari, telematici, postali etc..

·         Nelle aree destinate a centro servizi, sono stati previsti n° 2 edifici di altezza max pari a 3,50 m. L’edificio potrà contenere:

·         A) spazi espositivi

·         B) uffici amministrativi

·         C) servizi alle imprese e allo sviluppo;

·         D) servizi finanziari, postali e telematici;

·         E) sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;

·         F) servizi sanitari;

·         G) attività di ristorazioni (bar etc….)

·         Nel caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in progetto

·         Distacchi dai confini:                                                                      m.  10,00

·         Distanza dal filo stradale:                                                            m. 15,00

·         Distacchi minimi tra fabbricati:                                                     m. 10,00

        (e comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).

·         Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione a verde di almeno 

        il 15% dell’area non edificata

Il progetto deve prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei lotti con le specificazioni delle essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché delle tipologie  di recinzione così come previsto nel P.I.P. e/o di cortine a verde  da adottare

·         Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve essere destinato a

    Parcheggio

Le concessioni edilizie relative ad impianti per le attività artigianali potranno essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti necessari per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico a tutela della salute pubblica.

Art. 25

Zone omogenee "D2a"

Area per attività artigianali di servizio – via Aurora

Comprende  parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per attività produttive artigianali e industriali che interessano specificatamente le aree limitrofe all’ex allevamento avicolo” Aurora oltre che diverse attività produttive già esistenti (artigianali e industriali) all’interno di detto insediamento.

La loro definizione è proporzionata alle richieste avanzate dagli operatori del settore esistenti e non oltre che al potenziamento delle attività artigianali di servizio e al trasferimento di altre attività esistenti dislocate nel centro urbano e nelle zone agricole del territorio comunale.

All’interno della zona omogenea “D2a” è consentita la realizzazione  di tutte le attività produttive (artigianato di servizio), purchè non nocive ed inquinanti per rumorosità, tossicità, contaminazione ambientale ecc…, così come previsto nel P.I.P. di via Aurora allegato al P.R.G.

Nel  P.I.P. sono stati previsti gli spazi pubblici (verde pubblico, parcheggi autovetture e parcheggi mezzi pesanti)  in misura superiore al 10% dell’intera superficie destinata ad insediamenti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 1444/1968. Le costruzioni, oltre a rispettare le prescrizioni delle leggi specifiche per ciascun tipo di insediamento, dovranno osservare le seguenti norme.

Nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi l’edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:

·         Lotto minimo:                                                                              mq.      1000

·         Indice di fabbricabilità fondiaria (I.f.):                                 mc/mq. 2,00

·         Rapporto di copertura: inferiore o uguale ad                              1/3

       (di questo il 25% può essere destinato a costruzioni accessorie)

·         Altezza massima

(per opifici, laboratori, servizi per laboratori, magazzini)             m. 6,50

       esclusi impianti e volumi tecnici speciali

·         Numero dei piani

(per opifici, laboratori e magazzini, uffici di direzione aziendale

 e servizi annessi)                                                                                  n° 1

Sono ammessi eventuali soppalchi

·         Altezza massima (per uffici e servizi annessi)                             m.  3,50

·         Centro servizi finanziari, telematici, postali ecc..

·         Nelle aree destinate a centro servizi è stato previsto un  edificio di altezza max pari a 3,50 m. L’edificio potrà contenere:

·         A) spazi espositivi

·         B) uffici amministrativi

·         C) servizi alle imprese e allo sviluppo;

·         D) servizi finanziari, postali e telematici;

·         E) sedi di associazioni d’impresa ed organizzazioni sindacali;

·         F) servizi sanitari;

·         G) attività di ristorazioni (bar ecc…)

·         Nel caso di specie dovrà provvedersi alla progettazione esecutiva dell’ edificio e delle sistemazioni esterne avendo riguardo alle piantumazioni previste in progetto

·         Distacchi dai confini:                                                                  m.  10,00

·         Distanza dal filo stradale:                                                        m. 15,00

·         Distacchi minimi tra fabbricati:                                               m. 10,00

        (e comunque non inferiore all’altezza del fabbricato prospiciente più alto).

·         Superficie a verde: è fatto obbligo della sistemazione a verde di almeno il 15% dell’area non edificata

Il progetto deve prevedere la sistemazione a verde delle aree libere dei  lotti con le specificazioni delle essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché delle tipologie  di recinzione così come previsto nel presente piano e/o di cortine a verde  da adottare     

·         Parcheggio: 1/10 della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio.

 

Le concessioni edilizie relative ad impianti per le attività artigianali potranno essere rilasciate a condizione che vengano disposti i provvedimenti necessari per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico a tutela della salute pubblica.

Art. 26

Zone omogenee "D3"

Area per attività produttive terziarie commerciali c.da Rizzuto

 Comprende le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per attività produttive terziarie commerciali ed area fieristica.

  Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati  a P.U.E. (Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P.) esteso all’intera zona secondo i seguenti indici e parametri:

·         Lotto minimo:                                             secondo i criteri definiti dal P.U.E.

·         Rapporto di copertura                         Rc = 30% del lotto

·         Altezza massima                                       Hm= 8 mt.

·    Numero piani                                              2(esclusi volumi tecnici e impianti tecnologici)

·         Distacchi dai confini e altri corpi di fabbrica  

mt. 10,00, o in aderenza

·         Distacchi dal filo stradale di transito territoriale

mt. 30 con vincolo dialberatura delle strade 

·         Dotazione di parcheggi                            10% della superficie del lotto

·         Cubatura per uffici e servizi              300 mc.

    La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde e a parcheggi escluse le sedi viarie non può essere inferiore al 10% della intera superficie territoriale della zona omogenea ed inoltre, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n° 765/67 (D.M. 1444/1968).

Art. 27

Zone omogenee "D4"

Area per attività produttive turistico-alberghiere

Comprende parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per attività produttive turistico alberghiere.

Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla predisposizione di appositi Piani attuativi sia di iniziativa pubblica che privata esteso all’intera zona, secondo i seguenti indici e parametri:

·         Lotto minimo:                                             secondo i criteri definiti dal P.U.E.

e/o dai P.L. in ambito chiuso di iniziativa privata

·         Rapporto di copertura                         Rc = 30% del lotto

·         Altezza massima                                  Hm= 8 m.

·    Numero piani                                         2(esclusi volumi tecnici e impianti tecnologici)

·         Distacchi dai confini e altri corpi di fabbrica

         mt. 10,00, o in aderenza

·         Distacchi dal filo stradale di transito territoriale

     mt. 30 con vincolo di alberatura delle strade 

·         Dotazione di parcheggi                            10% della superficie del lotto

·         Cubatura per uffici e servizi              300 mc.

    La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde e a parcheggi escluse le sedi viarie non può essere inferiore al 10% della intera superficie territoriale della zona omogenea.

Le aree libere da costruzione, ovvero di pertinenza dei lotti, possono essere adibite a funzioni complementari alle attività turistiche legate al tempo libero ed allo sport non definenti volumi costruiti.

Gli interventi di nuova edificazione esitate con le procedure relative allo “Sportello Unico per le Attività Produttive” ( art. 37 della L.R. 15 maggio 2000 n° 10 e succ. mm.ii.) devono rispettare le prescrizioni dettate dagli Enti preposti al controllo (A.R.T.A., Soprintendenza ai BB.CC.AA., A.P.T., Igiene Pubblica ecc…), oltre che le direttive imposte dal Consiglio Comunale. In caso di mancata realizzazione degli impianti produttivi nei termini che saranno all’uopo prescritti dall’A.C., la variante urbanistica decade automaticamente  e vengono ripristinate le originarie  destinazioni urbanistiche  con i relativi parametri (zone omogenee E1 – verde agricolo)  e con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ex ante, con oneri a carico delle aziende produttive.

 

 

 

 

 

CAPITOLO VIII

Zone omogenee "E"

AGRICOLA

Art. 28

Zone omogenee "E"

DEFINIZIONI E CARATTERI GENERALI DEGLI INTERVENTI

Le zone “E” comprendono le aree destinate ad attività agricole, a bosco, a pascolo e improduttive.

Tutti gli edifici esistenti possono essere destinati ad abitazione, ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto vincolo idrogeologico, di cui alla legge  30 Dicembre 1923 n° 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei terreni.

 Art. 29

Edifici industriali già esistenti in zona agricola

    Gli edifici industriali e le loro pertinenze, in zona agricola, al fine del trasferimento delle aree produttive nelle aree appositamente determinate dal P.R.G., possono essere riconvertiti, nel caso che si determinassero le condizioni, con mutazione di destinazione d’uso ad aree ed edifici per attrezzature e servizi culturali e ricreativi e per attrezzature turistiche-ricettive, senza aumento di cubatura e con interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

    Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la riconferma della cubatura esistente possono avvenire solamente con progetto unitario esteso all’intero lotto, come intervento diretto soggetto a concessione edilizia.

    Il cambio di destinazione d’uso ad attività turistico-ricettive è comunque subordinato all’uso pubblico delle attrezzature  durante i periodi che saranno all’uopo stabiliti dall’A.C. e/o alla cessione delle aree in misura non inferiore a 18 mq/ab (D.I. 1444/68) intendendosi per abitanti equivalenti i numeri dei posti letto oltre gli addetti.

Art. 30

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi nel territorio agricolo riguardano:

·         Le nuove costruzioni secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capitolo;

·         La manutenzione ordinaria;

·         La manutenzione straordinaria;

·         La ristrutturazione edilizia;

·         La demolizione e la ricostruzione di fabbricati nei limiti della cubatura consentita, ad eccezione di edifici ricadenti nell’elenco dei beni storici da tutelare;

·         Il restauro e il risanamento conservativo.

Art. 31

Attuazione degli interventi

Gli interventi in zona agricola si attuano attraverso:

·         Autorizzazione per gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. n° 37/85;

·         Concessione edilizia in tutti gli altri casi di intervento.

Non sono soggette a comunicazione, autorizzazione e concessione le opere di cui all’art. 6 della L.R. n° 37/85.

Art. 32

Concessione gratuita

La concessione è gratuita per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi compresa la residenza, quando dette opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze  dell’imprenditore agricolo a titolo principale (art. 9 della legge 28.01.1977 n° 10), o del conduttore che ne dimostri la necessità attraverso un programma di utilizzazione agricola dell’area che specifichi i tipi di produzione e le quantità.

E’ onerosa in tutti gli altri casi.

Art. 33

Strumenti preventivi

Gli strumenti preventivi ai quali può essere subordinato il rilascio della concessione sono i seguenti:

·         Programmi di utilizzazione agricola redatti dal singolo imprenditore agricolo o dalle aziende costituite;

·         Piani particolareggiati esecutivi di riordino ambientale;

·         Piani di sviluppo agrituristico comunali o intercomunali.

Art. 34

Elaborati da allegare ai progetti per la richiesta di concessione

I progetti per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, nuova costruzione o quelli che implicano trasformazione e sistemazione degli spazi aperti di siti storici o di aree di particolare interesse paesaggistico, devono prevedere i seguenti elaborati:

·         Rilievo cartografico o fotografico dei siti oggetto dell’intervento, con riprese da più punti del territorio da cui gli stessi possono essere visti (dalle strade, dalle valli, dai punti dominanti ecc……)

·         Rilievo geometrico dell’area dell’intero insediamento e dello spazio circostante nel caso di edifici sparsi, con l’indicazione delle costruzioni eventualmente presenti (anche delle rovine), degli arredi (muretti, sedili, illuminazione), della vegetazione esistente (filari, alberi singoli,  arbusti, siepi, orti, frutteti), degli spazi di servizio (aie,  spiazzi, cortili), delle acque (sorgenti, corsi d’acqua, canalizzazioni), delle sistemazioni dei terreni (terrazzamenti e ciglionamenti).

·         Relazione storica e valutazioni sull’età di elementi e materiali anche vegetali.

Art. 35

Zone di inedificabilità assoluta

L’ubicazione  di nuove costruzioni non è ammessa in alcun caso  nelle seguenti zone individuate nelle tavole del P.R.G.

·         Parchi, boschi, fasce forestali anche se percorse e danneggiate dal fuoco

·         Fasce di rispetto dal limite dei boschi e delle aree forestali, fasce di rispetto cimiteriale e dei depuratori

·         Zone archeologiche

·         Pendici scoscese

Nel caso di demolizione di edifici preesistenti all’attuale normativa, non è consentita la ricostruzione nelle suddette zone.

Art. 36

Distacchi

     Le nuove costruzioni  hanno l’obbligo di distaccarsi:

·         a) dal confine delle strade, secondo quanto previsto dal D.I.  1404/1968, per una distanza di:

o    m. 40 dalle strade extraurbane principali

o    m. 30 dalle strade extraurbane secondarie

o    m. 20 per le strade locali

·         b) dalle sponde dei corsi d’acqua per una distanza di m. 10,00 così come risulta dalle tavole del P.R.G.

·         c) dalle sorgenti contrassegnate in cartografia m.200

·         d) dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di m. 10 dalle stesse

·         e) dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell’apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati

Art. 37

Costruzioni rurali ad uso abitazione

Nelle zone agricole sono ammessi fabbricati residenziali, purchè i terreni in cui ricadono siano utilizzati a fini agricoli.

Il limite massimo di densità è 0.03 mc/mq, non è comunque possibile superare la superficie di mq. 300 da realizzarsi in un unico edificio.

La costruzione deve rispettare le norme sui distacchi e deve adeguarsi ai seguenti parametri:

Þ   DESTINAZIONE DI ZONA: uso agricolo ed agrituristico, residenziale rurale e produttivo.

Þ   DESTINAZIONE D’USO: impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento, a carattere artigianale, di risorse naturali e quanto altro previsto dall’art.22 L.R.n.71/78 così come modificato dall’art.6 della L.R. n.17/94; abitazioni; agriturismo; case sparse esistenti;   

    Per le costruzioni di cui sopra valgono le seguenti norme:

Þ   EDIFICAZIONE:    a mezzo di singole concessioni;  

Þ   DENSITÀ FONDIARIA (zona omogenea E1): 0,03 mc./mq.

Þ    DENSITÀ FONDIARIA (zona omogenea E2 – E3): 0,01 mc./mq.

Þ   DISTANZE: minima dal confine m.10,00; minima tra fabbricati non inferiore m.20,00; minime dal ciglio stradale non inferiori a quelle fissate dal D.M. 01.04.1968 n.1404

Þ   ALTEZZA: massima consentita m.8,00

Þ   Numero dei piani: 2 (due)

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: non superiore al 0,02 dell’area di proprietà proposta per l’insediamento.

Þ   SUPERFICIE A PARCHEGGIO: minimo 1/10 della volumetria in progetto.  

Þ   LOTTO MINIMO: mq. 10.000.

Per quanto riguarda l’agriturismo, nell’ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza, esistenti o da realizzare, ad uso turistico o stagionale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 9 Giugno 1994 n.25 e succ. mm.ii..

·       Gli edifici e le aree attrezzate destinati ad usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto Legge 30 Gennaio 1971, n.5, convertito dalla Legge 30 Marzo 1979, n.118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulati almeno il piano terra;

·       Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche sono definite dall’art.20 lettere a), b) e c) della L.R. n.71/78;

·       Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l’utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.       

Fermo restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi della leggi 1 Giugno 1939 n.1939 n.1089 e n.29 Giugno 1939 n.1497, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici, è ammessa, nelle parti del territorio destinato ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d’uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.   

Devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche rurali della cultura dell’area ispirandosi a criteri di estrema semplicità.

L’edificio, quindi,  dovrà avere un aspetto compatto con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte di piccola dimensione. Non sono ammessi portici e balconi, nonché l’uso di avvolgibili  di infissi di alluminio anodizzato, mentre sono da preferire quelli in legno nelle forme tipiche della cultura dell’area.

La forma planimetrica sarà preferibilmente rettangolare, quadrata o comunque regolare; il tetto a falde con tegole o coppi del tipo “alla siciliana”. La pendenza dei tetti non deve superare il 35% così come previsto nel regolamento edilizio allegato al P.R.G.

La costruzione può essere in muratura a vista o di mattoni oppure con pareti intonacate in tutte le sue parti, evitando  l’uso di materiali plastici, i rivestimenti marmorei anche a scaglie, le piastrelle industriali e le sottolineature degli zoccoli, nonché, in ogni caso, la differenziazione di colori e materiali nelle campiture.

Per quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi alla costruzione o delle parti comuni degli aggregati rurali, queste devono essere in terra battuta, ghiaietto o in pietra locale (acciottolato o lastricato). Non è permesso l’uso di asfalto. E’ consentito l’uso di consolidanti ecologici per le superfici destinate al passaggio di automezzi.  

Art. 38

Annessi agricoli

    Per annessi agricoli si intendono gli edifici destinate a stalle, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole, magazzini, depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli, per i quali si fa riferimento al “Prontuario dell’Agronomo” o ad altro testo specializzato relativamente alle caratteristiche tipologiche e ai limiti di superfici dei singoli locali accessori.

    Questi, sono autorizzati, attraverso concessione edilizia, senza limiti di densità  (h max = 3,50) e sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione

    L’estensione complessiva degli edifici a servizio dell’agricoltura non può comunque, superare i limiti sotto specificati:

 

SUPERFICIE DEL LOTTO

RAPPORTO DI COPERTURA

da 0 a  mq.2.000

Rc = 1%

da mq. 2.001 a mq. 4.000

Rc = 0,75%

da mq. 4.001 a mq. 6.000

Rc = 0,66%

da mq. 6.001 a mq. 8000

Rc = 0,56%

da mq. 8.001 a mq. 10.000

Rc = 0,50%

 

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla comprovata necessità ed all’impegno scritto da parte del proprietario di non cambiare la destinazione d’uso.

La necessità è giustificata dai seguenti documenti:

o    1. programma di utilizzazione agricola del fondo con la specificazione delle colture praticate;

o    2. titoli di possesso di bestiame e di eventuali macchine agricole;

o    3. certificazioni comprovanti il reddito da lavoro agricolo anche se non esclusivo e prevalente;

o    4. valutazioni circa  le quantità di derrate, sementi o concimi da mettere a deposito, in relazione all’estensione dei fondi ed al tipo di colture praticate.

I garages, i magazzini e i depositi per i quali non è documentata la necessità di relazione all’attività agricola non possono essere autorizzati.

    Gli edifici al servizio dell’agricoltura debbono rispettare le norme sui distacchi e sulle distanze di cui al precedente articolo 37.

    Le nuove costruzioni debbono integrarsi organicamente nel sito e debbono adeguarsi alle seguenti norme:

o    non possono essere realizzate in materiale  provvisorio (bandone o lamiera)

o    nel caso di capannoni la copertura  sarà a capanna in coppi o tegole

o    le finiture saranno improntate alla massima semplicità escludendo tra i materiali l’alluminio, eventualmente per gli infissi può essere usato il metallo verniciato scuro.

Art. 39

Insediamenti produttivi

Gli edifici destinati alla trasformazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli, compresi caseifici, cantine, frantoi, non collegati alla conduzione del fondo, possono essere ubicati nelle aree per gli insediamenti produttivi già approvati e previsti nel P.R.G.

Nel caso dette aree vengano saturate o in caso di comprovata necessità può essere concessa la localizzazione sparsa nel territorio agricolo di piccoli caseifici, cantine sociali, serre stabili, capannoni di prima trasformazione e vendita di prodotti agricoli locali, nonché di allevamenti intensivi senza terra.

Questi manufatti edilizi hanno diritto alla concessione se giustificata, attraverso la presentazione di un piano produttivo dell’azienda, l’ubicazione e la necessità di spazi, a condizione che vengano realizzati ad una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati o da residenze sparse eventualmente presenti. Ed inoltre se:

1. rispettano i seguenti limiti prescritti dall’art. 22 della L.R. 27.12.1978 n° 71 così come modificato dall’art.6 della L.R. 31.05.1994 n° 17:

o    rapporto di copertura non superiore a un decimo dell’area di proprietà proposta per l’insediamento

o    distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20

o    distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495

o    parcheggi (si intendono scoperti)  in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata;

o    rispetto delle distanze stabilite dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n° 78, come interpretato dall’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n° 15

2. rispettano tutte le norme nazionali e regionali di tutela dell’ambiente e le norme igienico-sanitarie specifiche, dal momento  che i nuovi impianti, dal punto di vista dell’impatto con l’ambiente, sono assimilabili ad impianti industriali.

Gli spazi esterni agli insediamenti devono essere sistemati in coerenza con i territori circostanti sia per quanto riguarda i materiali, i colori e le forme utilizzate, sia per le eventuali alberature di arredo che devono essere  in continuità con quelle circostanti.

La concessione è onerosa ed è subordinata all’impegno del proprietario o degli aventi titolo, tramite convenzione scritta, di non cambiare la destinazione d’uso dichiarata, ed alla trascrizione di questa nel registro immobiliare.

Art. 40

Patrimonio edilizio esistente: edifici non aventi valore storico,

 artistico o ambientale

    I tipi di intervento ammessi negli edifici esistenti sono:

1.    manutenzione ordinaria

2.    manutenzione straordinaria

3.    ristrutturazione edilizia, con possibilità di ampliamento per il solo ed esclusivo uso agricolo

4.    ristrutturazione urbanistica

5.    demolizione e ricostruzione

Nel caso di ricostruzione o di ampliamenti valgono le norme e i limiti dimensionali relativi alle nuove costruzioni.

Art. 41

Patrimonio edilizio esistente: edifici  aventi valore storico,

 artistico o ambientale

I tipi di intervento ammessi negli edifici inseriti nell’elenco in appendice e riportati nelle tavole di stato di fatto e di progetto già definiti quali zone omogenee “A1” sono illustrati all’articolo 11 delle presenti norme.

Art. 42

Criteri di intervento per gli edifici produttivi storici

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

Per i mulini e per gli edifici storici produttivi sono ammessi interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Si possono stipulare apposite convenzioni tra l’Amministrazione Comunale e i proprietari in modo tale da conservarli e valorizzarli come documenti della storia del territorio comunale di Valderice.

Gli interventi devono mantenere leggibili le funzioni sia attraverso il mantenimento dei caratteri tipologici ed architettonici sia attraverso gli arredi e le attrezzature produttive rimaste nel territorio (canalizzazioni, impianti ecc….)

(*) Previa apposita convenzione, e fatti salvi eventuali nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. e della P.I., è consentito il cambio di destinazione d’uso per attività di artigianato artistico e/o di ristorazione.

 

 

 

 

Art. 43

Arredi e recinzioni

Muretti  di protezione, elementi di arredo, attraversamenti, marciapiedi, recinzioni e piccole strutture funzionali del territorio devono essere realizzati con materiali e forme in rapporto al contesto.

Tra i materiali da usare è da preferire la pietra locale per i muretti.

Per le recinzioni, a seconda della zona, possono essere usati sostegni in legno o in ferro  e rete a maglie larghe, con altezza non superiore a cm. 80.

Non sono ammesse recinzioni con cancelli  e pali metallici che si ispirano a tipologie urbane.

Sono da conservare le recinzioni storicizzate (siepi, muretti a secco per la difesa di coltivazioni pregiate) così come particolari elementi di arredo esistenti.

Art. 44

Vegetazione

Il P.R.G. tutela la vegetazione del territorio agricolo. In particolare vuole conservare gli elementi naturali (filari di alberi lungo i confini delle strade e dei campi, gruppi di alberi isolati, boschetti) e ne vieta il taglio.

Nel caso di morte di qualche elemento è necessaria la sostituzione dello stesso.

Inoltre, deve essere assicurata una manutenzione continua e nei casi di degrado botanico o di malattia bisogna ricorrere ad interventi specializzati di conservazione.

 Art. 45

Zona omogenea “E1“ : parti del territorio destinate ad usi agricoli

Comprende le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso agricolo del territorio . Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari, previo atto pubblico di vincolo alla destinazione d’uso agricolo, dei diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere soggette alle concessioni.

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi  agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, entro i limiti delle dimensioni definite ai precedenti comma.

Nell’ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 della legge regionale n° 71/78, destinare, parte dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; a tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Il P.R.G. si attua per intervento diretto (concessione edilizia) nel rispetto degli indici e dei parametri di cui all’articolo 37 che si intendono di seguito integralmente trascritti.

Sono ammesse costruzioni di fabbricati al servizio dell’agricoltura quali edifici per il ricovero di materiali, degli attrezzi, dei macchinari e delle automobili, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l’allevamento ed il ricovero del bestiame, nonché di impianti collaterali quali pozzi, vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori, oltre il limite di densità fondiaria per una superficie coperta non superiore ai limiti previsti all’articolo 38 delle presenti norme di attuazione (annessi agricoli).

In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata dalle costruzioni.

E’ ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazioni o trasporto energetico (ad esclusione delle antenne ricetrasmittenti regolamentate dal regolamento edilizio).

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D,I, 01.04.1968 n° 1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della Strada vigente.

E’ sempre consentita la ristrutturazione, senza aumento di cubatura, degli edifici esistenti anche in aree soggette a particolari vincoli di tutela e salvaguardia.

Art. 46

Zona omogenea “E2“: boschi e fasce forestali

Comprende aree di interesse naturale e paesaggistico di cui alcune anche  con forte acclività ed indicate come aree boscate e fasce forestali dallo Studio Agricolo-Forestale.

Non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali ed ambientali. Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.

E’ ammesso l’uso a parco territoriale per l’escursionismo ed il tempo libero, secondo modalità definite  da un progetto unitario.

E’ ammessa la ricostituzione del patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici e della riduzione dei fenomeni di trasporto di materia per dilavamento.

          Art. 47

Zona omogenea “E3“: aree verdi di rispetto ambientale

Comprende aree di particolare  interesse naturale e paesaggistico di cui alcune anche  con forte acclività ed aree agricole definite in aree di ex cave di pietra di valore storico e ambientale.

Sono ammesse le colture agricole, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, tutti gli interventi agricoli volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia.

E’ ammessa la ricostituzione del patrimonio arboreo  al fine del contenimento delle pendici  e della riduzione dei fenomeni di trasporto e di materia per dilavamento.

Alla fine della utilizzazione e/o salvaguardia delle colture arboree esistenti è possibile stipulare particolari convenzioni con enti pubblici e privati anche per la definizione  di programmi di utilizzazione agricola volti ad attività complementari alla formazione alla educazione del rispetto della natura ed al turismo (scuola del verde, escursionismo, corsi di formazione, sperimentazioni colturali ecc…..).

 

CAPITOLO IX

Zone omogenee "F"

ATTREZZATURE PUBBLICHE, RISERVE E PARCHI

Art. 48

Zone omogenee "F"

DEFINIZIONI E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Le zone “F” sono destinate ad attrezzature  pubbliche di interesse generale e collettivo normate dal D.I. 1444/1968, e ad attrezzature e servizi urbani e territoriali ed impianti tecnologici non normate dal D.I. 1444/68.

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle tavole di stato di fatto del P.R.G. sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia, che comportano  pure un aumento di superficie utile e di volume purchè contenuti entrambi nella misura del 15% di quella esistente; tale aumento di cubatura non è consentito per gli immobili di interesse storico e monumentale di cui al precedente articolo 11.

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali di stato di fatto e di progetto.

E’ ammessa la stipula di convenzione tra l’Amministrazione Comunale, Enti Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di piccole attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione.

E’ sempre possibile, per comprovati motivi di utilità pubblica, con il supporto di relazione tecnica definita dall’Ufficio Tecnico Comunale, all’interno delle stesse categorie di servizi, la mutazione della destinazione d’uso.

Il vincolo di destinazione d’uso per i servizi e le attrezzature indicate come “immobili di proprietà privata” nelle tavole dello Stato di Fatto è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l’esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

La simbologia in lettere di cui alle presenti norme trova preciso riscontro nelle simbologie grafiche colorate riportate in tutte le planimetrie (stato di fatto e di progetto) del P.R.G..

Art. 49

Zone omogenee "F1"

Attrezzature pubbliche di interesse generale

 Normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444

 

·         Zona omogenea “F1”  - Is - Attrezzature per l'istruzione superiore

Comprende le aree destinate  per l’istruzione superiore all’obbligo, individuate nelle tavole di progetto con il simbolo Is. Dove non specificato nelle presenti norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli spazi  destinati agli insediamenti residenziali e le zone F di cui al simbolo funzionale Is, è definito ai sensi dell’art. 4 del D.I. 1444/68 dal rapporto di 1,5 mq per abitante. L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature per l’istruzione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.    

·         Zona omogenea “F1”  - H -  Attrezzature sanitarie e ospedaliere

Comprende le aree destinate  ad attrezzature sanitarie ed ospedaliere, individuate nelle tavole di progetto con il simbolo funzionale H. Dove non specificato nelle presenti norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli spazi  destinati agli insediamenti residenziali e le zone F di cui al simbolo funzionale H, è definito ai sensi dell’art. 4 del D.I. 1444/68 dal rapporto di 1 mq per abitante. L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature sanitarie ed ospedaliere avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.    

·         Zona omogenea “F1”  -  PP - Parco Pubblico e/o di uso pubblico urbano e territoriale

Comprende le aree destinate  a parco pubblico e/o di uso pubblico  individuate nelle tavole di progetto con il simbolo funzionale PP. Dove non specificato nelle presenti norme o nel P.R.G. il rapporto tra gli spazi  destinati agli insediamenti residenziali e le zone F di cui al simbolo funzionale PP, è definito ai sensi dell’art. 4 del D.I. 1444/68 dal rapporto di  15 mq per abitante. Nello specifico costituisce  parco pubblico territoriale l’area, all’uopo perimetrata, del PARCO URBANO di MISERICORDIA comprendente anche le aree boscate già esistente, e l’area del LAGO LENTINA definito quale PARCO AGRICOLO per l’escursionismo attrezzato per il gioco,  lo sport ed il tempo libero che può essere sia di proprietà pubblica che privata, nel quale possono realizzarsi, con progetto unitario e compatibilmente alle norme vigenti, progetti di  sentieristica guidata ed attrezzata anche con pista ciclabile.     

Sono destinate alla fruizione pubblica e ad attività del tempo libero anche connesse con iniziative di carattere culturale (concerti all’aperto, manifestazioni teatrali, ecc….) e per l’accoglienza dei visitatori.

E’ sempre possibile il restauro e/o la ristrutturazione degli immobili ricadenti all’interno delle aree di parco al fine della dotazione di servizi ed attrezzature compatibili con le funzioni del parco stesso.

L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature e/o servizi per la fruizione dei parchi avverrà secondo le seguenti prescrizioni:

Þ   DENSITÀ TERRITORIALE: 0,20 mc./mq.

  DISTANZE: minima dagli edifici m.20,00

Þ   ALTEZZA MASSIMA EDIFICI: m. 3,50

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 20 %

·           Zona omogenea “F1”  - Pt-      Parcheggi a servizio di attrezzature ed impianti urbani e    territoriali

Comprendono parte delle aree destinate a parcheggi a servizio di attrezzature ed impianti urbani e territoriali (ivi comprese le attrezzature portuali della località Bonagia – rif. P.R.G. del Porto) ed avverrà secondo le leggi regolanti la materia e con particolare attenzione nell’ambientamento, anche attraverso adeguate piantumazioni arboree.

Art. 50

Zone omogenee "F1"

Attrezzature pubbliche di interesse generale

 Non normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444

·         Zona omogenea “F1”  - Ft -  Attrezzatura per la cultura e la formazione: Teatro comunale San  Barnaba e Pineta comunale.

Trattasi di area e/o edifici  di uso pubblico urbano e territoriale, destinati ad attività culturali e per il tempo libero e le attività ludiche non impegnanti particolari volumetrie.

·         Zona omogenea “F1”  - FV -  Attrezzatura a verde per giochi dell’infanzia.

Trattasi di aree attrezzate a verde per lo sport e il tempo libero dedicati ai giochi dell’infanzia, compresi i servizi ad essi connessi

·            Zona omogenea “F1”  - Ff-    Sedi amministrative (ufficio di    collocamento, CED, ecc….)

Trattasi di aree destinate a sedi amministrative: uffici decentrati dello Stato, della Regione e della Provincia e/o Enti Pubblici, ivi comprese le strutture amministrative comunali

·         Zona omogenea “F1”  - FM -     Mercato ortofrutticolo

Trattasi di area destinata a mercato ortofrutticolo (promozione e valorizzazione di prodotti tipici locali agro-alimentari).

·         Zona omogenea “F1”  - FG        Mattatoio Comunale

Trattasi di area destinata a Mattatoio Comunale

·         Zona omogenea “F1”  - FA        Autoparco comunale

Trattasi di area destinata ad “Autoparco comunale” ove trovano allocazione gli uffici ecologia ed ambiente – igiene e sanità (nettezza urbana, laboratori meccanici, falegnameria, deposito mezzi comunali ecc….)

·         Zona omogenea “F1”  - FL -  Discarica  comunale

E’ indicata con apposito perimetro nella planimetria di progetto in scala 1:10.000, e comprende l’ area destinata a “discarica per inerti” di II cat. Tipo “A” in c.da Mafi , l cui ampliamento prevede la possibilità di trasformarla in discarica di II cat. tipo “B” per gli scarti della lavorazione delle segherie di marmo (principale attività del comprensorio).

·          Zona omogenea “F1” – FD - Impianti tecnologici

Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie di stato di fatto e di progetto del P.R.G. e comprendono le aree pubbliche per impianti tecnologici a servizio dell’insediamento umano: DEPURATORI, cabine ENEL, distributori di carburante (queste ultime indicate nelle planimetrie del P.R.G. con apposito simbolo grafico)

·  Zona omogenea “F1”   -FC         Cimitero comunale

·  Trattasi di area cimiteriale in località Ragosia la cui proposta di ampliamento prevede la conferma della fascia di rispetto a 100 metri (riduzione da 200 a 100 metri) così come previsto per l’area esistente.

AI progetti di ampliamento del cimitero esistente si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 e al D.P.R. 21.10.1975 n° 803 e successive modifiche ed integrazioni.

I cimiteri devono essere isolati dall’abitato esistente mediante la fascia di rispetto prevista dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 modificabile con legge 17.10.1957 n° 983 e succ. mm.ii.

E’ vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la fascia di rispetto di cui al comma precedente, pertanto tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio ed impianti tecnologici a rete, a servizio dell’agricoltura.

Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale va verificato il rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) dell’art.20 della L.R. n.71/78 (ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).

Il verde compreso nella fascia di rispetto cimiteriale è classificato come verde non attrezzato.

 

 

 

Art. 51

Zone omogenee "F2"

Attrezzature pubbliche di interesse collettivo e di interesse comune

  normate dal D.I. 02.04.1968 n° 1444

Definizione e destinazioni d’uso ammesse

Comprendono le attrezzature pubbliche di interesse collettivo, di interesse comune, gli spazi pubblici destinati a parco per il gioco e lo sport, le aree per parcheggi (normate dal D.I. 1444/1968).

·         Zona omogenea “F2” -  Attrezzature pubbliche di interesse collettivo: aree per l'istruzione

Comprendono le aree destinate per l’istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo individuate con appositi simboli grafici nelle tavole di stato di fatto e di progetto secondo i seguenti simboli funzionali:

·         An       Asilo nido

·         Am      Scuole materne

·         Se       Scuole elementari

·         Sm      Scuole medie

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F” di cui ai simboli funzionali An, Am, Se, Sm, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968 n° 1444 dal rapporto 4,5 mq. per ogni abitante.

Nell’ambito della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona omogenea “F2” per l’istruzione vanno definite nel rispetto del D.I. 1444/1968 e delle norme vigenti in materia di attrezzature scolastiche.

L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature per l’istruzione avverrà secondo le leggi e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia, nel rispetto dei parametri urbanistici sotto specificati:

Þ   DESTINAZIONE D’USO: Edilizia pubblica: attrezzature scolastiche e servizi connessi (palestre, laboratori ecc…)

Þ   DENSITÀ TERRITORIALE: 2,00 mc./mq.

Þ     ALTEZZA: massima consentita m.8,00

Þ   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA:  2 (due)

Þ   DISTANZE: minima dagli edifici m.10,00

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 50 %

Þ   PARCHEGGIO: 1/10 della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio;

Þ   SUPERFICIE A VERDE: è fatto obbligo della sistemazione a verde di almeno il 30% dell’area non edificata.

·         Zona omogenea “F2” - Attrezzature pubbliche di interesse collettivo:aree per attrezzature di interesse comune

Comprende le aree destinate per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile ecc……) individuate con appositi simboli grafici nelle tavole di stato di fatto e di progetto, corrispondenti ai   seguenti simboli funzionali:

·         Ch         attrezzature ecclesiastiche (chiese)

·         Cu       attrezzature amministrative

·         Ca       attrezzature sociali e assistenziali

·         Cc         attrezzature culturali

·         Cs         attrezzature sanitarie

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui ai simboli funzionali Ch, Cu, Ca, Cc, Cs, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968 n° 1444 dal rapporto 2,0 mq. per ogni abitante.

Nell’ambito della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona omogenea “F2” per l’istruzione vanno definite nel rispetto del D.I. 1444/1968 e delle norme vigenti in materia di attrezzature scolastiche.

Le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere anche di proprietà degli enti religiosi.

L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature di interesse collettivo avverrà secondo le leggi e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia. In mancanza di tale leggi o regolamenti, l’Amministrazione determinerà di volta in volta indirizzi e parametri urbanistici.

·         Zona omogenea “F2” - Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Comprendono le aree destinate  per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, individuate con appositi simboli grafici nelle tavole di stato di fatto e di progetto, corrispondenti ai   seguenti simboli funzionali

·         Vp       verde urbano attrezzato a parco

·         Vs         verde attrezzato per lo sport

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui ai simboli funzionali Vp e Vs, è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968 n° 1444 dal rapporto 9,0 mq. per ogni abitante, che nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale e nelle zone di villeggiatura, è stato aumentato a 15 mq per ogni abitante.

Nell’ambito della formazione dei piani attuativi e/o Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona omogenea “F2” destinate a verde pubblico vanno definite nel rispetto del D.I. 1444/1968

Nelle zone sopra indicate (Vp e Vs) l’edificazione è ammessa secondo i seguenti parametri urbanistici:

Þ   DESTINAZIONE DI ZONA: Verde pubblico attrezzato ed attrezzature sportive.

Þ   DESTINAZIONE D’USO: Non è consentita l’edificazione privata. Possono essere realizzate attrezzature sportive e spazi complementari alla loro fruizione.

Negli spazi pubblici destinati al tempo libero, allo gioco e allo sport, possono essere realizzati costruzioni in prefabbricato ad uso di bar e servizi igienici. 

Þ   DENSITÀ TERRITORIALE: 0,30 mc./mq..

Þ   DISTANZE: minima dal confine m.10; minima tra fabbricati m.10; minime dal ciglio stradale non inferiori a quelle fissate dal D.M. 01.04.1968 n.1404;

Þ   ALTEZZA: massima consentita m.3,50

Þ   RAPPORTO DI COPERTURA: massimo consentito 20 %

·         Zona omogenea “F2” – P - Parcheggi

Comprende le aree destinate  per parcheggi ai sensi del D.I. 02.04.1968 n° 1444.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G. il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone “F2” di cui al simbolo funzionale “P” è definito ai sensi dell’art. 3 del D.I. 02.04.1968 n° 1444 dal rappoorto 2,5 mq. per ogni abitante.

Nell’ambito della formazione dei piani attuativi o dei piani urbanistici esecutivi per la nuova edilizia residenziale (zone “C”) le previsioni relative alla zona omogenea “F2”, con simbolo funzionale “P” vanno definite nel rispetto del D.I. n° 1444/1968.

Con il simbolo funzionale Pp sono stati individuati i parcheggi pertinenziali  per la clientela,  a servizio delle attività commerciali esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.S. 11.07.2000 (mq. 1,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita)

Art. 52

Aree per la diretta fruizione del mare

Comprende le aree ricadenti all’interno della fascia costiera che si estende da Bonagia (confine comunale di Erice) fino al Rio Forgia (confine comunale di Custonaci) vincolate ai sensi dell’art. 15 – comma c – della L.R. 12.06.1976 n° 78 e vi sono permesse opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati. E’ altresì permessa la realizzazione di parcheggi, indicati con il simbolo funzionale “Pm” (parcheggi per la diretta fruizione del mare) e di sentieri pedonali e ciclabili.

Per ulteriori specificazioni si rinvia alle N.T.A. allegate al Piano di Riqualificazione Urbanistica e Ambientale della fascia costiera.

Art. 53

Aree Cave dismesse oggetto di recupero ambientale

Comprende le aree delle cave ormai dismesse, localizzate nelle tavole di stato di fatto e di progetto (località Sciare, via Acquasorbe area nei pressi del Baglio Sciare – Marini), costituite da profonde spaccature incise nella pietra calcarenitica e composte anche di aree formanti cavità  sottostanti il sistema roccioso.

Oltre alla bonifica ambientale, sono  permessi interventi per allocazioni funzionali destinate alla visita ed alla esplorazione antropica culturale come concerti all’aperto, mostre nazionali ed internazionali, esposizioni di arte figurative, manifestazioni pubbliche, ecc…

Si attuano attraverso specifici progetti unitari estesi agli ambiti sopra indicati, anche se non espressamente indicate nelle tavole di progetto. 

Art. 54

Ambiti di progetto e prescrizioni esecutive

E’ possibile individuare specifici progetti d’ambito – seppur ricadenti nelle zone omogenee “B” nelle tavole del P.R.G., al fine di sottoporle a prescrizioni esecutive previa analisi puntuale per ogni singola unità immobiliare. E ciò, per individuare gli immobili da conservare e ristrutturare con le prescrizioni di cui all’articolo 12 delle presenti norme tecniche di attuazione (zone omogenee “A2”), allegando dettagliate descrizioni su apposite schede tecniche da allegare al piano particolareggiato.

Le zone sottoposte a tale individuazione (via Vespri, San Marco, Misericordia ecc….) saranno di volta in volta indicate dal Consiglio Comunale. 

CAPITOLO X

AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DI TUTELA E SALVAGUARDIA E FASCE DI RISPETTO

Art. 55

Strade e fasce di rispetto

Le aree per infrastrutture stradali individuate dagli elaborati grafici del P.R.G. sono destinate alla conservazione, all’ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Le fasce non espressamente indicate nelle tavole del P.R.G. devono arretrarsi dal limite stradale secondo le norme previste dal D.I. 1404/1968 e dal D.L. n° 285/1992 e succ.mm.ii.

Nelle zone per la viabilità stradale, oltre alle opere stradali, per i mezzi meccanici e i pedoni,  e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc…. , potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti ecc….) ed aree di parcheggio.

Le fasce di rispetto stradale sono inedificabili e sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, le opere necessarie per garantire l’accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, purchè convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Le opere suddette devono potere essere rapidamente eliminate o asportate in caso sia necessario allargare le strade. Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni all’edificazione.

 Art. 56

Aree archeologiche  e fasce di rispetto

Per le aree soggette a vincolo archeologico valgono le disposizioni previste dalla legge 01.06.1939 n° 1089 concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico.

In particolare, qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura, avvengono ritrovamenti di interesse storico-artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore ed all’assuntore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed al Sindaco.

In caso di ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione edilizia, il Sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. può disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati.

Le zone archeologiche indicate nelle tavole di stato di fatto e di progetto con appositi simboli grafici (corrispondenti al simbolo funzionale “Ap”) sono vincolate ai sensi della legge 1089/1939.

Art. 57

Fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua (L. 431/1985)

Sono definite a rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua e costituiscono vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/1939 e succ. mm.ii. integrata con la legge  n° 431/1985 (c.d. Galasso).

Art. 58

Incisioni e corsi d’acqua (R.D. n° 523 del 25.07.1904)

E’ fatto divieto assoluto di edificazione per una fascia di (10) dieci metri dalle sponde dei fiumi e corsi d’acqua ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, così come peraltro espressamente indicato nelle tavole di stato di fatto e di progetto.

Art. 59

Aree a rischio elevato di frana (D.D.G. n°116/2002)

    E’ fatto divieto assoluto di edificazione nelle aree indicate a “rischio elevato” dal  Decreto del Dirigente Generale  (D.D.G.) n° 116 del di revisione al D.A. n° 298/41 del 04.07.2000, con il quale è stato aggiornato il Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico del Comune di Valderice, così come riportato nelle tavole di stato di fatto e di progetto.

Con detto Decreto sono state riperimetrate le aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell’art.2 del D.A. n° 298/41 del 04/07/2000 comprese tra c.da Marotta e c.da Martognella  facente parte di un pendio argilloso in avanzata fase evolutiva le cui condizioni di equilibrio, complessivamente precarie, localmente si riducono in maniera sensibile dando luogo a smottamenti di suolo più o meno estesi…. Detta area è stata classificata a “rischio elevato” del tipo “R3” nella quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente   inagibilità degli stess.

Gli interventi ammessi sono:

1.a       Gli interventi di demolizione senza ricostruzione così come

                         definiti dall’art.n.5 della L.R. n° 37 del 10agosto 1985

1.b.     Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così

come definiti alla lett. a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978,n° 457 così come recepita dall’art. n.20, 1° comma, lett. a) della L.R. 27 dicembre 1978 n.71;

1.c       Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici

                        esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità,

                        senza aumenti di superfici e volumi, senza cambiamenti di

                        destinazione d’uso che comportino aumento del carico

                         insediativo;

1.d      Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e

straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di  interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

           1.e       Le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi

          1.f.        Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

1.g.     Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, così come definito dalla lett. b) e  c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n° 457 così come  recepita dall’art. n.20, 1° comma, lett. b) e c) della L.R. 27  dicembre 1978 n.71, senza aumenti di superficie e volume;

1.h       Gli  interventi di adeguamento igienico-funzionale  degli

edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della  legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

1.i  L’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture

pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purchè compatibili con lo stato di dissesto esistente.

 

 

 

CAPITOLO XI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 60

Decoro dell’ambiente

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richiesto dall’ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.

Il Sindaco ha la facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree a verde ecc….) necessarie per il mantenimento del decoro dell’ambiente urbano.

Art. 61

Tutela e sviluppo del verde

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale l’ambiente e la copertura vegetale.

In tutti i progetti per concessione gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno essere rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali ed osservando, allo scopo, la distanza minima di mt. 5,00 di tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, ecc….) dai medesimi.

L’abbattimento degli alberi esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito da uno a tre secondo le specie poste a dimora su area prossima all’interno del lotto.

In tutti i progetti per concessione sarà incluso il progetto per la sistemazione esterna dell’area, con la indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzione, arredi fissi ecc….), precisando la denominazione di alberi e arbusti.

Sulle aree delle zone per insediamenti prevalentemente residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all’atto della costruzione in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decadute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. di superficie fondiaria, oltre a essenze arbustive nella misura di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati tra loro in rapporto ai fabbricati e alle viste relative.

(*) L’Amministrazione Comunale in attuazione della Legge n° 113/91, si impegna a piantumare un albero per ogni bambini/a nati/e adottati una volta l’anno e/o ogni due anni, sarà individuata un’area verde nella quale si procederà ad affidare un albero ad ogni bambino/a nati e/o adottati. A tal fine ciascun albero sarà dotato di un’etichetta riportante i dati anagrafici, e la specie arborea sarà invece a cura dell’Amministrazione Comunale la quale dovrà curare la pubblicazione di tali aree e provvedere alla sostituzione degli esemplari secchi.

Art. 62

Rilascio di concessione in deroga

In deroga alle presenti norme tecniche di attuazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della Giunta regionale, sentita la Commissione urbanistica regionale, il Sindaco può rilasciare concessioni edilizie limitatamente ai casi di edifici pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della legge 12.12.1955 n° 1357.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

ELENCO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Individuati nell’AMBITO 1

AREA RILIEVI DEL TRAPANESE

(rif. art.41 delle Norme tecniche di Attuazione)

 

 

BENI ISOLATI (Sottosistema Insediativo)

I beni isolati individuati dalle Linee Guida del P.T.P.R. sono stati così raggruppati:

Baglio Belloverde                 (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Bernanò                    (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Cassatella                  (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Crocci                       (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Croce                       (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Mafi                         (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Magaddino                 (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Messina                     (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Monaci                      (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Popoli                    (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Pupazze                    (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Raccarumi                 (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Rizzo                        (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Rosariello                  (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Salemi                      (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Sciare                       (D1: Architettura Produttiva)

Baglio Tangi                        (D1: Architettura Produttiva)

Cappella Cavaliere            (B2: architettura religiosa)

Chiesa Lenzi                    (B2: architettura religiosa)

Chiesa della Misericordia        (B2: architettura religiosa)

Chiesa S.Barnaba                (B2: architettura religiosa)

Tonnara di Bonagia              (D6: Architettura Produttiva)

Torre le Sciare                    (A1: Architettura  Militare)

Villa Alì (Manzo)                   (C1: Architettura  Residenziale)

Villa Battiata                    (C1: Architettura  Residenziale)

Villa Pilati                        (C1: Architettura  Residenziale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 

-          INDICE GENERALE -

 

    Piano Regolatore Generale

 

-          TITOLO I -

 

 DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Capitolo I - Elementi e finalità del Piano

 

Art.1

Elaborati del P.R.G.                                                                               pag.1

Planimetrie dello Stato di fatto Altezze dei fabbricati esistenti (scala 1:2000)   pag.3

Planimetrie dello Stato di fatto (scala 1:2000)                                               pag.3

Planimetrie di Progetto (scala 1:2000)                                                         pag.4

Planimetrie, disegni e proposte di progetto "I Bambini ed il Nuovo P.R.G. di

Valderice                                                                                              pag.5

Piani Particolareggiati

1.     Piano di Riqualificazione Urbanistica e Ambientale della Fascia

Costiera                                                                             pag.6

2.     Piano per gli insediamenti produttivi Via Aurora                          pag.7

 

Art.2

Finalità delle norme e degli elaborati grafici                                                  pag.10

 

Art.3

Trasformazione urbanistica ed edilizia                                                     pag.10

 

Art.4

Utilizzazione degli indici                                                                         pag.11

 

-TITOLO II -

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

 

Capitolo II - Strumenti di Attuazione

 

Art.5

Attuazione degli interventi                                                                      pag.11

 

Art.6

Lottizzazioni                                                                                          pag.12

 

Art.7

Piani quadro e progetti d'ambito                                                                  pag.14

 

 

 

 

 

-TITOLO III-

 

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

 

 

Capitolo III - Articolazione in zone del territorio comunale

 

Art.8

Divisione in zone del territorio comunale                                                                              pag.15

 

Art.9

Destinazioni d'uso ammesse nelle zone                                                        pag.19

 

 

Capitolo IV - Zone omogenee "A"

di interesse storico, ambientale e architettonico

 

Art.10

Zone omogenee "A"- Tessuti urbani di valore storico - ambientale -               pag.20

 

Art.11

Zone omogenee "A1"                                                                                pag.22

 

Art.12

Zone omogenee "A2"                                                                                 pag.23

 

 

Capitolo V - Zone omogenee "B"

Sature e di completamento

e prevalente destinazione residenziale

 

Art.13

Zone omogenee "B"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse                     pag.26

 

Art.14

Zone omogenee "B1"- Tessuti urbani del centro urbano consolidato                pag.27

 

Art.15

Zone omogenee "B2"- Aree urbane di margine di completamento                  pag.29

 

Art.16

Zone omogenee "B3"- Aree urbane con sotto utilizzazione delle cubature e

fenomeni diffusi di  abusivismo edilizio                                                         pag.31

 

Art.17

Zone omogenee "B0"- Aree urbane sature con fenomeni diffusi

di  abusivismo edilizio                                                                                pag.34

 

 

 

Capitolo VI - Zone omogenee "C"

Espansione urbana a prevalente

Destinazione residenziale

 

Art.18

Zone omogenee "C"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse                     pag.34

 

 

 

Art.19

Zone omogenee "C1"- Espansione urbana con tipologia edilizia tradizionale inserita

in contesti del centro urbano e/o delle frazioni già edificati                                          pag.36

 

Art.20

Zone omogenee "C2"- Espansione urbana con tipologia edilizia in case singole

e/o a schiera inserita in contesti già edificati                                           pag.38

 

 

Art.21

Zone omogenee "C0"- Case singole e/o agglomerati abusivi già consolidati          pag.41

 

 

 

Capitolo VII - Zone omogenee "D"

Prevalente Destinazione produttiva

 

Art.22

Zone omogenee "D"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse                     pag.41

 

Art.23

Zone omogenee "D1"- Area per attività industriali -Sciare                         pag.42

 

Art.24

Zone omogenee "D2"- Area per attività artigianali -Rocca Giglio                     pag.44

 

Art.25

Zone omogenee "D2a"- Area per attività artigianali di servizio - Via Aurora         pag.45    

 

Art.26

Zone omogenee "D3"- Area per attività produttive terziarie commerciali

C/da Rizzuto                                                                                         pag.47

Art.27

Zone omogenee "D4"- Area per attività produttive turistico - alberghiere        pag.48

 

 

Capitolo VIII - Zone omogenee "E" Agricola

 

Art.28

Zone omogenee "E"- Definizioni e caratteri generali degli interventi                pag.50

 

Art.29

Edifici industriali già esistenti in zona agricola                                               pag.50

 

Art.30

Interventi ammessi                                                                               pag.51

Art.31

Attuazione degli interventi                                                                      pag.51    

Art.32

Cessione gratuita                                                                                  pag.51

Art.33

Strumenti preventivi                                                                              pag.52

Art.34

Elaborati da allegare ai progetti per la richiesta di concessione                       pag.52    

Art.35

Zone di inedificabilità                                                                                 pag.53

 

 

Art.36

Distacchi                                                                                              pag.53

Art.37

Costruzioni rurali ad uso abitazione                                                             pag.54    

Art.38

Annessi agricoli                                                                                          pag.56

Art.39

Insediamenti produttivi                                                                          pag.58

Art.40

Patrimonio edilizio esistente: edifici non aventi valore storico, artistico

o ambientale                                                                                        pag.59

Art.41

Patrimonio edilizio esistente: edifici  aventi valore storico, artistico

o ambientale                                                                                        pag.60

 

 

Art.42

Criteri di intervento per gli edifici produttivi storici                                         pag.60

 

Art.43

Arredi e recinzioni                                                                                      pag.61

Art.44

Vegetazione                                                                                         pag.61    

Art.45

Zone omogenea "E1":parti del territorio destinate ad usi agricoli                    pag.61

 

Art.46

Zone omogenea "E2":boschi e fasce forestali                                               pag.63

 

Art.47

Zone omogenea "E3":aree verdi di rispetto ambientale                                 pag.63

 

 

Capitolo IX - Zone omogenee "F"

Attrezzature pubbliche, riserve e parchi

 

Art.48

Zone omogenee "F"- Definizioni e destinazione d'uso ammesse                      pag.64

 

Art.49

Zone omogenee "F"- Attrezzature pubbliche di interesse generale normate

dal D.I. 02/04/1968 n°1444                                                                   pag.65

 

Art.50

Zone omogenee "F1"- Attrezzature pubbliche di interesse generale non normate

dal D.I. 02/04/1968 n°1444                                                                   pag.67

Art.51

Zone omogenee "F2"- Attrezzature pubbliche di interesse collettivo e di interesse

comune normate dal D.I. 02/04/1968 n°1444- Definizione e destinazioni d'uso

ammesse                                                                                              pag.70

Art.52

Aree per la diretta fruizione del mare                                                      pag.74

Art.53

Aree cave dismesse oggetto di recupero ambientale                                     pag.74

Art.54

Ambiti di progetto e prescrizioni esecutive                                                    pag.75

 

 

 

 

Capitolo X - Aree soggette a particolari

prescrizioni di tutela e salvaguardia e fasce di rispetto

Art.55

Strade e fasce di rispetto                                                                            pag.75

Art.56

Aree archeologiche e fasce di rispetto                                                     pag.76

Art.57

Fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua (L.431/1985)                            pag.77

 

Art.58

Incisioni e corsi d'acqua (    R.D. n°523 del 25/07/1904)                                pag.77

Art.59

Aree a rischio elevato di frana (D.D.G. n°116/2002)                                     pag.77

 

Capitolo XI- Norme generali e finali

Art.60

Decoro dell'ambiente                                                                             pag.79

Art.61

Tutela e sviluppo del verde                                                                    pag.79

Art.62

Rilascio di concessione in deroga                                                                 pag.80

 

Allegato 1

Elenco dei beni culturali ed ambientali

- Individuati nell'Ambito 1 -

 

        Area Rilievi del Trapanese                                                     pag.82